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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca di
durata annuale
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.44 del 6/6/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA |
Località: | Venezia (VE) |
Codice atto: | 000A5166 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/7/2000 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE del dipartimento di chimica
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 gennaio 2000,
del 22 febbraio 2000 e del 18 aprile 2000;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
21 dicembre 1998, del 28 febbraio 1999 e del 28 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento del 23 marzo
2000 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai
fini dell'attribuzione degli assegni;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 122 del 28 dicembre 1998, e
modificato con decreto rettorale n. 421, del 10 giugno 1999;
Vista la nota prot. n. 2000/30703, del 17 febbraio 2000, con la
quale il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate,
comunica che gli emolumenti relativi agli assegni di ricerca sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente;
Dispone:
Art. 1.
Indizione della selezione
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di ricerca di durata annuale. L'importo lordo dell'assegno,
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'universita', e' di lire
26.955.640 (13.921,43 Euro).
L'assegno e' conferito per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione al seguente programma di ricerca del dipartimento di
chimica:
titolo: funzionalizzazione di substrati organici per
ossidazione diretta con ossigeno catalizzata da metalli. Sviluppo di
nuove tecnologie pulite di sintesi di chimica fine.
Programma di ricerca: il programma di ricerca prevede la
messa a punto di nuovi sistemi catalitici per l'ossidazione diretta
di substrati organici con ossigeno. I sistemi catalitici, preparati
secondo metodologie tradizionali e non, verranno caratterizzati
mediante misure di fisi- e chemisorbimento, di riduzione in
temperatura programmata, di diffrazione di raggi-X ed altre tecniche
per lo studio di superfici. I catalizzatori verranno testati in
specifiche reazioni ed in reazioni modello con l'obbiettivo di
stabilire le relazioni tra proprieta' catalitiche e nanostruttura
delle fasi attive e l'influenza dei parametri operativi.
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca sopraindicate.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o di laurea o di titolo straniero
riconosciuto equipollente alla laurea ai sensi delle disposizioni
vigenti, e di curriculum scientifico-professionale adeguato allo
svolgimento delle attivita' di ricerca relative ai programmi indicati
nel precedente art. 1.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alla selezione, i
dipendenti di ruolo delle universita' italiane, degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 1993, n. 593, dell'ENEA e dell'ASI (Agenzia Spaziale
Italiana).
Art. 3.
Modalita' di selezione
La selezione e' effettuata, per l'assegno da conferire,
nell'ordine, attraverso valutazione preliminare dei titoli
scientifico-professionali degli aspiranti, una prova scritta e un
colloquio finale.
Gli aspiranti sono ammessi alla prova scritta sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
L'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili, il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la
prova scritta.
La prova scritta ed il colloquio mirano all'accertamento
dell'idoneita' del candidato allo svolgimento dell'attivita' di
ricerca cui l'assegno si riferisce.
Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal
territorio italiano, il colloquio puo' essere sostenuto per via
telematica, utilizzando esclusivamente postazioni situate presso le
Ambasciate o gli uffici consolari italiani i cui funzionari dovranno
attestare che il colloquio e' sostenuto dal candidato senza alcun
ausilio.
Art. 4.
Domanda di partecipazione alla selezione e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato, deve essere presentata, assieme
alla relativa documentazione, al direttore del dipartimento di
chimica, Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, calle Larga S. Marta
2137, 30123 Venezia, entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
La domanda con la relativa documentazione puo' essere inoltrata
anche per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e fa
fede la data di spedizione risultante dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. In tale caso il plico deve riportare la dicitura:
"Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un
assegno di ricerca" e va indirizzata al direttore del dipartimento di
chimica, Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, casella postale 685,
Venezia.
Nella domanda il candidato deve citare il titolo del programma di
ricerca indicato nel precedente art. 1.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale,
sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo
di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale
descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far
valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge
n. 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in
esso dichiarato corrisponde a verita';
b) le pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in
possesso con relativo elenco.
Il curriculum e le pubblicazioni devono essere consegnati o
spediti per posta assieme alla domanda, entro il termine e
all'indirizzo sopra indicati, a pena di inammissibilita'.
In tutti i casi in cui la domanda e la relativa documentazione
non siano presentate personalmente dal candidato, dovra' essere
allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del
candidato.
L'universita' effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati, risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dall'universita' per le
finalita' di cui al presente bando e comunque nel rispetto della
legge n. 675/1996.
Art. 5.
Commissione selezionatrice
Per il conferimento dell'assegno e' costituita un'apposita
commissione selezionatrice.
La commissione, designata dal consiglio di dipartimento, e'
costituita da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di prima o seconda fascia.
Art. 6.
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
Per la selezione, la successiva formazione della graduatoria e la
conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la
commissione selezionatrice dispone complessivamente di cento punti,
di cui quaranta punti sono riservati ai titoli
scientifico-professionali, trenta punti alla prova scritta e trenta
punti al colloquio.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano ottenuto
un voto non inferiore a punti ventiquattro su quaranta nella
valutazione dei titoli scientifico-professionali.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la
prova scritta con un voto non inferiore a punti diciotto su trenta.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un voto
non inferiore a punti diciotto su trenta.
La commissione, prima dell'esame delle domande, determina i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali,
avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto all'attivita'
di ricerca da svolgere, e stabilisce, per ciascuna tipologia di
titoli, il punteggio da attribuire.
Sempre preliminarmente, la commissione determina i criteri di
valutazione della prova scritta e del colloquio.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno dieci
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento. I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione
muniti di un valido documento di riconoscimento.
L'universita' non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dalla prova scritta, e' adeguatamente
motivata dalla commissione selezionatrice nel verbale delle
operazioni di selezione.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli, alla prova
scritta e al colloquio, la commissione formula, per ciascun assegno,
una graduatoria di merito dei candidati ritenuti idonei allo
svolgimento della specifica attivita' di ricerca.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione
anticipata del relativo contratto.
Art. 7.
Pubblicita' della procedura di selezione
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione
mediante affissione di avviso nei locali e negli appositi spazi del
dipartimento interessato.
A conclusione della valutazione della prova scritta, la
commissione espone l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con
l'indicazione dei punteggi ottenuti.
A conclusione della procedura di selezione, la commissione espone
la graduatoria finale con l'indicazione dei punteggi assegnati ai
titoli, alla prova scritta e al colloquio.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del relativo regolamento
interno di attuazione.
Art. 8.
Conferimento dell'assegno - Contratto
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
Al titolare di assegno saranno forniti dal dipartimento i
supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun
caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
Art. 9.
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento nell'universita'. Essi possono far parte delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche, puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza
giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.
Art. 10.
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai
titolari di assegno
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento,
al termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione
scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare
deve rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e dei
risultati, anche parziali, conseguiti.
La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita'
dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento.
Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento,
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione
dell'attivita' di ricerca e' deliberata dal consiglio di
dipartimento.
Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione
all'attivita' di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze
del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal consiglio di
dipartimento. Resta altresi' impregiudicata ogni azione legale
dell'universita' a tutela dei propri interessi e del proprio
patrimonio.
Art. 11.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
Gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero
delle finanze, prot. n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000, sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 47, comma
1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e
successive modificazioni.
L'universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
Venezia, 22 maggio 2000
Il direttore: Marangoni
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