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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
determinato di cinquecento unita' di personale non dirigenziale
dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare
nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unita' da
assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire
alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.64 del 13/8/2021 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 21E09125 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 500 |
Scadenza: | 20/9/2021 |
Tags: | Amministrativi Ingegneri Tecnici |
Forum di discussione
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77, e in particolare l'art. 247;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le
competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore
delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando
applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie
protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto - legge 1° aprile 2021, n. 44, da COVID-19,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in
particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e in particolare gli articoli 1 e 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze con cui sono individuate le amministrazioni centrali deputate
allo svolgimento delle attivita' di coordinamento istituzionale,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per la realizzazione
delle quale viene previsto l'indizione di un concorso pubblico per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di
personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili
professionali economico, giuridico, informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di
conversione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attivita' sociali ed economiche»;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del
presente bando;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 80 del
2021, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, relativamente ad un contingente di cinquecento unita'
nei profili professionali economico, giuridico, informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prot. n. 224942 -
U del 3 agosto 2021, e la successiva comunicazione del 6 agosto 2021,
concernenti l'individuazione dei profili professionali e delle
materie oggetto di prova concorsuale per l'assunzione delle
cinquecento unita' di personale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di
personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali ottanta unita'
da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nei profili
indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato IV al decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e le restanti quattrocentoventi alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza secondo quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma
1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato 1 al presente
bando).
2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite:
A. Profilo economico (Codice ECO) n. centonovantotto di cui:
trenta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
centosessantotto unita' da assegnare alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al comma 1.
B. Profilo giuridico (Codice GIURI) n. centoventicinque di cui:
venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
centocinque unita' da assegnare alle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui al comma 1.
C. Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. settantatre'
di cui:
dieci unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
sessantatre' unita' da assegnare alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al comma 1.
D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico
gestionale (Codice INF/ING) n. centoquattro di cui:
venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
priorita' per la figura professionale di ingegnere gestionale ove
disponibile;
ottantaquattro unita' da assegnare alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al comma 1.
3. Le unita' di personale destinate alle amministrazioni centrali
di cui al comma 1, titolari di interventi previsti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, saranno ripartite tra le predette
amministrazioni nei profili professionali definiti ai sensi dell'art.
7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi del medesimo articolo.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli Ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonche'
al momento dell'assunzione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti,
ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea.
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da
uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana;
2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero
dell'interno sara' richiesto il possesso della cittadinanza italiana
e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara'
altresi' richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti
disponibili presso il Ministero della giustizia.
3. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) si
applicano solo in quanto compatibili.
4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del
presente bando di concorso.
Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina
dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di
strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi
decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti;
b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a
concorso, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i
punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1,
comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle
riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.
Art. 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA e sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della domanda
deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo
elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete
internet all'indirizzo «https://ripam.cloud***RAQUO***, previa registrazione
del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro le ore 14,00 del 20 settembre 2021. Tale termine e' perentorio
e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande
inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine
di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il
candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu'
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento
della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun
codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla
valutazione di cui al successivo art. 6;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;
n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del
presente bando, per cui si intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in
considerazione.
7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre il 27
settembre 2021, unitamente all'apposito modulo compilato e
sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on line e
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira'
a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura mediante
il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
12. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili in
caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni
inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della
procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non
possono essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,
almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
della stessa.
Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.
Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e
delle competenze informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.
Art. 6
Prova scritta
1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, consistera' in un test di quaranta
quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie:
A. Profilo professionale economico (Codice ECO):
diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione
dell'Unione europea;
regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione europea, finanziamenti dell'Unione europea a gestione
diretta e concorrente;
nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
nozioni di diritto amministrativo, con particolare
riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
dipendenti pubblici;
nozioni di economia pubblica;
lingua inglese.
B. Profilo professionale giuridico (Codice GIURI)
diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione
dell'Unione europea;
regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione europea, finanziamenti dell'Unione europea a gestione
diretta e concorrente;
nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
nozioni di diritto amministrativo, con particolare
riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
dipendenti pubblici;
nozioni di diritto civile, con esclusivo riferimento alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale;
lingua inglese.
C. Profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT)
statistica, metodi statistici per l'analisi dei dati;
matematica e scienze matematiche applicate;
nozioni di diritto dell'Unione europea;
nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
nozioni di diritto amministrativo;
lingua inglese.
D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico
gestionale (Codice INF/ING)
informatica;
metodologie e strumenti di project management;
nozioni di diritto comunitario;
nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
nozioni di diritto amministrativo, con particolare
riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
lingua inglese.
A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di
strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi
decentrate e con piu' sessioni consecutive non contestuali,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso
il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di
svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e
nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento
di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio
conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli e' effettuata anche mediante il
ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che
hanno superato la stessa.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua
inglese e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti
sulla base dei seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili
per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo
unico;
0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art.
7, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.
6. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di
cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi.
7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 8
Preferenze e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) limitatamente ai posti per il Ministero della giustizia,
aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far
pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9
Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito
e comunicazione dell'esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e
trasmesse alle amministrazioni interessate.
2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito
http://riqualificazione.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito
http://riqualificazione.formez.it nonche' sui siti delle
amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di scelta
delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 10.
Art. 10
Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio
1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, a cui e' data comunicazione dell'esito
del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione
scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di
graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 2 del presente bando.
2. Gli ingegneri gestionali, ove collocati in posizione utile
nella graduatoria finale di merito del relativo profilo
professionale, saranno prioritariamente assegnati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, sulla base delle preferenze espresse secondo
l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti
prescritti dall'art. 2 del presente bando.
3. La scelta di cui al comma e' manifestata attraverso le
modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri www.funzionepubblica.gov.it sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
Art. 11
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara'
consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa
attribuzione di password personale riservata, accedere per via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso 500 PNRR - art. 7, comma 1, decreto-legge n. 80 del
2021». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al
momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la
visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' l'Area produzione
preposta alle attivita' RIPAM.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono alla Commissione RIPAM, alle commissioni esaminatrici e
alle amministrazioni destinatarie del presente bando di concorso in
ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonche' per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' ciascuna
amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella
persona del direttore generale del personale pro tempore. Il
responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e
amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il
dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura e della
necessita' della uniformita' della stessa - la disciplina
regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
Roma, 9 agosto 2021
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Fiori
p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi
p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'
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