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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, facolta' di giurisprudenza, settore
scientifico-disciplinare P01A - economia politica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.46 del 13/6/2000 |
Ente: | SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI |
Località: | - |
Codice atto: | 000E5450 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 13/7/2000 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 convertito, con
modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999, supplemento ordinario
n. 55, con cui sono rideterminati i settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 5 marzo 1999 e 12 marzo 1999 con
le quali, in via transitoria, e' stato recepito il quadro
regolamentare contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998, recante le modalita' di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori a norma dell'art. 1, legge n. 210/1998;
Viste le delibero del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 5 marzo 1999 e 12 marzo 1999,
relative alla programmazione delle esigenze di personale per gli anni
1999 e 2000;
Visto il decreto rettorale n. 2380 del 17 giugno 1994 e
successive modificazioni con il quale e' stato determinato l'organico
dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore di questo
ateneo alla data del 31 dicembre 1993;
Visto il decreto rettorale n. 3002 del 15 settembre 1998, con il
quale si e' provveduto a riepilogare la situazione organica del
personale docente e ricercatore di questo ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 838 del 19 marzo 1999, con cui e'
stato ulteriormente modificato l'organico del personale docente e
ricercatore di questo ateneo;
Viste le delibere con le quali il consiglio della facolta' di
giurisprudenza (ad. 12 settembre 1997 e 24 marzo 2000), ha chiesto la
copertura per concorso di un posto di ricercatore settore
scientifico-disciplinare n. P01A;
Considerato che con la delibera del 24 marzo 2000, il consiglio
della facolta' medesima ha deliberato in merito alla tipologia di
impegno scientifico e didattico richiesto;
Visto il decreto rettorale n. 2098 del 19 maggio 2000, con cui in
esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del
12 marzo 1999, e' autorizzata l'emissione della procedura di
valutazione comparativa per la copertura del suddetto posto ed e'
stato autorizzato l'ufficio di ragioneria ad impegnare la spesa per
la copertura finanziaria dello stesso;
Accertato il rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 51
quarto comma - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1. Procedura di valutazione comparativa
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Seconda
Universita' degli Studi di Napoli, come di seguito specificato:
Facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare
n. P01A Economia politica.
Art. 2. Settore per cui e' indetta la procedura e relative affinita'
Facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare n.
P01A Economia politica, un posto:
analisi economica
dinamica economica
economia politica (settore P01A)
istituzioni di economia
macroeconomia
microeconomia
storia dell'economia politica
tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto:
attivita' di ricerca sulla modellistica teorica e applicativa
per l'analisi dei principali aggregati economici;
collaborazione all'attivita' didattica relativa
all'insegnamento di Economia politica.
Sono esclusi dalla valutazione comparativa i professori ordinari,
associati e i ricercatori afferenti allo stesso settore
scientifico-disciplinare.
Art. 3. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa e saranno
pertanto esclusi dalla procedura stessa:
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altri impieghi
statali, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i professori ordinari, associati ed i ricercatori
universitari appartenenti allo stesso settore
scientifico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura ai
settori affini eventualmente precisati, per ciascun settore, al
precedente art. 2.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiori a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
I requisiti per l'ammissione - pena esclusione - devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto
di lavoro.
Art. 4. Domande di ammissione - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
in conformita' al modello allegato, potranno essere consegnate a
mano, a pena di esclusione, entro le ore 12, del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, presso l'ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore della Seconda Universita' degli studi di Napoli - via De
Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle
ore 9 alle ore 12.
In alternativa le domande potranno essere spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, al rettore della Seconda
Universita' degli studi di Napoli - ufficio reclutamento personale
docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, e dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
A tale fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante, ma il timbro di ricezione dell'ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore ricevente.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla
domanda.
All'esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e
la relativa documentazione, dovra' essere riportata la dicitura
"Valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario", con
l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale
l'interessato intende partecipare, la facolta', la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, oltre a
cognome, nome, indirizzo del candidato. La domanda va redatta
esclusivamente in lingua italiana con le modalita' di seguito
precisate:
Tutti i candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice di identificazione personale (codice fiscale);
4) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) di non aver riportato condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
6) di non essere professore ordinario o associato, o
ricercatore universitario, inquadrato nello stesso settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di
partecipazione, o in uno dei settori affini eventualmente precisati,
per la procedura comparativa cui si concorre, dall'art. 2 del
presente bando;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4,
dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente";
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai numeri 5,
6, 7 e 8 comportera' l'esclusione dal concorso.
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
pena l'esclusione:
9) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il
comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
10) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda:
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza. La mancanza nella domanda di
quest'ultima dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap dovranno precisare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' la necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
Questa universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno inoltre, allegare alla domanda:
a) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'
in corso di validita';
b) curriculum datato e firmato in duplice copia, della propria
attivita' scientifica e didattica;
c) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del
concorso.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli che i candidati intendono presentare possono essere
autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Allegato B), ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, a mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' (Allegato C), ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati possono altresi' produrli in originale o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(Allegato C).
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
d) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati in
allegato alla domanda in duplice copia;
e) pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel
numero massimo eventualmente fissato dal precedente art. 2. Qualora
risulti presentato un numero di pubblicazioni superiore a quello
indicato, la commissione prendera' in considerazione, ai fini della
valutazione, le piu' recenti in ordine di stampa fino al numero
fissato.
Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia
conforme all'originale; la conformita' potra' risultare da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal candidato, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 (Allegato C).
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla
domanda oppure deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' resa dal candidato sotto la propria responsabilita'
(Allegato C);
f) elenco datato e firmato delle pubblicazioni presentate, in
duplice copia.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato ex
art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
(allegato C).
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati, a qualunque titolo, a questa amministrazione.
Non saranno presi in considerazione gli atti pervenuti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio
reclutamento personale docente e ricercatore (telefono
n. 081/5667050-5667057).
Art. 5. Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del
rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
Art. 6. Modalita' di valutazione
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che ne
hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Nelle sedute successive la commissione procedera' alla
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a)originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Ai fini della valutazione, la commissione fara' ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico ovvero, con riferimento alle
scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento dei gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ciascun commissario verbalizzera' il proprio giudizio individuale su
ogni candidato, quindi la commissione formulera' il giudizio
collegiale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
Le prove si svolgeranno nella sede che l'universita' riterra' di
stabilire. Il diario della prova scritta e della seconda prova con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime
avranno luogo sara' notificato agli interessati, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, le date di
svolgimento delle prove verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
La mancata presentazione di un candidato ad una delle predette
prove e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua
volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere
muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio.
La prova orale e' pubblica.
Tanto per le prove scritte che per la prova orale ogni
commissario esprimera' il proprio giudizio individuale separatamente
per ogni candidato, e la commissione il giudizio collegiale.
La commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate
sui titoli e pubblicazioni e sulle prove di esame (scritte e orale)
esprimera' i giudizi complessivi sui candidati, in base ai quali si
procedera' alla deliberazione finale.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Art. 7. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha chiesto
il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni
sono regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo'
prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano stati conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Art. 8. Accertamento della regolarita' degli atti e nomina in ruolo
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via
telematica.
Art. 9. Documenti di rito per la nomina
Ai fini dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a
ricercatore, i vincitori saranno invitati dall'amministrazione a
presentare la sottoelencata documentazione:
per i candidati italiani o comunitari:
1) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla
richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha
prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorita' dello
Stato afferente alla Comunita' europea di cui lo straniero e
cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso e deve, altresi', essere legalizzato dalle competenti
autorita' consolari italiane;
2) dichiarazione ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 da cui risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato o di
altri enti pubblici o privati e in caso affermativo, l'opzione per il
nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8 legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui al n. 2
e dovra' invece dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con
l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza e della
retribuzione goduta.
L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente a quella di
appartenenza conferma della corrispondenza di quanto dichiarato
dall'interessato;
per i candidati extracomunitari:
a) certificato di nascita;
b) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in
Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
c) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o
equipollente, da quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e'
esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
d) certificato attestante la cittadinanza.
Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i
certificati, dovranno essere di data non anteriore a sei mesi di
quella della richiesta.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero extracomunitario e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,
altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Espletate le procedure di valutazione comparativa, i candidati
potranno chiedere il ritiro dei documenti e pubblicazioni inviati,
dandone preavviso di almeno dieci giorni.
La richiesta potra' essere avanzata trascorsi due mesi dal
decreto rettorale di accertamento della regolarita' formale degli
atti, e non oltre i successivi sei mesi.
I candidati dovranno provvedere personalmente o tramite delegato
al recupero delle pubblicazioni e documenti.
Decorso tale ultimo termine, l'universita' disporra' del
materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.
Art. 11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della suddetta
normativa, ed in particolare quello di far rettificare, aggiornare,
completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Art. 12. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott. Anita Cappelluti, responsabile
dell'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore di questo
ateneo.
Art. 13. Pubblicita'
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile
anche per via telematica (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm).
Art. 14. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica, 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e, per questo compatibile, quella in materia di accesso
agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Caserta, 24 maggio 2000
Il rettore: Grella
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