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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto a
tempo determinato, di una unita' di personale laureato da assegnare
al Centro studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia del
Consiglio nazionale delle ricerche di Bari.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.44 del 6/6/2000 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E5122 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 12/7/2000 |
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Il PRESIDENTE
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato in data
5 marzo 1998;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Vista la delibera del Consiglio direttivo del 10 febbraio 2000,
Decreta:
Art. 1.
Natura e contenuto della selezione
Al Consiglio nazionale delle ricerche, occorre per il centro
studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia di Bari, una
unita' di personale laureato-ricercatore, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, per svolgere
attivita' di ricerca, nell'ambito del programma: "Materiali
nanostrutturati: preparazione, studio delle proprieta' ed
applicazioni per fotocatalisi e sensori".
Il contratto avra' durata fino al 31 dicembre 2001.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza. Costituiscono requisiti per l'ammissione
alla selezione:
a) possesso del diploma di laurea conseguito da almeno due anni
in chimica, o chimica industriale, o di un titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalle vigenti
disposizioni. E' cura del candidato dimostrare l'equipollenza,
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
b) esperienza nella preparazione e caratterizzazione di
materiali nanostrutturati e competenze nello sviluppo di modelli di
calcolo;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di cui al
successivo art. 3.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Modalita' di partecipazione
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentarsi presso il centro studi chimico-fisici dipartimento di
chimica dell'Universita', via Orobona n. 4 - Bari, il giorno
12 luglio 2000, alle ore 17.
Nel caso in cui si presenti un elevato numero di candidati, la
commissione si riserva la facolta' di far sostenere il colloquio
previsto dall'art. 5 dell'avviso di selezione il giorno successivo o
nella data che verra' comunicata ai candidati stessi.
I candidati, previa esibizione di un valido documento di
riconoscimento, dovranno presentare direttamente alla commissione
esaminatrice, nel luogo e nell'ora sopraindicati, una domanda in
carta semplice secondo lo schema alla fine riportato (allegato A).
La domanda di partecipazione deve essere corredata da:
1. un curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato,
in cinque copie;
2. titoli accademici, professionali e di servizio citati nel
curriculum;
3. pubblicazioni;
4. elenco, di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto
dal candidato, in cinque copie.
Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in
originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato modello B,
corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'. E' possibile altresi' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi
dell'art. 1 del citato decreto o una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato
B. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di
segretario sono svolte da un impiegato dell'Ente appartenente al
profilo non inferiore a quello di collaboratore (o livello
equiparato).
Art. 5.
Valutazione titoli - colloquio
La selezione e' per titoli e colloquio.
La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione
prima di aver preso visione della documentazione presentata dai
candidati.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione e
titoli accademici pertinenti;
b) svolgimento di una documentata attivita' di ricerca di cui
all'art. 2 lettera b), svolta presso Enti ed istituzioni, pubblici o
privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia
che all'estero;
c) pubblicazioni scientifiche.
Il colloquio vertera' sulle esperienze professionali e/o di
studio oggetto della selezione, nonche' sull'accertamento della
conoscenza della lingua inglese richiesta per la partecipazione alla
selezione.
Per i cittadini stranieri, il colloquio tendera' anche
all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Art. 6.
Nomina prescelto
La Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei
titoli e in seguito al colloquio formula i giudizi comparativi sui
singoli candidati e su tale base stabilisce il nominativo del
candidato prescelto.
Il dipartimento del personale - reparto II concorsi e borse di
studio del CNR, accerta con proprio provvedimento, entro quindici
giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la
regolarita' formale degli atti medesimi, dandone comunicazione ai
candidati e nomina il vincitore della selezione.
Art. 7.
Restituzione titoli
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della
documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione
viene effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine, l'Istituto non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.
Art. 8.
Documenti per l'assunzione - Stipula contratto
Il vincitore deve presentare o far pervenire al dipartimento del
personale - reparto III stato giuridico e trattamento economico del
Consiglio nazionale delle ricerche, P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito (su
modello predisposto dall'Ente) resa ai sensi dell'art. 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dall'interessato. La
dichiarazione, relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento dei diritti politici, deve riportare l'indicazione del
possesso del requisito alla data indicata all'art. 3 dell'avviso di
selezione. Il dipartimento del personale - reparto III stato
giuridico e trattamento economico del Consiglio nazionale delle
ricerche provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni. Qualora dal controllo dovesse emergere la non
veridicita' del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso
di ricevimento, entro il termine indicato al comma 1. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il
contrattista sara' invitato a regolarizzare, pena la risoluzione del
rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora
incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato medico in bollo, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti
l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego di cui trattasi; il certificato deve
altresi' contenere l'attestazione relativa agli avvenuti accertamenti
sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato
medico dovra' farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato
dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di
ricevimento del relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti.
Il dipartimento del personale - reparto III - stato giuridico e
trattamento economico invita il vincitore a sottoscrivere un
contratto di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione
in cui sono determinate le condizioni e le modalita' dell'attivita',
nonche' la data in cui il vincitore stesso deve assumere servizio.
Al contrattista viene corrisposto il trattamento economico
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, stipulato in data 5 marzo 1998, corrispondente a
quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche - terzo livello professionale - profilo ricercatore.
Il contrattista dovra' prestare servizio di prova per la durata
prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Con l'accettazione del contratto e la presa di servizio, si
intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme,
ivi comprese quelle a livello di Ente, che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso l'istituto per le
finalita' di gestione della selezione.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente ai
dipartimenti del Consiglio nazionale delle ricerche direttamente
interessati allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico-economica dei candidati.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il direttore
dell'istituto e i dipartimenti del Consiglio nazionale delle ricerche
direttamente interessati.
Art. 10.
Disposizioni finali
Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni.
Al contrattista si applicano le norme previste per il personale
con contratto a tempo indeterminato di corrispondente livello e
profilo, dalle leggi e contratti collettivi di lavoro del comparto
del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
Roma, 22 maggio 2000
Il presidente: Bianco
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