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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti -
XXIV ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 9/9/2008
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:08E08345
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/10/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 476 del 13
agosto 1984, integrato dall'art. 52 comma 57 della legge 28 dicembre
2001 n. 448;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con d.r. n.1435 del 6 ottobre 2006;
Visto il regolamento per la istituzione delle scuole di dottorato
e dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio 2007, e
successive modifiche;
Sentito il parere espresso del Nucleo di valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data luglio 2008;
Vista la nota prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con la quale il MUR
comunicava, fra l'altro il finanziamento - ai sensi degli articoli 3
e 6 del decreto ministeriale 23 ottobre 2004, n. 198 "fondo per il
sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" - di
borse di studio in determinati ambiti disciplinari e per determinati
dottorati; considerato che una borsa non e' stata attribuita nel XXII
Ciclo ma e' stata congelata per il Ciclo XXIV e precisamente per il
dottorato in: "Tecnologie avanzate per l'optoelettronica e la
fotonica e modellizzazione elettromagnetica";
Viste le delibere del 5 e 6 agosto 2008 rispettivamente del S.A. e
del C.d.a. con le quali sono state approvate le scuole e i corsi di
dottorato di ricerca del XXIV Ciclo e attribuite le relative borse di
studio;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca
E' istituito il XXIV ciclo relativo ai corsi di dottorato
afferenti alle scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle
scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato ad esse
afferenti, rappresentate nell'allegato al presente decreto (all. A)
che costituisce parte integrante del presente bando. Per ciascuna
scuola e per ciascun corso di dottorato vengono indicati i posti
messi a concorso ed il numero degli stessi ricoperti da borsa di
studio ed il docente coordinatore del corso.
I corsi di dottorato di ricerca hanno la durata di tre anni
solari.
Per ogni corso di dottorato, le borse di studio indicate
nell'allegato A potranno essere aumentate:
prima della scadenza del bando, a seguito di finanziamenti che
siano resi disponibili da altre Universita' e da enti pubblici o
privati. L'eventuale aumento del numero delle borse potra'
determinare l'incremento dei posti messi a concorso; di tali
incrementi sara' data comunicazione sul sito internet all'indirizzo
www.unime.it>

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi ai concorsi, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(Vecchio Ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale (Nuovo
Ordinamento) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. In
quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea italiana, e' necessario richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In
tal caso, al fine di consentire opportunamente al Collegio dei
docenti la valutazione del titolo di studio, di esso dovra' essere
prodotta anche una traduzione in una delle lingue ufficiali
dell'Unione europea. Il titolo sara' valutato dal Collegio dei
docenti del corso di dottorato per il quale si intende concorrere.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti.
E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea
(Vecchio Ordinamento) o specialistica o magistrale (Nuovo
Ordinamento) al momento della presentazione della domanda, lo
conseguiranno entro il giorno precedente la data della prova scritta.
Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca,
possono concorrere solo all'ammissione ad un posto di dottorato senza
borsa.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo l'allegato schema, con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso e indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli studi di Messina - Divisione II - Dottorati di
ricerca - piazza Pugliatti, l - 98100 Messina, dovra' essere
recapitata, pena esclusione dal concorso, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, con la seguente modalita':
spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata
a.r. o altro mezzo equivalente).
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'Ufficio postale accettante. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste direttamente alla divisione dottorati di ricerca
telefonicamente al numero 090/6764716.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico); per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione della scuola e del corso di dottorato
cui si intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo
agli eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di governo
dell'Universita';
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame. L'amministrazione universitaria non ha alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alle norme regolamentari vigenti
nell'Universita' di Messina, come da regolamento delle scuole di
dottorato e dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio
2007 e successive modifiche.

                               Art. 5.
Prove di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori scientifico-disciplinari di riferimento delle scuole di
dottorato o di ciascun corso di dottorato.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche'
l'attitudine alla ricerca dei candidati.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove, scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo, sara' pubblicato dopo la scadenza del bando sul sito internet
dell'Universita' di Messina - www.unime.it - unitamente
all'affissione all'albo dell'ateneo (piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. Ogni commissione, per la valutazione di
ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella
prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta o
lo stesso giorno o il giorno successivo, e per la prova orale nel
medesimo giorno, all'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si sono svolte le prove.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
La graduatoria verra' pubblicata sul sito web dell'ateneo -
www.unime.it - e tale pubblicazione varra' a tutti gli effetti di
legge come notificazione personale.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
La graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie di diversi dottorati, il
candidato dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato
entro e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
ateneo.
Ai sensi dell'art. 6 della legge 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28 dicembre 2001, n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, l'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

                               Art. 7.
Iscrizione ai corsi
E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a
master di primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di
specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di
dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione non si applica ai laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
I candidati ammessi ai Corsi di dottorato, con o senza borsa,
dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni 10 che
decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell'Ateneo.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come rinuncia al posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda
di iscrizione dovra' essere presentata, compilando il modulo
predisposto dall'amministrazione e reso disponibile sul sito insieme
alla graduatoria, alla divisione dottorati di questa universita',
piazza Pugliatti 1, 98100 Messina, corredata della sottoelencata
documentazione:
1) dichiarazione dalla quale risulti:
a) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e l'universita'
presso la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo equipollente (o
di cui si chiede equipollenza) conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
b) di non essere iscritto ad altro corso di laurea vecchio
ordinamento o di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di
dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e
secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la
frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del corso di
dottorato;
c) di essere/non essere in servizio presso una Pubblica
Amministrazione o altro ente pubblico (se dipendente specificare
l'Amministrazione).
Qualora sia assegnatario di borsa di studio:
di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e
privati, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente
collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato
di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del
corso, l'iscrizione in soprannumero al corso medesimo, nel limite
della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per
eccesso.
2) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
3) fotocopia del codice fiscale.

                               Art. 8.
Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico
dello studente, in rate bimestrali.
L'importo della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente
autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio
del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a 15 giorni.
Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, come
da delibera del S.A. del 3 luglio 2002.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma. La prima
rata dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente
alla tassa regionale pari a € 75,00. La seconda rata dovra'
essere pagata entro il mese di settembre 2009.

                               Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.
Alla fine di ciascun anno il Collegio dei docenti, con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.

                              Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del "Regolamento per
la istituzione delle Scuole di dottorato e dei Corsi di dottorato di
ricerca" dell'Ateneo di Messina del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal Rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I Corsi di dottorato
di ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell'ambito
del piano di internazionalizzazione del sistema universitario ex art.
10 D.M. n. 115 dell'8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le
modalita' stabilite nelle rispettive convenzioni. Il titolo di
dottore di ricerca, che si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei paesi
partecipanti al progetto.
Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione della carriera del dottorando, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
Norme finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/98, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento
dell'Universita' di Messina, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rettore: Tomasello

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