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AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di medicina nucleare, responsabile di struttura
complessa di medicina nucleare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.1 del 2/1/2001 |
Ente: | AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE |
Località: | - |
Codice atto: | 00E12163 |
Sezione: | Aziende sanitarie |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/2/2001 |
Tags: | Dirigenti medici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
In esecuzione del decreto n. 1177 del 7 dicembre 2000, e'
indetto, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999,
nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di dirigente medico di medicina nucleare, responsabile di struttura
complessa di medicina nucleare.
L'incarico e' disciplinato da contratto di diritto privato, ha
durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1, decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29).
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla legge n.
15/1968, legge n. 241/1990, legge n. 127/1997, legge n. 191/1998,
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e le relative
circolari applicative, in merito alle procedure di snellimento e
semplificazione dell'attivita' amministrativa.
Art. 1.
Requisiti generali richiesti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di
ammissione elencati nel presente articolo e nel successivo art. 2.
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini
degli Stati membri dell'unione europea devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio.
L'accertamento dell'idoneita' fisica ai servizio e' effettuato a cura
della azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale
dipendente di pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, primo, comma del, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, e' dispensato dalla
visita medica;
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
politico attivo;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Art. 2.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'avviso;
c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina.
La specializzazione e' comunque richiesta trattandosi della
disciplina di medicina nucleare.
d) curriculum professionale concernente le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia
documentata una specifica attivita' professionale.
Si prescinde dal requisito della specifica attivita'
professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.
6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
e) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, fino all'espletamento del primo corso di
formazione manageriale gli incarichi di secondo livello dirigenziale
sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo
livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in
mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestato nel primo corso utile.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l'anzianita' di servizio deve essere
maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
E' valutato il servizio non di ruolo a titoli di incarico, di
supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o
similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art.
8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese
in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato
prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni
inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
Art. 3.
Esclusioni
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di
esclusione dalla selezione. L'accertamento dei requisiti di
ammissione e' effettuato dalla commissione di cui al, comma 2,
dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999. L'eventuale
esclusione dalla selezione sara' comunicata agli interessati nei modi
e nei termini di legge.
Art. 4.
Tutela della privacy
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati
dati anagrafici e di stato personale, nonche' quelli relativi al
curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare
l'idoneita' all'incarico proposto, per poter dar corso al successivo
colloquio finalizzato alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate come meglio e piu'
specificatamente precisato nel successivo art. 9.
I dati personali dei candidati, nell'ambito delle finalita'
selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle commissioni di
esperti, al direttore generale dell'azienda e al servizio del
personale coinvolti nel procedimento di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l'ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
L'art. 13 della legge n. 675/1996 stabilisce i diritti dei
candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali.
Art. 5.
Presentazione delle domande
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 30 gennaio 1982 e della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente,
ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art, 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti
specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito
telefonico;
9) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n.
675/1996).
Ai fini della legge n. 675/1996, s'informa che questa azienda
s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato, tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
La domanda dovra' essere datata e firmata per esteso dal
candidato. La mancanza di sottoscrizione costituisce motivo di
esclusione. La firma non deve essere autenticata, ma alla domanda
deve essere allegata la fotocopia, sempre non autenticata di un
documento di identita' valido.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate come il non avere riportato condanne penali e il non
avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al punto 9 viene considerata
quale silenzio assenso.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l'ammissione, determina
l'esclusione dall'avviso.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum professionale,
redatto in carta semplice, datato e firmato, concernente le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, nonche' alle pregresse idoneita'
nazionali.
Inoltre dovra' essere allegata una fotocopia semplice di un
documento di identificazione e la ricevuta di versamento della tassa
di partecipazione (rif art. 7)
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
Tutto il curriculum per essere valutato deve essere formalmente
documentato (rif art. 6).
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda Forme di presentazione della
documentazione
Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione
originale o in copia legale o autenticata nei modi di legge.
Ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed
integrazioni l'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e'
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,
nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro
funzionario incaricato dal sindaco.
Le autocertificazioni sono ammesse nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio
sono ammesse per le sole fattispecie previste dalle vigenti norme.
Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere
allegata copia degli eventuali attestati di partecipazione a corsi,
convegni o seminari o copia delle eventuali pubblicazioni o delle
eventuali certificazioni di attivita' o servizio che il candidato
ritenesse opportuno menzionare ai fini dell'ammissione al concorso o
dell'attribuzione di punteggio in sede di valutazione dei titoli.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in
considerazione titoli non documentati formalmente.
Qualora in costanza di svolgimento della procedura concorsuale
siano emanate norme o regolamenti che consentano di semplificare
ulteriormente le modalita' di presentazione della documentazione, le
stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente bando.
Ai sensi della legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione,
la documentazione e le certificazioni sono esentate, ai fini
dell'ammissione, dal bollo.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere
chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.
Inoltre deve essere specificato se il servizio e' stato svolto
quale dipendente oppure con incarico libero professionale o in
convenzione e se lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo
unico oppure a tempo definito.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.
Alla domanda deve essere anche allegato un elenco, in triplice
copia, datato e firmato, di tutti i documenti, comprese le
autocertificazioni.
Art. 7.
Tassa di partecipazione
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda
l'originale di quietanza o ricevuta di versamento della tassa di
concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) da versarsi' con vaglia
postale o con bollettino di c/c postale n. 12408332 intestato alla
tesoreria dell'azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" -
Udine.
Art. 8.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e la
documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate al seguente
indirizzo:
direttore generale dell'azienda ospedaliera "S. Maria della
Misericordia", piazzale S. Maria della Misericordia n. 11, - 33100
Udine, mediante il servizio pubblico postale, ovvero devono essere
presentate direttamente all'ufficio protocollo generale dell'azienda
stessa di Udine, nei giorni feriali (sabato escluso) nelle
sottoindicate fasce orarie:
lunedi', mercoledi' e giovedi' h. 8,30 - 12,30 14,15 - 15,45
martedi' e venerdi' h. 8,45 - 13,45
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all'avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale. Qualora il termine di scadenza coincida con
giorno festivo, lo stesso e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di scadenza. A tale fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della
commissione di esperti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non saranno i'mputabili all'amministrazione eventuali disguidi
postali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora essi dipendano da
inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.
Art. 9.
Convocazione candidati e modalita' di selezione
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di partecipazione,
saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento
del colloquio, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione di cui al, comma 2, dell'art. 15-ter del decreto
legislativo n. 229/1999, predisporra' l'elenco dei candidati ritenuti
idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da
svolgere.
Dall'elenco degli idonei il direttore generale operera' la scelta
del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato.
La decorrenza dell'incarico e le modalita' e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro sono stabilite nel contratto
individuale di lavoro.
Il trattamento economico dovuto e' quello previsto dai CC.NN.LL.
nel tempo vigenti e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla
contrattazione decentrata.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'azienda. Lo stesso, pertanto, e' incompatibile con
ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre
strutture pubbliche o private.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Art. 10.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto
compatibile con la particolarita' dell'incarico, valgono le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro dei
dirigenti del ruolo sanitario.
L'azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facolta' di sospendere modificare o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione della domanda
implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la
piena ed incondizionata accettazione.
Per eventuali informazioni e per ricevere copia dell'avviso gli
interessati potranno rivolgersi all'ufficio acquisizione del
personale di questa amministrazione, 1o piano (ufficio n. 16 - tel.
0432-554350-554353-554354), piazzale S. Maria della Misericordia, n.
11 - Udine.
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