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MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di
ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di
finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.19 del 7/3/2000
Ente:MINISTERO DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:000E2120
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:6/5/2000
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87, e
31 marzo 1966, n. 200, riguardanti l'ordinamento della Guardia di
finanza;
Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza approvato
con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725,
e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nella Guardia di
finanza;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 luglio 1971, n. 390,
recanti norme sulla documentazione amministrativa;
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, titolata: "Disposizioni
sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli
organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata
in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"
che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi
ufficiali della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni che detta norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e
al Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernente:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, sui limiti di altezza per la partecipazione
ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente:
"Assoggettamento all'imposta di bollo delle domande di partecipazione
ai concorsi pubblici e dei relativi documenti allegati";
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente
il riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;
Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1997 registrato alla
Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze in data
26 giugno 1997, al n. 705, concernente nuove direttive per delineare
i profili sanitari dei soggetti da reclutare nel ruolo di ufficiale
maestro direttore ed ufficiale maestro vice direttore della banda
della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
il "regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la sentenza n. 188 del 19 maggio 1994 della Corte
costituzionale con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto
legislativo n. 79 del 1991, nella parte in cui richiede il requisito
del sesso maschile per la partecipazione al concorso e per la nomina
a maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza;
Tenuto conto che e' vacante il posto di maestro direttore della
banda musicale della Guardia di finanza;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posto messo a concorso
 
E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto di ufficiale maestro direttore in prova del
ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di
finanza.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' nominato
ufficiale maestro direttore in prova della banda musicale e viene
destinato a prestare servizio a Roma, sede della banda musicale della
Guardia di finanza.
Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di
concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione
artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, che:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non
abbiano superato il quarantesimo;
b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per
banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto
legalmente riconosciuto;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o comunque lo conseguano entro l'anno di indizione del
concorso;
d) non siano imputati o condannati per delitti non colposi;
e) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di ufficiale della
Guardia di finanza;
f) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
g) non siano stati dimessi, anche se a domanda, dall'accademia
del Corpo;
h) non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole
militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla
vita militare;
i) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di
finanza come ufficiale ai sensi del decreto dirigenziale del
27 maggio 1997 ed abbiano comunque statura non inferiore, per gli
uomini, a mt. 1,68 e per le donne a mt. 1,61;
l) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
m) non siano stati espulsi dalle FF.AA. o da Corpi militarmente
organizzati;
n) all'atto dell'effettivo incorporamento, non siano stati
riformati, in sede di visita di leva, ovvero, qualora riformati,
abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti autorita'
sanitarie militari, del precedente giudizio.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, firmata
dall'interessato, dovra' essere presentata o fatta pervenire
direttamente al comando centro di reclutamento della Guardia di
finanza - Via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma-Appio,
entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Anche gli appartenenti al Corpo devono presentare o far pervenire
la domanda direttamente al comando centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non
a mezzo raccomandata verranno accettate soltanto se pervenute al
comando centro di reclutamento entro il termine di cui al precedente
primo comma.
Non saranno comunque prese in considerazione quelle domande che,
pur inoltrate nei termini indicati dovessero pervenire al comando
centro di reclutamento della Guardia di finanza oltre il novantesimo
giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione al concorso che giungeranno al
comando centro di reclutamento della Guardia di finanza prive della
firma del candidato, verranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, potranno essere
restituite, a giudizio discrezionale insindacabile
dell'amministrazione per essere regolarizzate, ovvero integrate delle
dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine tassativo di
giorni novanta a pena di esclusione, decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando.
I candidati devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con
riserva.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello allegato 1)
 
Il concorrente deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita (i
militari devono indicare anche il grado rivestito nonche' il comando
cui sono in forza).
Per le aspiranti di sesso femminile, deve essere indicato il
cognome da nubile;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
g) il diploma previsto alla lettera b) del precedente art. 2;
h) il distretto militare di appartenenza e la posizione nei
riguardi del servizio militare;
i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica
amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) l'indirizzo proprio e della famiglia completo di c.a.p. e
numero telefonico.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al comando centro di reclutamento della Guardia
di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in
caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza.
Alla domanda devono essere allegati o presentati ovvero fatti
pervenire tramite raccomandata postale entro il termine perentorio di
giorni venti decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso:
a) gli originali dei diplomi di composizione e di
strumentazione per banda o copie autentiche, con l'indicazione dei
voti assegnati, ovvero, qualora i diplomi non siano stati ancora
rilasciati, un certificato attestante, per ognuno, il conseguimento
del titolo e la relativa votazione;
b) gli originali o copie autentiche, di tutti quei titoli di
studio, didattici e professionali, fra quelli di cui al successivo
art. 14 che il concorrente ritenga di produrre;
c) per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, un certificato
attestante l'appartenenza alla banda musicale della Guardia di
finanza;
d) i certificati rilasciati dalle competenti autorita', su
carta semplice, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I citati documenti, tranne per quelli previsti dalle lettere a) e
b), potranno essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 26 della legge 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci,
comportano, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Non e' ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre
amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per
altri concorsi.

                               Art. 5.
 
Aspiranti provenienti dal Corpo
 
I concorrenti provenienti dal Corpo della guardia di finanza
devono indicare nella domanda di cui all'art. 4 solo quanto richiesto
dai punti a), f) e g) del primo comma dello stesso articolo; alla
domanda vanno allegati i documenti di cui ai punti a), b) e c) del
comma 4, del precedente art. 4.
Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia
di finanza si prescinde dai limiti di eta' di cui all'art. 2, lettera
a).
L'appartenenza al Corpo della guardia di finanza, a parita' di
punteggio complessivo alle prove d'esame e titoli conseguiti,
costituisce titolo di preferenza assoluta.
A parita' di titolo si dara' preferenza al piu' alto in grado; in
caso di parita' di grado al piu' anziano.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande
 
Il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza
richiedera' i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o
impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente
militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello
stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) il nulla osta della competente autorita' militare per i
concorrenti in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

                               Art. 7.
 
C o m m i s s i o n i
 
Con determinazioni del comandante generale della Guardia di
finanza saranno nominate:
a) la commissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da un ufficiale del Corpo di
grado non inferiore a colonnello, presidente e da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) la commissione per l'accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale dei concorrenti al servizio incondizionato
nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiali, composta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello, presidente,
da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici
dell'Esercito membri;
c) la commissione per la visita medica di revisione dei
concorrenti giudicati non idonei alla visita medica di cui al
successivo art. 11, lettera a), composta da un ufficiale del Corpo di
grado non inferiore a colonnello, presidente, da due ufficiali della
Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito
membri;
d) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e
delle prove di esame, composta dal comandante dell'accademia della
Guardia di finanza, presidente, da due insegnanti di composizione nei
conservatori di Stato, membri, da un maestro diplomato in
composizione o strumentazione per banda, membro, da un ufficiale
maestro direttore di banda militare, membro, da un ufficiale della
Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario
senza voto.
Le commissioni, per i lavori di rispettiva competenza, potranno
avvalersi dell'ausilio di personale tecnico specializzato.
Con determinazione del comandante generale, sara' nominato il
comitato di vigilanza per le prove scritte di cui al successivo
art. 16 in relazione al numero dei concorrenti.

                               Art. 8.
 
Esclusione dal concorso
 
Il comando generale della Guardia di finanza, puo' disporre in
ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso
soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina ad
ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza.
Le proposte di esclusione sono formulate dalla commissione di cui
alla lettera a) del precedente art. 7.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al comandante generale, entro trenta giorni dalla
data della notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80;

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, regolarmente convocato non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale o per la visita medica di revisione o per le
prove di esame, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal
concorso.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
All'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale e alle
prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o
un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, purche' munito di fotografia recente.

                              Art. 11.
 
Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
 
L'idoneita' fisio-psico-attitudinale dei candidati e' accertata
da parte della commissione indicata alla lettera b) del precedente
art. 7, presso il centro reclutamento della Guardia di finanza in
Roma, nel giorno che sara' comunicato ai concorrenti, mediante:
a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
b) esame psicotecnico.
Il giudizio espresso in sede di visita medica e' immediatamente
comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere
di essere ammesso a visita medica di revisione ove prevista. La
richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della commissione per la visita medica
preliminare.
Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica
o della eventuale visita di revisione, o dell'esame psicotecnico, e'
escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti commissioni in ordine
all'esame psicotecnico e alla visita medica di revisione, che sara'
comunicato agli interessati seduta stante, e' definitivo.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 9, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.

                              Art. 12.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare candidati che
rientrino nei profili sanitari di cui alla tabella B del decreto
dirigenziale 27 maggio 1997.
1) I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a mt. 1,68 per gli uomini e mt. 1,61 per
le donne;
visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus puo'
essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di
rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti
limiti massimi:
a) miopia e ipermiopia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;
b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3,5
diottrie in uno degli assi;
c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5
diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli
assi;
d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5
diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;
e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie:
visione binoculare;
campo visivo normale;
senso cromatico normale accertato con la serie "maggiore"
delle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva i candidati dovranno
percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una
distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(dislalia e disartria) anche se in forma lieve.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. Il
totale del numero dei denti mancanti, sostituiti, cariati e curati
non deve essere superiore a 12 elementi. Nel computo vanno
considerati i denti ricoperti per sostegno delle protesi fisse.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2) Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:
somministrazione di test e visita psichiatrica;
otorinolaringoiatrico;
radiografia del torace;
oculistico;
dell'urina e del sangue;
elettrocardiografico.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami
I candidati che non raggiungono i requisiti minimi negli
accertamenti di cui al punto 1) saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2). Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
I concorrenti non appartenenti al Corpo, idonei alle prove orali
e pratiche di cui al successivo art. 17, sara' eseguita l'analisi
sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se
positiva, comportera' l'immediata esclusione dal concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 13.
 
Adempimenti delle commissioni
 
Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 11, lettere a)
e b), e per la visita medica di revisione, le apposite commissioni
compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sara'
firmato da tutti i componenti.

                              Art. 14.
 
Valutazione dei titoli
 
Prima delle prove di esame, la commissione giudicatrice di cui
alla lettera d) del precedente art. 7 procedera', sulla base di
criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in
apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all'insieme dei titoli posseduti da ciascun candidato puo' essere
attribuito un punteggio complessivo sino ad un massimo di punti 20,
cosi' ripartiti:
titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
statale o presso un istituto parificato) sino ad un massimo di: punti
8;
titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o
altri tipi di scuola) sino ad un massimo di: punti 4;
titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti) sino ad un
massimo di: punti 8.
 
Art. 15.
 

Esami di concorso
 
Gli esami di concorso consistono in:
un esame scritto, articolato su tre prove, come specificato al
successivo art. 16;
un esame orale ed un esame pratico come specificato al
successivo art. 17.
I suddetti esami avranno luogo nella sede, nei giorni e nelle ore
che saranno fissati dal centro di reclutamento e comunicati ai
concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio degli stessi.

                              Art. 16.
 
Prove scritte
 
L'esame scritto consiste nelle seguenti tre prove:
prima prova: composizione di una fuga a quattro parti in chiavi
antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
seconda prova: composizione su due o piu' pentagrammi di una
marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno
strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
terza prova: strumentazione per banda di un brano di musica per
pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo
di diciotto ore.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento delle
prove scritte saranno osservate, in quanto applicabili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche.
Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in
cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna
prova.
E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato
che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in
ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non
inferiore a 40/50.

                              Art. 17.
 
Prova orale e prova pratica
 
I concorrenti che hanno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 16 saranno ammessi a sostenere le seguenti prove:
a) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo
storico dell'organico e del repertorio;
2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico
strumentale e loro impiego;
3) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;
b) una prova pratica consistente nella concertazione e
direzione di piu' brani, a scelta della commissione, che saranno
lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito
dalla stessa commissione esaminatrice.
La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il
candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50
in ciascuna di esse.

                              Art. 18.
 
G r a d u a t o r i a
 
Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice di cui alla
lettera d) del precedente art. 7 procedera' alla compilazione della
graduatoria finale.
Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e'
dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame
ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
A parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche.
Con decreto dirigenziale sara' approvata la graduatoria del
concorso ed il concorrente primo classificato sara' dichiarato
vincitore del concorso medesimo.

                              Art. 19.
 
Nomina e conferimento del grado
 
Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale e'
dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio
permanente effettivo della Guardia di finanza, ufficiale maestro
direttore della banda musicale.
Il comando generale della Guardia di finanza, pero', in caso di
rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facolta' di
nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e cosi'
di seguito in caso di nuove rinunce.
Con il grado di maggiore il vincitore e' sottoposto ad
esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta
servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la
formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a
centoventi giorni.
Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal
Generale di divisione ispettore per i Reparti d'istruzione e composta
dal comandante dell'accademia e dal comandante del reparto autonomo
centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
L'ufficiale maestro direttore riconosciuto non idoneo e'
congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di
quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio
nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi
una decorrenza diversa.
L'ufficiale maestro direttore e' inquadrato, anche in
soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e'
riassorbita con la prima vacanza.

                              Art. 20.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in
aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno
1959, n. 5795 e successive modificazioni.
Essi saranno provvisti delle richieste mod. M/B unificato,
unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di
finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a
Roma e viceversa per i viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante il periodo delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.
I concorrenti in servizio potranno fruire di licenza
straordinaria, per esami compatibilmente con le esigenze di servizio,
fino ad un massimo di trenta giorni. In particolare, detta licenza,
comulabile con licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera
misura prevista di norma per la preparazione alle prove orali oppure
frazionata in due periodi, uno dei quali, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte.
Qualora il concorrente non sostenga gli esami per cause
dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa fosse gia' stata fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
La partecipazione agli esami dovra' essere comprovata da apposito
attestato rilasciato dalla commissione di concorso o dal visto sul
foglio di licenza.
Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Banda
musicale della Guardia di finanza di Roma, per assumere servizio
quale maestro direttore della banda della Guardia di finanza.

                              Art. 21.
 
Documentazione da produrre
 
Il vincitore del concorso, dovra' presentare o far pervenire al
comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, a pena di
decadenza, la seguente documentazione in carta semplice:
a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) recante
l'annotazione dello stato civile;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei
diritti politici, ovvero che non e' incorso in alcune delle cause
che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
d) certificato generale del casellario giudiziale (non e'
ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il
certificato dovra' essere rilasciato dal casellario centrale presso
il Ministero della giustizia;
e) originale del diploma del titolo di studio o copia
autenticata ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora
rilasciato, un certificato con l'indicazione dell'anno di
conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In
quest'ultimo caso il vincitore del concorso dovra' comunque
presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro la
data di inquadramento nella banda;
f) uno dei seguenti documenti:
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i
concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare, e per
il personale statale di ruolo la copia integrale dello stato
matricolare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che
abbiano soltanto concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.
Il vincitore che sia stato riformato, in sede di visita di leva,
deve produrre, all'atto dell'incorporamento la documentazione
attestante la revisione del giudizio di riforma pena la decadenza
della nomina.
Non e' ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre
amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per
altri concorsi.
Quando la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in
luogo dei documenti indicati alle lettere a), b) e c), l'interessato
puo' produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualita'
personali richiesti dai singoli documenti.
I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) devono
essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e cosi' pure quello contenente piu'
certificazioni.
Tutti i certificati dovranno, comunque, essere prodotti nei
termini di legge.
La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine fissato dal comando centro di reclutamento della Guardia di
finanza; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante, secondo le norme indicate dal precedente art. 3.
Per i casi di forza maggiore, il comando centro di reclutamento
della Guardia di finanza si riserva la facolta' di ammettere altri
documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli
previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che
risultassero formalmente irregolari, si riserva la facolta' di
accoglierne la successiva regolarizzazione entro e non oltre il
termine di novanta giorni dall'indizione del bando di concorso.
Se il candidato e' in servizio nella Guardia di finanza,
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato o nel Corpo della
polizia penitenziaria, nonche' in servizio di ruolo
nell'amministrazione statale, deve produrre soltanto il documento di
cui alla lettera f), primo capoverso.
I citati documenti potranno essere prodotti mediante
dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, le dichiarazioni mendaci, comportano, in qualunque momento, il
decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 22.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il comandante generale della Guardia
di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 10 dicembre 1999
Il comandante generale: Mosca Moschini

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