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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Aumento dei posti e proroga dei termini del concorso, per titoli ed
esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.28 del 9/4/2021
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:21E03404
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:60
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del
1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art.
14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e in
particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocinio
dei magistrati ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in
particolare l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei
bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98, e in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49, e in particolare l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di
gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle
magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, ottantuno unita' di
personale con qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita'
da bandire nel triennio 2017-2019, come risulta dalla Tabella 3,
parte integrante dello stesso decreto;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del
27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di
valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per
referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1,
comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che ha inserito
il comma 320-bis nell'art. 1 della predetta legge n. 145/2018,
incrementando la dotazione organica del personale di magistratura
della giustizia amministrativa e sostituendo la Tabella A allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al ruolo del personale di
magistratura della giustizia amministrativa;
Vista la delibera n. 25 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2020,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, con la
previsione dell'aumento dei posti previsto dall'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021, di indizione del
concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di
Tribunale amministrativo regionale nel ruolo della magistratura
amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19
febbraio 2021;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra
l'altro, l'aumento di venti unita' della dotazione organica nel ruolo
dei consiglieri, primi referendari e referendari di Tribunali
amministrativi regionali;
Vista la delibera n. 33 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 12 marzo 2021,
con la quale l'organo di autogoverno ha deliberato «l'ampliamento da
quaranta a sessanta del numero dei posti banditi con il concorso, per
titoli ed esami, a referendario di tribunale amministrativo regionale
nel ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021» e «la riapertura
dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di ulteriori 10 giorni, rispetto
all'attuale termine di scadenza di cui al bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021»;
Ritenuta, quindi, la necessita' di disporre, in conformita' con
quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa nella citata delibera n. 33, l'ampliamento da quaranta
a sessanta del numero dei posti previsti dall'art. 1 del citato
decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri in data 5 febbraio 2021, nonche' la riapertura dei
termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso bandito con il decreto medesimo di
ulteriori dieci giorni, rispetto al termine di scadenza ivi previsto;
Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la giustizia amministrativa e la Corte dei conti,
perfezionata in data 27 gennaio 2021 in merito all'utilizzo del
Portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l'espletamento in
modalita' digitale della procedura concorsuale volta al reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Visto l'Accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679,
stipulato in data 1° febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri e la giustizia amministrativa;
Visto l'atto di designazione della Corte dei conti quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR), sottoscritto in data 3 febbraio 2021 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa,
ed accettato in data 4 febbraio 2021 dalla Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

1. I posti del concorso di secondo grado a referendario di
Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura
amministrativa, bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 in data 19 febbraio 2021,
sono elevati da quaranta a sessanta.

                               Art. 2 

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso bandito con il decreto di cui all'art. 1 sono ampliati di
ulteriori dieci giorni rispetto all'attuale termine di scadenza,
fermo restando il limite orario delle ore 17,00 per l'inoltro della
domanda di partecipazione al concorso.
2. E' confermata ogni altra disposizione prevista dal decreto di
cui all'art. 1.

                               Art. 3 

1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo
per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

 

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