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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sessione straordinaria degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di biologo (anno 2001)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.58 del 24/7/2001 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E6490 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/8/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 9 gennaio 2001 con la
quale sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni per le sessioni dell'anno 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del
27 marzo 2001 con il quale e' stato abolito il tirocinio pratico
annuale post-lauream previsto per i laureati in scienze biologiche
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1982, n. 980, a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato
dell'anno 2001;
Considerata la necessita' di ammettere ai predetti esami anche
coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in biologia ma
non hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream e,
conseguentemente, di indire a tal fine una apposita sezione
straordinaria;
Ordina:
Art. 1.
E' indetta per il mese di settembre del corrente anno 2001 una
sessione straordinaria degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di biologo.
Alla predetta sessione sono ammessi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
dai rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate
per le sedute di laurea.
Art. 2.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per la
professione di biologo nella tabella annessa all'ordinanza in data
9 gennaio 2001.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione non oltre il 24 agosto 2001 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o in
copia notarile o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di L. 96.000 fissata dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il diploma originale di laurea puo' essere sostituito con un
certificato di conseguita laurea, qualora l'universita' competente
non abbia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico
originale.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.
Art. 4.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno
11 settembre 2001 e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai presidenti delle commmissioni esaminatrici, reso
noto con avviso all'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Art. 5.
Per la sessione straordinaria degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo restano
confermate le commissioni giudicatrici previste per ogni sede dal
decreto ministeriale in data 13 aprile 2001.
Roma, 5 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
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