Bando di concorso 4189 allievi carabinieri Arma dei Carabinieri - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma
quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.55 del 12/7/2022
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:22E09009
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4189
Scadenza:18/8/2022
Età massima:26 anni non compiuti
(fino a 28 non compiuti per i militari)
Tags:Per diplomati IN EVIDENZA Militari e FF.AA.

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IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonche' l'art. 2186, che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025»;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti
sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n.
100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16 luglio
2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis,
19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino Alto-Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue
straniere indicate nell'allegato «C» del presente bando di concorso;
Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. I posti a
concorso sono cosi' ripartiti:
a) 2.910 riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP4), in servizio;
b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che
non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo
d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare;
c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili)
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 703, comma 1-bis, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, i posti della riserva a) e quelli riservati ai VFP
della riserva c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di
candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di
esse;
b) hanno facolta' di esprimere preferenza per la formazione e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'art. 708, comma 1-bis e
dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
3. E' stabilito in 168 il numero dei vincitori di concorso da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al
precedente comma 2, lettera b), secondo le modalita' indicate
nell'art. 19. Dette unita' saranno ripartite in numero di:
a) 117 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) 51 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b).
4. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
5. Ai sensi dell'art. 642, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno
2022. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
possono partecipare i cittadini italiani che:
siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
servizio da almeno 4 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale;
siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia'
presentato nell'anno 2022 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle
altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al
successivo comma 4.
2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
possono partecipare i cittadini italiani che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano
gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al
successivo comma 4.
3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che siano in servizio o
abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore
alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a
ventotto anni;
se partecipanti per la riserva di posti riservata ai militari
in servizio, siano volontari in ferma annuale (VFP1) in servizio da
almeno quattro mesi continuativi o in rafferma annuale o quadriennale
(VFP4), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al
successivo comma 4.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
c) se militari (VFP1/VFP4) gia' in servizio alla data del 31
dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021 o se
partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2 e
3 (civili e civili in possesso dell'attestato di bilinguismo),
abbiano conseguito o siano in grado conseguire entro il 2022, il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza, ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica:
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
);
e) abbiano tenuto condotta incensurabile;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il
beneficio della non menzione;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto non
sussiste, ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano
sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di
definizione;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed
attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
k) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4, del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art.
3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', sino a quella
dell'effettiva incorporazione presso un Reparto d'istruzione, fermo
restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art.
16, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente del Regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata
nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale)
con livello di sicurezza 2 che consentano l'accesso ai servizi
on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome
utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time
password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it;
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese
quelle cartacee) o con sistemi di identificazione intestati a persone
diverse da quelle indicate al comma 3, del presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato
da/su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla
procedura concorsuale, la quale dovra' essere mantenuta attiva per
tutta la durata dell'iter concorsuale; in caso di candidati minorenni
la PEC dovra' essere intestata ad uno dei due genitori o, in
mancanza, dal tutore.
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il candidato, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it, ogni variazione del recapito
indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prova di efficienza
fisica di cui all'art. 8, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere
in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure
di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313 (in caso contrario dovra' indicare i procedimenti a
carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale).
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) o per la riserva dei volontari in servizio
assegnata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (22
unita'):
1) la propria posizione giuridica, specificando:
se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero
in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;
la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta
servizio;
la decorrenza giuridica del servizio militare, rispetto
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
(VFP1/VFP4);
2) ai fini indicati all'art. 12, comma 1, lettera b), i
titoli militari posseduti di cui all'allegato «A», e l'eventuale
possesso di:
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «B»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
conoscenza di lingua straniera derivante da una delle
condizioni specificate nell'allegato «C» (nel caso in cui il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una
di esse).
Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
j) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «B»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui
all'allegato «B», lettera f.;
conoscenza di lingua straniera derivante da una delle
condizioni specificate nell'allegato «C» (nel caso in cui il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una
di esse).
Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
k) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c):
il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
titoli di studio e professionali di cui agli allegati «A» (se
militari), «B» e «C», specificandone la data di conseguimento e
l'istituto o ente rilasciante;
la volonta' di effettuare la prova scritta di cui al
successivo art. 7, in lingua tedesca;
l) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nella
specializzazione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
n) di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni, esplicito
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte
dell'Amministrazione, necessario ai fini della partecipazione del
candidato e della gestione delle attivita' concorsuali.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere portata all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone
una nuova.
10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione, le domande di partecipazione non potranno piu' essere
modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento potra' comunque chiedere la
regolarizzazione di quelle che risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le
responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comportano:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso e la revoca
della nomina a Carabiniere.
12. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 -
dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente
bando. La valutazione di eventuali prove della stessa natura
diversamente effettuate, sara' oggetto di riparametrazione.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in
servizio ed in congedo

1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno
consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata
on-line al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al
solo fine di consentire al medesimo di curare le conseguenti
incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in
possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalita', dovranno presentare copia della domanda al Centro
documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell'Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la
dichiarazione in allegato «D».
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente, nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una
copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre
un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti,
dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale
internet www.carabinieri.it «area concorsi», unitamente ai titoli
dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio
incrementale di cui agli allegati «A», «B», «C» e «F».

                               Art. 5 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, sara'
nominata la commissione:
a) esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito;
b) per la valutazione della prova di efficienza fisica;
c) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
d) per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei
carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo
Maggiore, membro e segretario.
3. La commissione per la prova di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
Durante l'espletamento degli esercizi, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le
funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale
e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei
carabinieri.
I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) saranno valutati da una commissione composta da un
Presidente/Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione, di un perito
selettore con analoghe competenze linguistiche.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate piu'
commissioni.

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova scritta di selezione;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita'
psicofisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a)
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui al
successivo art. 7, commi 4 e 5.
3. Per i candidati partecipanti per la riserva dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), qualora il numero delle domande
presentate sia inferiore a 320 (trecentoventi), la prova scritta di
selezione potra' essere effettuata al termine degli accertamenti
attitudinali. Le relative comunicazioni ai candidati risultati idonei
agli predetti accertamenti avverranno con le modalita' indicate nel
successivo art. 7, comma 2.
4. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno
essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori
previsti nel comma 1. In caso contrario. saranno esclusi dal
concorso.
5. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
6. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dai Ministeri di difesa,
interno, giustizia ed economia e finanze nonche' per coloro che siano
affetti da patologie/lesioni che ne impediscano o limitino gravemente
la mobilita', attestate da idonea certificazione medica rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o convenzionata col Servizio
sanitario nazionale o regionale.

                               Art. 7 

Prova scritta di selezione

1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di
selezione i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato «G»
del presente decreto.
2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con
avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935.
3. I candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione
alla prima prova concorsuale, dovranno consegnare l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minorenne, secondo il modello in
allegato «H» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validita'. La mancata presentazione di detto documento determinera'
l'esclusione del candidato minorenne.
4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto, muniti
della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di
un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.
5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga svolta in piu' di una sessione, non saranno previste
riconvocazioni, fatta eccezione per quanto indicato nell'art. 6,
comma 6 del presente bando. Gli interessati potranno far pervenire al
Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo della pec
indicata nella domanda di partecipazione al concorso, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del quinto giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria che sara'
opportunamente vagliata e riscontrata, con pec di risposta, per
l'eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del programmato
svolgimento delle prove.
6. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in
ogni caso sara' presa in considerazione solo se l'esito non sara'
inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di preselezione. In
tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e
valutazione della prova, espresso in centesimi:
determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere la
prova di efficienza fisica di cui al successivo art. 8, in numero
pari:
a) a quello della riserva dei posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), moltiplicato per 2;
b) ai primi 6.500 candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b);
c) ai primi 220 candidati (tratti dai VFP) della graduatoria
formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c);
d) ai primi 100 candidati (tratti dai civili) della
graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c);
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive
graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato
utilmente posizionato;
concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito
di cui al successivo art. 13.
Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l'accesso alle
successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati
da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c) venga raggiunto
con un punteggio piu' elevato.
L'avviso relativo all'esito della prova sara' reso noto con le
modalita' di cui al comma 2.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
8. Durante la prova, non sara' permesso ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da
scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie; e' vietato altresi' l'uso di apparecchi telefonici o
ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La
mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione
dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice;
analogamente, verra' escluso il candidato che venga sorpreso a
copiare.
9. Ciascun candidato potra' formulare, entro i tre giorni
successivi a quello di pubblicazione del questionario
somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova
scritta, per le successive valutazioni da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 8 

Prova di efficienza fisica

1. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica saranno resi noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
nel sito internet www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
2. La prova di efficienza fisica sara' svolta secondo le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato «I», che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione
per quanto indicato nell'art. 6, comma 6, del presente bando.
A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando
idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapioggia al seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato
ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' un
giudizio di idoneita' alla prova di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato «I», fino ad un massimo di 3 punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
5. All'atto della presentazione alla predetta prova i candidati
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso);
b) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza della prova di
efficienza fisica.
La mancata esibizione della citata documentazione non consentira'
di sostenere la prova di efficienza fisica, con la conseguente
esclusione dal concorso.

                               Art. 9 

Documenti da produrre

1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
dovranno produrre i seguenti documenti in originale e in copia,
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera
conforme al modello riportato nell'allegato «L», che costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico
di fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti
anamnestici di rilievo;
d. qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
e. i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la
quale non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni), al fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici
e per le finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. La mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza timbro, etc.) determinera' l'esclusione dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie). La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
f. per i candidati ancora minorenni all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di cui
all'allegato "H" al bando, sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
g. elettrocardiogramma refertato;
h. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
i. esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
2. I certificati predetti dovranno essere originati da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso,
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale venendo
giudicati idonei anche agli accertamenti attitudinali devono, entro i
tre giorni successivi dalla notifica della predetta idoneita', far
pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda
ai sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio
incrementale di cui agli allegati «A», «B», «C», «F» e l'attestato di
bilinguismo, se partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
4. La citata documentazione dovra' essere scansionata
singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno
elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda.
5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la
presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non attribuzione dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.

                               Art. 10 

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nella prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 8 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad
accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri. Il calendario e le modalita' di
convocazione saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, nel sito internet
www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. L'idoneita' psicofisica
dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli
articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione
per quanto indicato nell'art. 6, comma 6, del presente bando e di
quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli
accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui
all'art. 9, comma 1, lettere b), g), h), i) e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica (in ragione dei tempi necessari per
il rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalita' di cui
al precedente art. 8, comma 3).
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 9, comma 1, lettere b), g) h), i) e, per le sole candidate,
anche del referto di ecografia pelvica, seppure successivamente alla
richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici con la
conseguente esclusione dal concorso.
3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1,
costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato
respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore
superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato
uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono ammessi tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto d.P.R.
Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei
confronti del personale militare in servizio al momento della visita
medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio
militare.
4. La commissione disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni,
invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato «M», dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «N»,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di
convocazione agli accertamenti psicofisici hanno gia' conseguito
l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma
dei carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici
potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti
gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita' gia' emessi,
ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata
commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e
dell'esame della documentazione anzidetta, potra':
pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma
dell'idoneita' psicofisica;
disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera' i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5.
Il candidato ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al
citato allegato «N», che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il candidato minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagini istologiche, referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici
del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.
5. La commissione, al termine della visita collegiale,
comunichera' per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali e' previsto;
«inidoneo» con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
laddove previsto;
b. risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel decreto
ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che
determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello
di cui al precedente comma 3;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
7. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli) e comunque visibili con qualsiasi uniforme in uso,
ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando
per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al
decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psicofisici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai
sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima
anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del
concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento.
10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b) giudicati idonei a conclusione
degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al
comma 3, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le
modalita' di seguito indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1;
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito
alcun punteggio.
13. Inoltre, ai candidati giudicati idonei a conclusione dei
predetti accertamenti, la stessa commissione attribuira' un punteggio
incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.

                               Art. 11 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di
cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) agli
accertamenti attitudinali.
2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due
distinte fasi:
a) una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati
ad acquisire elementi riferibili alle capacita' di ragionamento, al
carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate
hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici
(psichiatria);
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento
anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione
psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una
«scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando
e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di
Carabiniere, delle responsabilita' discendenti dallo status da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o
hanno prestato servizio.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi e
che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) dovranno indossare l'uniforme il giorno dello svolgimento
degli accertamenti attitudinali.

                               Art. 12 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a):
a) valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art.
3, comma 1 e dichiarati in domanda, come specificato nell'art. 3,
comma 7, lettera «i)» (VFP1/VFP4 in servizio e bilinguisti in
servizio militare), «j)» (civili), «k)» (bilinguisti civili), dai
soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte
le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5, comma 1, lettere
b), c) e d);
b) attribuira' ai candidati cui ne riconoscera' titolo un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati:
«A», per i candidati, di cui alle lettere a) e c) (solo
militari) del comma 1, dell'art. 1;
«B e C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) e c)
del comma 1, dell'art. 1.
2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli di cui al precedente comma 1, sara' pubblicato nel sito
www.carabinieri.it

                               Art. 13 

Graduatorie di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), in quattro distinte
graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate non
appena terminato ciascun iter concorsuale.
2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui
all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per la prova
di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli
candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)], la
mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.
3. Ciascuna graduatoria finale di merito, di cui al comma 1,
formata dalla commissione esaminatrice sara' approvata con decreto
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto - ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato «F» al presente decreto.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1,
comma 1 ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si
svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione.
6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui al successivo
art. 19 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in tutela
forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei posti
disponibili previsti dall'art. 1, comma 3, tenendo indistintamente
conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso
nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il
corso di formazione di base, con precedenza per i meglio classificati
nella graduatoria di fine corso formativo.

                               Art. 14 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli, da valutare ai fini indicati alla
lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e risultante
dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del
concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarne un indebito beneficio
comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti.
4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.

                               Art. 15 

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e
per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                               Art. 16 

Esclusioni

1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla
nomina.
2. L'Amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle circostanze indicate dal regolamento dei
Reparti di istruzione.

                               Art. 17 

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma
quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dal Reparto di
istruzione di assegnazione dalla data che verra' stabilita dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera'
la qualita' di Allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola
allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 18 

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si terra' presso un Reparto di
istruzione e verra' svolto secondo i programmi e le modalita'
stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le
disposizioni contenute nel Regolamento per le Scuole allievi
carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora
dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha
facolta' di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni
calendariali successivi, a un supplemento di indagini presso il
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio
nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o
temporanea inidoneita' psicofisica che non si risolvessero entro
dieci giorni calendariali dalla data fissata per l'effettivo inizio
del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di
inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie, di cui al precedente art.
13, da altri candidati idonei.
3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di
istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di formazione
in piu' cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i
frequentatori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta, previo
superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la
stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo. Al
termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in
ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli
esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i
frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di
arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo ciclo, da
cui decorre la ferma volontaria.
4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'
pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con
il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.
5. Al termine del corso di formazione di base, i militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell'art. 19,
saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di
durata non inferiore a tre mesi.
6. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso
di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello
riportato nell'allegato «P».
7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale o
regionale. In caso di positivita' del test di gravidanza, la visita
medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art.
580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza
del primo corso utile.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno al Reparto
di istruzione di assegnazione nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e
reclutamento nei termini di cui all'art. 13, comma 5 entro i primi
trenta giorni calendariali dalla data di inizio del corso con altri
candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. Il Reparto di
istruzione potra', comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi
da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
calendariale dalla data di inizio del corso.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
10. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresi'
presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente
al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «O» dei sottonotati documenti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
titolo di studio;
stato civile.
11. La dichiarazione indicata al precedente comma:
non dovra' essere anteriore ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
dovra' attestare, altresi', che gli interessati siano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
12. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.

                               Art. 19 

Designazione per la specializzazione in tutela forestale, ambientale
e agroalimentare

1. Durante il corso di formazione degli allievi carabinieri,
avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale,
ambientale e agroalimentare (T.F.A.A.), a cura del Comando delle
scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra' di personale del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo di
fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla
natura della specialita' e sulle connesse future attribuzioni. Al
termine del ciclo di conferenze, la Legione allievi carabinieri
fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la
dichiarazione scritta di:
a) conferma o revoca della preferenza T.F.A.A. indicata
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A., qualora non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le dichiarazioni di
cui al comma 1 formera' un elenco riepilogativo per ciascuna delle
categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente
bando di concorso e redigera' due distinte graduatorie per la
designazione T.F.A.A., secondo l'ordine della graduatoria finale del
corso di formazione.
3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le
aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in
aggiunta all'aliquota di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e
viceversa.
4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative
graduatorie, della designazione e della frequenza del corso di
specializzazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente
art. 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa
copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse
ai fini della formazione e dell'impiego in materia di tutela
forestale, ambientale e agroalimentare, anche a prescindere dalle
preferenze da loro rappresentate.

                               Art. 20 

Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla data di
inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo
superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria
finale.
2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell'art. 785 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) e' subordinata:
1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dal Regolamento per le Scuole allievi
carabinieri;
b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato;
3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.

                               Art. 21 

Impiego al termine del corso

1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati nell'ambito
dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della
lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di
servizio, presso la Legione carabinieri «Trentino Alto-Adige».
2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) saranno impiegati, per un periodo di
tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:
nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);
nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige).
Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di
base potranno essere impiegati anche nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, per la copertura di posti d'impiego presso
reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di
particolari qualificazioni, riservandosi l'Amministrazione la
facolta' di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi
per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
3. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c) saranno assegnati, quale prima sede di
servizio, in Reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano o
aventi competenze regionali.

                               Art. 22 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14, del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli
articoli da 1053 a 1075;
b) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico -
economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, agli Enti previdenziali;
c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le
prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie;
e) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

                               Art. 23 

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,
preferibilmente secondo il modello in allegato «Q».
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2022

Il comandante generale: Luzi

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