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UNIVERSITA' DI ROMA TRE

Concorso pubblico per corsi di dottorato di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.45 del 10/6/2003
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Località:-
Codice atto:03E03338
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il «regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 585 del 19 marzo
2001 e decreto rettorale n. 1678 del 20 settembre 2001;
Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca presso l'Ateneo;
Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del
20 maggio 2003;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 27 maggio 2003;
Sentito il direttore amministrativo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Corsi attivati
 
E' attivato il XIX ciclo formativo dei corsi di dottorato di
ricerca di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e'
indetto pubblico concorso per esami.
Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici.
Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «con
tassa a carico del dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, gli studenti in situazione
di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al
sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con tassa a carico,
saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di
idonea certificazione.
L'attribuzione delle borse convenzionate e' subordinata alla
effettiva stipula della relativa convenzione con l'ente e/o
universita' erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti
determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in
posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse
agli organi accademici centrali.
Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi
disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o
borse finanziate dal M.I.U.R. su progetti di ricerca di interesse
nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata
dal senato accademico su proposta del collegio dei docenti;
l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra'
essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo
concorso, seguira' le norme previste dal regola mento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca (articoli 13 e 17).
 
----> Vedere immagini da pag. 57 a pag. 59 della G.U. <----

                               Art. 2.
 
Partecipazione al concorso
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione a ciascun dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso di qualsiasi:
laurea conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero,
laurea specialistica, ovvero,
titolo estero riconosciuto equipollente (dal Ministero o dal
collegio dei docenti), in caso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato dal Ministero
equipollente ad una laurea italiana questo dovra' essere
preventivamente riconosciuto equipollente dal collegio al solo fine
dell'ammissione al corso. A tal fine se ne dovra' fare espressa
richiesta nella domanda di partecipazione corredandola dei documenti
(tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire
al collegio la dichiarazione di equipollenza in parola.
2. Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso
anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto entro il giorno
31 luglio 2003.
In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta «con riserva»
ed i candidati dovranno, in sede di prima prova concorsuale,
presentare un certificato di laurea ovvero sottoscrivere l'apposito
modulo di autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.

                               Art. 3.
 
Procedura concorsuale
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una o piu' prove
scritte e/o orali, secondo quanto riportato sulla pagina web di cui
al precedente art. 1, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame sono
indicate distintamente per ciascun dottorato. Per i cittadini
stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
Gli interessati devono redigere le domande inderogabilmente in
conformita' del fac-simile allegato al presente bando (di cui fa
parte integrante) con tutti gli elementi in esso richiesti.
La mancanza di uno qualsiasi degli elementi richiesti nel modulo
non e' sanabile e comporta l'esclusione della domanda.
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore
dell'Universita', regolarmente sottoscritta dall'interessato con
firma in originale, va presentata inderogabilmente entro il giorno
10 luglio 2003, utilizzando esclusivamente una delle seguenti
modalita':
mediante consegna a mano presso il rettorato, in via Ostiense,
159 (stanza n. 46 - piano seminterrato), tutti i giorni dal lunedi'
al venerdi', con orario 9 - 16;
mediante spedizione a mezzo di servizio postale di stato o
agenzie di recapito autorizzate, indirizzando i plichi al rettore
dell'Universita' degli studi Roma Tre, via Ostiense, 159 - 00154
Roma.
I concorrenti che scelgano l'adozione di tale mezzo di consegna
assumono i rischi di recapiti tardivi.
In caso di domanda da parte dello stesso candidato a piu'
dottorati deve essere individuato un plico separato per ognuna di
esse.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.
Le domande carenti di uno o piu' degli elementi richiesti, che
rechino inesattezze nella denominazione del dottorato bandito, che
non siano di chiara lettura, o (per le lauree conseguite all'estero)
che non siano corredate dei documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, saranno
ritenute non valide.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992, che abbiamo necessita' di ausilio o di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove dovranno fare esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
 
Svolgimento delle prove
 
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
Roma Tre, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario delle prove concorsuali, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato (a cura del dipartimento sede del dottorato) agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o
telegramma) inviata 15 giorni prima della data fissata per la prima
prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni d'esame
 
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 7.
 
Valutazione delle prove
 
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
E' ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. In
caso di piu' prove scritte sara' considerata la media tra le prove
stesse che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara'
considerata la media tra le prove stesse che dovra' risultare non
inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
Al termine di tutte le prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
A parita' di merito, per la fruizione delle borse, prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 13 del
regolamento di Ateneo; ai sensi dell'art. 6 del regolamento stesso
l'assegnazione delle specifiche tematiche di ricerca sara' deliberata
dal collegio dei docenti.
L'attribuzione di eventuali borse convenzionate conseguira'
all'assegnazione da parte del collegio delle specifiche tematiche di
ricerca.

                               Art. 9.
 
Documentazione da presentare a seguito dell'ammissione
 
A seguito della ricezione degli atti concorsuali da parte delle
commissioni giudicatrici l'ufficio ricerca dara' ai candidati
risultati vincitori formale comunicazione contenente le indicazioni
relative alla loro ammissione al corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non fomalizzino la
loro iscrizione secondo le modalita' comunicate loro dall'ufficio
ricerca: in tal caso subentrera' nella posizione il successivo
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per quanto non previsto nel presente bando e nel regolamento di
Ateneo in ordine alla formulazione della graduatoria si fara'
comunque riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio previste per i singoli dottorati, il cui
attuale importo e' di Euro 10.561,54 al lordo della ritenuta
previdenziale a carico del borsista, sono conferite ai vincitori, ai
sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo
l'ordine della graduatoria.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 11.
 
R i n v i o
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Roma, 3 giugno 2003
Il rettore: Fabiani

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