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Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato
di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina di
organizzazione servizi sanitari di base in sostituzione del titolare
del posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 3-bis,
comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni presso l'azienda sanitaria
locale n. 11 di Vercelli.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 8/11/2002 |
Ente: | REGIONE PIEMONTE |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 02E08119 |
Sezione: | Aziende sanitarie |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/12/2002 |
Tags: | Dirigenti medici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1677
assunta nella riunione del 9 ottobre 2002 e' indetto avviso pubblico
per attribuzione di un incarico a tempo determinato di dirigente
medico, direttore di struttura complessa, disciplina di
organizzazione servizi sanitari di base in sostituzione del titolare
del posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 3-bis,
comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni presso l'azienda sanitaria
locale n. 11 di Vercelli.
Il presente avviso e' indetto ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6
del Contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza medica
e veterinaria dell'8 giugno 2000.
L'incarico a tempo determinato sara' conferito per tutta la
durata dell'aspettativa concessa al titolare del posto.
Le modalita' di attribuzione del predetto incarico sono
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo
28 luglio 2000. n. 254.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l'ammissione.
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
Idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette e' effettuato a cura dell'Azienda sanitaria locale prima
dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e' dispensato
dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonche', coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile.
Requisiti specifici per l'ammissione.
a) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da
certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina. Limitatamente ad un quinquennio dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 (1 febbraio 1998) in forza dell'art. 5,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, per
le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e la
specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o
confluiti nelle nuove discipline. L'anzianita' di servizio utile per
l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti
zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi
articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico,
di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o
similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di
formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al
servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine
nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e
terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi
del decreto 23 marzo 2000, n. 184 nell'ambito del requisito di
anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di specializzazione, dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e'
valutabile il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali. Il
servizio predetto e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende
sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo
competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale. Il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del
rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in
possesso. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e
chi-crurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai
sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo
se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno
accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
c) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica succitato.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6,
comma 1, si prescinde dal requisito della specifica attivita'
professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, l'incarico
di secondo livello dirigenziale e' attribuito senza l'attestato di
formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo entro
un anno dall'inizio dell'incarico.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(1 febbraio 1998), coloro che sono in possesso dell'idoneita'
conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli
incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente
disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione
manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione
dell'incarico, di acquisire l'attestato entro un anno dall'inizio
dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
scadenza dall'incarico stesso;
Considerati i limiti massimi di eta' previsti dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo, dei dirigenti medici del
Servizio sanitario nazionale, l'ammissione all'incarico potra'
avvenire nei confronti di quei candidati la cui eta', all'atto del
conferimento dell'incarico stesso, sia tale da non superare, al
termine finale dei cinque anni, il sessantacinquesimo anno, fatta
salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo
n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia' al secondo livello
dirigenziale presso altre Aziende di servizio sanitario nazionale e'
possibile derogare alla durata quinquennale dell'incarico in
relazione al raggiungimento del limite massimo di eta'. Si rinvia, al
riguardo alle Circolari del Ministro della sanita' n. 1221 del
10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
22 maggio 1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita' all'avviso.
Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate
al Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 11 di
Vercelli, devono essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Azienda
sanitaria locale n. 11 - corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
Si precisa che per la domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione s'intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il ritardo nella presentazione della domanda alla sede sopra
indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile
all'aspirante, comporta la non ammissibilita' di quest'ultimo
all'avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la firma del candidato in calce alla domanda non e' piu'
soggetta ad autenticazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione che perverranno all'Azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postati o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti
specifici di ammissione;
2) curriculum professionale, datato e firmato dall'aspirante.
Il curriculum professionale dovra' essere documentato con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di
cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata
lettera c), (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato) e le pubblicazioni, possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3) Un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' peraltro
possibile comprovare la conformita' all'originale della copia di
pubblicazione, ovvero di titoli di studio o di servizio o di altro
documento ritenuto utile ai fini della formulazione dell'elenco degli
idonei (articoli 19 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari
ai fini della valutazione, secondo le indicazioni specificate nel
fac-simile di domanda e nelle note di compilazione, allegate al
presente bando; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali
elementi potranno determinare l'esclusione dalla valutazione.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa e
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero presentata unitamente ad una copia fotostatica ancorche' non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, qualora
sia inviata per posta o presentata da persona diversa
dall'interessato.
E' riservata a questa amministrazione la facolta' di richiedere
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente
presentate.
Saranno presi in considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita' le cui attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale
rappresentante dell'Ente presso cui i servizi ed attivita' medesimi
sono stati prestati o da suo delegato.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione ne' dei
documenti di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande medesime.
Modalita' di attribuzione dell'incarico.
L'incarico di supplenza sara' conferito a tempo determinato dal
Direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei
selezionati da un'apposita commissione nominata dal Direttore
generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e a due
dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno
dal Collegio di direzione.
La Commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 accerta l'idoneita' dei candidati sulla
base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita'
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione con riferimento
all'incarico da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale come piu' sopra
definito.
L'incarico avra' durata limitata al periodo dell'assenza del
titolare del posto e pertanto il rientro anticipato dello stesso
comportera' l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro del
supplente.
Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 18 Contratto collettivo
nazionale del lavoro 8 giugno 2000 e' disciplinato dall'art. 16 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996 come
integrato dal Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 agosto
1997.
La disciplina dell'incarico conferito e' quella prevista
dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e del
Contratto collettivo nazionale del lavoro, per la Dirigenza medica e
veterinaria per quanto attiene le verifiche, durata e altri istituti
applicabili.
Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di
mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine.
L'incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione
generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in
tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi
di maggiore gravita' il Direttore generale puo' recedere dal rapporto
di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
L'incarico di direzione di struttura complessa implica il
rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda ai sensi
dell'art. 15-quarter del decreto legislativo n. 502/1992.
Il trattamento economico verra' determinato sulla base
dell'art. 35 e segg. del vigente Contratto collettivo nazionale del
lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
Il rapporto di lavoro si costituira' con la stipulazione, ai
sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
dell'area della Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000,
del contratto individuale.
L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto
invitera' l'assegnatario dell'incarico a presentare entro trenta
giorni dalla richiesta, sotto pena di decadenza, le dichiarazioni
sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
Nello stesso termine di trenta giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita' deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema
di aspettativa dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro 8 giugno 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72
legge n. 448/1998.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 cosi come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 254, alla legge 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Circolare del
Ministro della sanita' 10 maggio 1996, n. 1221, alla nota del
Ministero della sanita' protocollo n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo
1997, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, al Contratto collettivo nazionale del lavoro per l'Area della
dirigenza medica e veterinaria vigente.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessita' e l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
L'azienda garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell'an. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni rivolgersi alla Struttura organizzativa
complessa amministrazione del personale - corso M. Abbiate, n. 21 -
13100 Vercelli - tel. (0161) 593753 - 5938190 o sul sito:
www.asl.11.piemonte.it
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