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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di avvocato
dello Stato. (Decreto n. 116)

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.61 del 7/8/2020
Ente:AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:20E07731
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:22/9/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante
modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ed in
particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente modificazioni all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1,
lettera c;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, 3°
comma;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 16, 3°
comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 35, 6° comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso
a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art. 5 e l'art. 8,
comma 2;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e relativa legge di
conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 73, comma 14;
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del
personale di magistratura;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 485, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare
l'art. 1, comma 319, in materia di autorizzazione a bandire e ad
assumere avvocati dello Stato;

Decreta:


Art. 1


E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quindici posti
di avvocato dello Stato.

                               Art. 2 


Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di
incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti
previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti
categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo
servizio;
b) magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo
una valutazione positiva di idoneita';
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b);
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di
iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex
carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i
quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o
stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli
enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

                               Art. 3 


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it sezione «CONCORSI».
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici,
occorrera' in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la
domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema,
firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un
documento di identita', provvedere alla scansione generando un unico
file formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file
dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Per la partecipazione al concorso il candidato dovra' aver
effettuato un versamento in conto entrata del bilancio dello Stato
della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale.
Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10
2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
indicando la causale «Concorso Avvocato dello Stato - capo X,
capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, indicando la causale «Concorso Avvocato dello Stato -
capo X, capitolo 2412, art. 00».
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
il cognome, nome, data e luogo di nascita;
il codice fiscale;
la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si
desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra'
essere tempestivamente comunicata;
la categoria di appartenenza per la quale si chiede
l'ammissione al concorso;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
l'idoneita' fisica all'impiego;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
indicandone gli estremi identificativi dell'avvenuto pagamento.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 4 


Non sono ammessi al concorso:
coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto;
coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto;
coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

                               Art. 5 


L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore
prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni
differenti.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 10 novembre 2020, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in
cui si svolgeranno le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus
Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai
testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di
lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i
testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui
al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 6 


La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un vice Avvocato generale dello Stato, con funzioni di
presidente, e da un Avvocato dello Stato alla terza classe di
stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un
avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie
giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo
presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio
nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'Avvocato generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e
dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito
non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di
sette decimi in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo
indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo
1948, n. 155.
A parita' di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dalle vigenti disposizioni di legge.

                               Art. 7 


I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, che diano diritto a preferenza nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 8 


La graduatoria di merito e' approvata dall'Avvocato generale
dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego e sara' pubblicata sul portale di cui
all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

                               Art. 9 


I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad
assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 10 


Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti alla
data della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della
legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.

                               Art. 11 


La presentazione della domanda di ammissione alla selezione
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)» (di seguito regolamento).
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso
l'Avvocatura generale dello Stato, titolare del trattamento,
nell'ambito dell'ufficio I - AA.GG. e personale.
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento
dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati che
il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce
«categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli
stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali
dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole
finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale puo'
rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, e': Avvocatura
dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), via dei Portoghesi n. 12,
00186; tel.: (+39) 06.68291; e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - PEC:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it
Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati
presso l'Avvocatura dello Stato e': Avvocatura dello Stato -
Responsabile della protezione dei dati personali, via dei Portoghesi
n. 12, IT-00186, Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it

                               Art. 12 


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

Roma, 7 luglio 2020

L'Avvocato generale: Palmieri Sandulli

 

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