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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 360
Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari delle
Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano completato
senza demerito la ferma breve triennale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 15/12/2009
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:9E008156
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/1/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva che stabilisce, per il reclutamento del
personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa , che in deroga a quanto
previsto dall'art. 16, comma 4, della medesima legge, per la
copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del
citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e
5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi, secondo le modalita' previste dall'art. 12 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno
completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono
immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
amministrazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, relativo all'approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, concernente il regolamento recante norme per
l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali
della Difesa, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del
Corpo militare della Croce Rossa;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2005, n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge Finanziaria 2009»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia di
Stato riservato ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari delle Forze armate, in servizio o in
congedo, che abbiano completato senza demerito la ferma breve
triennale;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia di Stato
riservato ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16, comma 4,
della medesima legge, ai volontari delle Forze armate, in servizio o
in congedo, che abbiano completato senza demerito la ferma breve
triennale.
2. Dei suddetti 360 posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti:
a) n. 3 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 «Norme di
attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» valido per accedere alla carriera esecutiva;
b) n. 18 sono riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge 20
novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro Studi
di Fermo.
3. L'attestato di bilinguismo previsto dal precedente punto 2
lett. a) dovra' pervenire, pena il suo mancato riconoscimento,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalita' previste al successivo art. 3 del presente bando.
4. I posti riservati, di cui al punto 2, non coperti per mancanza
di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai
candidati che hanno superato le prove concorsuali.
5. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
• superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti saranno portati in aumento a quelli
riservati per il concorso successivo;
• inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti potranno essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
6. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di
contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
articolo 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione,
dei seguenti requisiti:
a) arruolamento quali volontari in ferma triennale ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e
completamento senza demerito, alla data di scadenza del termine
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione, della ferma
triennale nelle Forze Armate (VFB);
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente;
e) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno
2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
• sana e robusta costituzione fisica;
• statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno ed un visus corretto a 10/10, per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per
l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate
nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003.
3. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione
nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso
quello previsto al punto 1, lett. e) del presente articolo.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali, quello
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
6. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' requisiti
prescritti sara' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi, a pena
di inammissibilita', in ogni loro parte, sull'apposito modulo
allegato al presente bando (allegato 1) e reperibile presso le
Questure, dovranno essere presentate esclusivamente alla Questura
della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro e
non oltre il termine di giorni trenta, a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Le suddette domande si considereranno prodotte in tempo utile,
se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro
lo stesso termine di cui al precedente punto 1; a tal fine, fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di
ricevimento dovra' essere conservato dal candidato per documentare
l'avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti. Qualora la
domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata,
andra' riportato sulla busta, sul tagliando di spedizione e
sull'avviso di ricevimento, il seguente codice di concorso:
VFB360/09.
3. I candidati in servizio nelle Forze Armate impegnati in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al
summenzionato allegato 1. I citati candidati dovranno presentare la
domanda al Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipendono,
che ne curera' l'invio alla Questura della provincia di residenza o
nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le Questure provvederanno a
tenere contatti diretti con i suddetti Reparti per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
4. I candidati in congedo residenti all'estero potranno inviare
la domanda, anche su modello non conforme, alle Rappresentanze
Diplomatiche competenti per territorio che ne cureranno l'invio alla
Questura di Roma, la quale provvedera' a tenere contatti diretti con
le suddette Rappresentanze Diplomatiche per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
5. Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e' da considerarsi perentorio; pertanto
non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine di cui al precedente punto 1.

                               Art. 4 


Compilazione della domanda


1. Nelle domande di partecipazione al concorso, datate e
sottoscritte dai candidati, gli stessi dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione giuridica di militare volontario delle Forze
Armate arruolato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, con l'indicazione di aver terminato senza
demerito la ferma triennale quale volontario, specificando
obbligatoriamente le seguenti informazioni:
• Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina ed Aeronautica);
• se si trovi in servizio o in congedo;
• date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da volontario in ferma breve triennale con la denominazione e la sede
dell'ultimo Comando/Reparto di servizio, nonche' la data di
decorrenza e di congedo di un nuovo arruolamento con la denominazione
e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
i) l'indicazione della lingua inglese o francese, relativamente
alla parte delle domande del questionario di cui al successivo art.
8, punto 4.
2. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dai
candidati, a pena di nullita'. Sottoscrivendo la domanda, i candidati
oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che li riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale, si assumono ogni responsabilita' penale ed
amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono,
inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - Ufficio III: Attivita' concorsuali per il personale
che espleta funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185
Roma:
- ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si
intende ricevere le comunicazioni del concorso;
- l'eventuale collocamento in congedo da volontario in ferma
breve (VFB).
4. Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati
di cui all'articolo 1, punto 2, del presente bando, dovranno
precisare gli estremi del titolo in base al quale concorrono
nell'apposito spazio riservato alle «ANNOTAZIONI INTEGRATIVE». In
particolare, coloro che si trovano nella posizione di cui all'art. 1,
punto 2, lett. a), dovranno inoltre indicare la lingua, italiana o
tedesca, nella quale intendono sostenere la relativa prova d'esame.
5. Nelle domande, sempre nello spazio riservato alle «ANNOTAZIONI
INTEGRATIVE», dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali titoli
di preferenza che si intendono far valere, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i titoli
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria concorsuale.
6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta
del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23
marzo 2010 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
7. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causate da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.

                               Art. 5 


Estratto della Documentazione di Servizio


I candidati ammessi a sostenere le prove di cui al successivo
art. 9, dovranno produrre, all'atto della presentazione alle prove di
efficienza fisica, pena l'esclusione dal concorso, l'estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in Allegato 2,
secondo le seguenti modalita':
- i candidati in posizione di congedo dovranno richiedere
l'estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Distretto
Militare/Centro Documentale competente per territorio; tale documento
dovra' essere firmato dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del
medesimo Ufficio e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti;
- i candidati in servizio dovranno richiedere l'estratto della
documentazione di servizio (Allegato 2) al Reparto/ Ente di
appartenenza ; tale documento contenente i dati relativi alla ferma
breve triennale ed all'eventuale prolungamento della ferma, chiuso
tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda, dovra' essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto
e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta d'esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
di cui al precedente punto 2, comporta la non ammissione alle
successive fasi concorsuali.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e
classificatisi tra i primi 1000 in ordine di merito, saranno
convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed
agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale,
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n.
198.

                               Art. 7 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti
della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con
qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, in servizio,
preferibilmente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed
e' composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario
Capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei Direttori tecnici fisici del
settore Telematica.
Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice puo'
essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei
Dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia,
con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
Commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.

                               Art. 8 


Prova d'esame


1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per
difetto dei prescritti requisiti di ammissione, che potranno essere
accertati anche successivamente, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di identificazione, per sostenere la prova
scritta d'esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - 23 marzo 2010
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta e' escluso dal
concorso.
4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla,
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza
della lingua inglese o francese a scelta del candidato e delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei.
5. La Commissione di cui al precedente articolo 7 stabilisce,
preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova e'
stabilita dalla stessa Commissione all'atto della predisposizione
delle serie di domande da somministrare.
6. La Commissione estrae, di volta in volta, i questionari da
sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o
calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte relative alle
domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. La
mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione
dalla prova.
8. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile sul sito
internet www.poliziadistato.it
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al
successivo art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 1000 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo
dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota,
saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al
termine degli accertamenti di cui al successivo art. 9 risultasse
inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati
risultati idonei alla prova culturale.

                               Art. 9 


Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale


1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, i
candidati saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una
Commissione composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato che
la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in
medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato - FF. OO. - con qualifica di coordinatore di
«settore sportivo». Svolge la funzione di segretario della predetta
commissione un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed
esclusione dal concorso.
4. I candidati, all'atto della presentazione alle prove di
efficienza fisica, pena l'esclusione dal concorso, dovranno
presentarsi muniti di:
a) un documento di riconoscimento in corso di validita';
31
b) un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, nelle
quali esercitano come specializzati in medicina dello sport;
c) l'estratto della documentazione di servizio, come da
fac-simile (allegato 2), redatto secondo le modalita' previste dal
precedente art. 5.
5. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi
accertamenti fisici e psichici a cura di una apposita Commissione
composta da un Primo Dirigente medico che la presiede e da quattro
direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati
saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
6. I candidati, all'atto della presentazione ai successivi
accertamenti fisici e psichici, pena l'esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi muniti di:
- un documento di riconoscimento in corso di validita';
- un esame radiografico (lastra piu' referto RX TORACE in due
proiezioni) eseguito, in struttura pubblica o privata convenzionata
con il Servizio Sanitario Nazionale, nel trimestre antecedente alla
data di convocazione.
7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di
selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi che la presiede e, da quattro appartenenti al ruolo dei
direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia
di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito
selettore attitudinale. Svolge la funzione di segretario della
predetta commissione un appartenente al ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della Commissione. Su richiesta del selettore, la
Commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia
risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui
compete il giudizio di idoneita'.
9. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla Commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
10. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal
concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 10 


Presentazione dei documenti


1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio III: Attivita' concorsuali per il personale che espleta
funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di venti giorni dal giorno del ricevimento del
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che
danno diritto a partecipare alle riserve dei posti di cui all'art. 1,
punto 2 lett. b), e quelli di preferenza nella nomina, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 11 


Graduatoria di merito


1. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente
bando, redigera' la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati
idonei, sulla base:
• della votazione riportata nella prova d'esame;
• del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
Volontario in ferma breve triennale e del servizio effettuato oltre
la ferma;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
h) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della
documentazione di servizio, di cui all'art. 5 del presente bando,
rilasciato dalle competenti Autorita' Militari.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno
parte integrante degli atti del concorso.

                               Art. 12 


Approvazione graduatoria


1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito ai titoli, e' approvata la graduatoria del
concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei
posti previste dall'art.1 del presente decreto.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sara' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno,
con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria
sara', altresi', consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it
3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria di
merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli
preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Dalla data di pubblicazione dell' avviso di cui al precedente
punto 2 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120,
per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente
della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 13 


Nomina vincitori


I candidati idonei vincitori saranno nominati allievi agenti
della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso
di formazione. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
suddetto corso, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno
sostituiti, in ordine di graduatoria, dai candidati idonei non
vincitori.

                               Art. 14 


Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio


1. I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal primo giorno di
assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione, le
certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:
a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, il mancato
completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia
di Stato.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che
potra' far valere nei confronti del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'Ufficio
III: Attivita' concorsuali per il personale che espleta funzioni di
polizia, della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Viale del
Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
6. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 4 dicembre 2009

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

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