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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» di
Venezia per l'anno scolastico 2009-2010.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 20/3/2009 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E002241 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/5/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Amministrazioni pubbliche e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
- Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della
sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in
servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da
«deficit di G6PD»;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di
allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» per l'anno scolastico 2009-2010;
Ravvisata l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di
concorrenti di sesso femminile;
Tenuto conto dell'attuale situazione alloggiativa della Scuola
navale militare «Francesco Morosini», che consente di ospitare un
numero massimo di 9 (nove) frequentatori di sesso femminile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2009-2010 e' indetto un concorso, per
esami, a cui possono partecipare concorrenti, sia di sesso maschile
che di sesso femminile, per l'ammissione di 51 giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», con la
seguente ripartizione di posti per ordine di studi:
a) 1° liceo classico: posti 17;
b) 3° liceo scientifico: posti 34.
Tenuto conto dell'attuale situazione alloggiativa e del numero di
posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
potranno essere ammessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» non piu' di 9 (nove) concorrenti di sesso femminile, di cui
4 (quattro) al liceo classico e 5 (cinque) al liceo scientifico.
2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
alla Scuola dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili. In tal caso l'Amministrazione della
difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il
31 dicembre 1994, estremi compresi;
b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653 e successive modificazioni;
d) siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico
2008-2009, l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico (terzo
anno) o al 3° liceo scientifico (terzo anno) ovvero, qualora
l'abbiano conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano
al termine dell'anno scolastico 2008-2009 l'idoneita' alla classe
superiore. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che
avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
2. L'ammissione alla frequenza del corso di studi presso la Scuola
e' subordinata al riconoscimento del possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale chiesta all'allievo della Scuola navale
militare con le modalita' indicate nei successivi articoli 8 e 9.
Tale idoneita' dovra' essere mantenuta per l'intero periodo di
permanenza presso la Scuola.
3. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie
d'insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico a
indirizzo «tradizionale», comprensivo dell'insegnamento della lingua
latina, o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso con
riserva - dovranno documentare, tassativamente entro il 4 settembre
2009, l'esito dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneita' nelle
materie non svolte. Tale esame, la cui votazione dovra' essere
espressa in decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto
(rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato o
legalmente riconosciuto, secondo le modalita' ed i tempi da
concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici
prescelti). Il mancato superamento di tale esame costituira' motivo
di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso.
4. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in
cui le votazioni per ogni singola materia non siano espresse in
decimi, dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata anche
a cura dell'istituto di provenienza, dalla quale si evinca
l'equivalenza delle valutazioni per ogni singola materia alle
votazioni espresse in decimi.
5. I candidati che frequentano istituti all'estero con piani di
studio di durata quadriennale o quinquennale dovranno produrre
opportuna certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana, dalla
quale si evinca l'equipollenza della classe frequentata alla classe
5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale.
6. La documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5 dovra'
essere inviata al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini» tassativamente entro il 4 settembre 2009, pena l'esclusione
dal concorso.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentate a mano, al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini» - Isola di S. Elena, Viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia,
entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, per le
domande spedite a mezzo lettera raccomandata ovvero il timbro a data
della Scuola navale militare, per quelle presentate a mano. Non
saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o
presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere alla Scuola navale
militare;
d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando, nel secondo caso la lingua straniera studiata). I
candidati che nell'anno scolastico in corso frequentino il secondo
anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente
indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi
a partecipare al concorso con riserva e dovranno documentare, entro
il 4 settembre 2009, di aver superato l'esame di cui al precedente
articolo 2, comma 3;
e) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
f) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. I titoli,
indicati nel successivo articolo 10, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
g) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, di numero telefonico fisso e mobile e, ove possibile, di un
indirizzo di posta elettronica. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a che il
giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal successivo
articolo 4 comma 1, lettere b) e c) nonche' l'assenso a che egli
contragga l'arruolamento volontario presso la Scuola navale miliare
al compimento del 16° anno di eta'. La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale.
Alla prova ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia in corso di validita' rilasciato da una Amministrazione
dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114 i candidati, all'atto della formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 11, comma 1, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. Le spese dei viaggi in occasione della prova e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso della prova e degli
accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione per la prova di selezione culturale;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici;
d) commissione per l'accertamento attitudinale;
e) commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. La commissione per la prova di selezione culturale sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici sara' composta
da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici
sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.
La commissione, i cui componenti dovranno essere diversi da quelli
che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3,
si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza
armata o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti e di esperti periti selettori della Forza armata.
6. La commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico sara' composta:
a) dal Comandante della Scuola navale militare, presidente;
b) da due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Art. 6.
Documentazione da consegnare alla prova di selezione culturale
1. All'atto della presentazione per la prova di selezione
culturale, che si svolgera' presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, Via delle Palombare n. 3, presumibilmente
nella seconda meta' di giugno 2009, i candidati dovranno consegnare:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico,
sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che attesti il corso frequentato nell'anno scolastico
2008-2009 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e (1° quadrimestre o trimestre) e finale o fotocopia
autenticata della pagella scolastica. I concorrenti che non abbiano
presentato la precitata documentazione dovranno inviarla al Comando
della Scuola navale militare «Francesco Morosini» al piu' presto e
comunque entro e non oltre il 14 luglio 2009, pena l'esclusione dal
concorso. I candidati che, al termine dell'anno scolastico 2008-2009,
non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la
«sospensione di giudizio» per il mancato conseguimento della
sufficienza in una o piu' discipline, secondo le modalita' previste
dalla normativa vigente, qualora risultino idonei in tutte le prove,
dovranno comunicare tempestivamente - se possibile entro il 4
settembre 2009 e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza - a mezzo
fax (n. 041/2441920), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti.
I candidati che saranno considerati idonei alla frequenza della
classe superiore dovranno, altresi', comunicare, con la massima
urgenza, le votazioni conseguite in sede di valutazione intermedia e
finale ovvero trasmettere fotocopia della pagella scolastica. Qualora
risultassero vincitori del concorso, rientrando nel numero dei posti
per il liceo prescelto, saranno convocati secondo le modalita'
previste dal successivo articolo 12, comma 1 ed incorporati presso la
Scuola navale militare. La mancata comunicazione circa l'esito
dell'esame per il recupero dei debiti o circa le valutazioni
intermedie e finali in riferimento all'anno scolastico 2008-2009,
costituira' implicita rinuncia da parte del candidato, con
conseguente esclusione dal concorso. Nel caso di esito negativo
dell'esame per il recupero del debito formativo, il candidato non
verra' incluso nelle graduatorie di merito, in quanto carente del
requisito di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera d). I candidati, che abbiano ottenuto l'idoneita' al 1° liceo
classico o al 3° liceo scientifico (chiesta per l'ammissione alla
Scuola navale militare) presso scuole o istituti legalmente
riconosciuti in qualita' di privatisti e che siano vincolati
all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno presso la stessa
scuola o istituto, dovranno presentare anche il nulla-osta
all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal competente
organo scolastico;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 × 5), con
l'indicazione leggibile, sul retro, di cognome, nome e data di
nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione;
c) la documentazione sanitaria prevista al successivo articolo 8,
commi 2 e 3.
2. E', inoltre, onere dei candidati fornire informazioni
dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati
all'articolo 1, comma 2 (appartenenza a categoria beneficiaria di
riserva di posti) e/o al successivo articolo 10 (possesso di titoli
di preferenza) del presente decreto. A tal fine essi dovranno
produrre, all'atto della presentazione alla prova di selezione
culturale, eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai
fini della loro corretta valutazione da parte della commissione per
la formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera e).
Art. 7.
Prova di selezione culturale
1. I candidati che non saranno stati esclusi dal concorso
riceveranno apposita convocazione da parte del Comando della Scuola
navale militare «Francesco Morosini» e dovranno presentarsi,
accompagnati dal/i genitore/i ovvero, in mancanza di questi, dal
tutore o da persona dai predetti espressamente delegata, presso il
predetto Centro di selezione della Marina militare di Ancona, all'ora
e nel giorno in essa indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, per sostenere detta prova nonche' gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi
articoli 8 e 9 del presente decreto (durata di permanenza prevista
giorni 3). Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio
della prova di selezione culturale saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso. Sara' facolta' del Comando della
Scuola navale, per comprovati e giustificati motivi, su richiesta
scritta da spedire con lettera raccomandata - anticipata via fax al
n. 041/5221812 - al predetto Comando entro la data di prevista
presentazione, modificare la data stessa, comprendendola, in ogni
caso nel periodo prefissato per l'effettuazione della prova da parte
di tutti i concorrenti.
2. La prova di selezione culturale consistera' nella
somministrazione, a cura della commissione di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), di un questionario contenente domande a risposta
multipla concernenti i programmi riportati in allegato B che
costituisce parte integrante del presente decreto. Per quanto
riguarda le modalita' di svolgimento, saranno osservate le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio conseguito nella prova
di selezione culturale sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 11.
3. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per la
prova di selezione culturale, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143
Roma ed al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini»
- Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
Art. 8.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati, al termine della prova di selezione culturale,
saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, sempre presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b).
2. I candidati convocati per gli accertamenti dovranno produrre,
all'atto della presentazione presso il suddetto Centro di selezione,
pena l'esclusione dal concorso, la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
b) libretto sanitario in fotocopia emesso dall'ASL di
appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche dichiarazione in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;
e) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da non oltre sei mesi) dell'accertamento strumentale del G6PD
(metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno, inoltre, produrre
certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dai genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale o dal tutore, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse
manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi', essere conforme all'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
f) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco
effettuati, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche dichiarazione in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale:
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) esame emocromocitometrico completo;
3) VES;
4) glicemia;
5) azotemia;
6) creatininemia;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia totale;
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) AST e ALT;
12) markers dell'epatite B e C (tutti i markers, sia antigenici
che anticorpali).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione dei
suddetti certificati ovvero la difformita' dei medesimi determinera'
l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e,
quindi, dal concorso.
3. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, oltre ai
documenti indicati nel precedente comma 2:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche dichiarazione in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in
alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame
effettuato presso una struttura sanitaria militare, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso;
b) referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore a dieci giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotta anche dichiarazione in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale.
4. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale:
a) acquisira' i documenti indicati nel precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
4) visita odontoiatrica;
5) visita neuropsichiatrica;
6) ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine; valutazione dell'abuso
sistematico di alcool mediante ricerca quantitativa della CDT. In
caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa per le sostanze
stupefacenti o HPLC per l'abuso sistematico di alcool);
7) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
La commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale.
5. Saranno giudicati «idonei» i candidati che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le vigenti
normative, siano causa di inabilita' al servizio militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo, ed ai quali
inoltre sia stato attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti
gli organi/apparati del profilo somato-funzionale di cui alla
«Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare», emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare e vigente all'atto della visita, fatto salvo quanto
previsto nella successiva lettera e);
b) esenti da disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non
chiaramente e prontamente intellegibile;
c) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
d) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi quali allievi della Scuola navale
militare;
e) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici:
1) dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,56;
2) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale da accertare alle lane. L'accertamento dello stato
refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
a) «idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare Francesco
Morosini»;
b) «non idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare
Francesco Morosini».
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione, entro la
seconda decade del mese di luglio 2009, per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' psico-fisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso. Gli stessi, tuttavia, potranno spedire con
lettera raccomandata alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento ufficiali - 1ª
Sezione - casella postale n. 15317 - 00143 Roma Laurentino,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica in cui hanno riportato il giudizio di inidoneita',
specifica istanza di riesame del predetto giudizio, corredata di
appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in originale o in copia autenticata, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze
dovranno essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo
fax (n. 06/517052774). Non saranno prese in considerazione istanze
prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine
perentorio sopraindicato. Non saranno parimenti prese in
considerazione istanze che, a giudizio della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera c), siano di contenuto non
significativo ai fini dell'accoglimento. In caso di accoglimento
dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione telegrafica da
parte del Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini».
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto
Comando comunichera' agli interessati che il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti psico-fisici rimane
confermato. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei suddetti
candidati - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso
dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora
necessario, a seguito dell'effettuazione di ulteriori accertamenti
psico-fisici. Tale giudizio di seconda istanza dovra' pervenire alla
Scuola navale improrogabilmente entro il 28 luglio 2009.
9. L'idoneita' conseguita negli accertamenti psico-fisici non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
10. Il candidato affetto da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi, se giudicato idoneo al termine degli
accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o
al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso di assenza dei genitori, apposita dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione conforme all'allegato D che
costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro
che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti
sanitari di cui al presente articolo, abbiano portato al seguito il
certificato medico conforme al gia' citato allegato C, dovranno
sostenere detti accertamenti sanitari in presenza del/dei genitore/i
ovvero del tutore, come sopra indicato.
11. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per gli accertamenti psico-fisici al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione Reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito
186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro
il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i
candidati.
Art. 9.
Accertamento attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d)
secondo le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione
attitudinale nel concorso per l'ammissione alla Scuola navale
militare Francesco Morosini» ed in riferimento alla direttiva tecnica
«Profili attitudinali del personale della Marina militare». Tale
accertamento avverra' attraverso lo svolgimento di una serie di prove
intellettive, che daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e
di prove di personalita' integrate da colloqui individuali, allo
scopo di valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei
medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita e nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione
personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
b) area affettiva/relazionale: modulazione ed autonomia
affettiva, autocontrollo, autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area della produttivita': livelli di attivita', costanza nel
rendimento, tolleranza alla frustrazione e allo stress, iniziativa;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connessi allo
specifico contesto, flessibilita' adattativa, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo.
2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della commissione al termine della prova
stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10
saranno esclusi dal concorso.
3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno
sottoposti alle prove di personalita' integrate da colloqui
individuali, di cui al precedente comma 1.
4. Il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'» espresso dalla
commissione al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere
comunicato, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. Al/ai
soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul minore sara'
comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneita'
espresso nei confronti dei candidati al termine delle prove di
personalita'. L'idoneita' conseguita nell'accertamento attitudinale
non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini
della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
5. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per l'accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143
Roma e al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» -
Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
6. I candidati che al termine delle prove attitudinali sono stati
giudicati «non idonei», potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, spedire apposita istanza per
esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera
raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina militare
- Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona.
7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare i giovani potranno essere sottoposti a prova
vestiario. Quanto sopra indipendentemente dall'esito degli
accertamenti.
Art. 10.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo 11, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di decorati
di medaglia d'oro al valor militare;
b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente
delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di
titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, di
ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo
servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto
al trattamento di quiescenza.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. In assenza dei titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
integrato dall'articolo 2 comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
Art. 11.
Graduatorie di merito
1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti
di cui al precedente articolo 4, comma 1, compresi quelli di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a) - che dovranno comunicare
tempestivamente, ove possibile, entro il 4 settembre 2009, a mezzo
fax (n. 041/2441920), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti
formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore - saranno
iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo
classico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova di
selezione culturale di cui all'articolo 7 e dalla media dei voti
conseguiti in sede di valutazione/i intermedia/e e finale relative
all'anno scolastico in cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima
classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico
(escluso il voto relativo alla religione). Detto punteggio sara'
espresso in ventesimi. I candidati che abbiano conseguito il titolo
di studio chiesto per l'ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» al termine dell'anno scolastico 2007-2008 e non
abbiano gia' conseguito o conseguano al termine dell'anno scolastico
2008-2009 l'idoneita' alla classe superiore, saranno in ogni caso
iscritti in graduatoria dopo coloro che hanno conseguito il predetto
titolo nell'anno in corso.
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
a) per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei;
b) per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei.
3. Qualora i posti disponibili per il liceo classico o per il
liceo scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al
corso di studi per l'accesso al quale risulti un'eccedenza di idonei
rispetto al numero dei posti a concorso, fermo restando il numero
totale degli ammessi.
4. Nelle suindicate graduatorie di merito dovranno essere
rispettati i limiti numerici, disposti dall'articolo 1 comma 1 del
presente bando di concorso, per i concorrenti di sesso femminile da
ammettere alla Scuola navale militare. Qualora i posti - per il liceo
classico o per il liceo scientifico - disponibili per vincitori di
sesso femminile non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, la
commissione potra' procedere, nel rispetto dell'ordine di
graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati idonei di
sesso femminile nella rimanente graduatoria senza che venga comunque
superato il numero complessivo di 9 (nove) unita'.
5. Qualora, per esigenze organizzative dell'istituto di
provenienza, a taluni candidati di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a) non venga comunicato l'esito dell'esame per il recupero
dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore
entro il termine di cui al precedente comma 1, gli stessi
provvederanno a darne immediata comunicazione non appena tale esito
venga loro reso noto e, comunque, non oltre la data di inizio delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza.
La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in tale
eventualita', provvedera' a formare due distinte graduatorie
provvisorie, una per il liceo classico ed una per il liceo
scientifico, ai soli fini dell'ammissione e convocazione presso la
Scuola navale militare «Francesco Morosini» dei candidati che si
siano collocati in posizione utile, detratto il numero dei
concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente
periodo. La predetta commissione provvedera' a formare le graduatorie
finali di merito non appena tutti i concorrenti avranno comunicato
l'esito dell'esame per il recupero dei debiti e la conseguita
ammissione alla classe superiore.
6. Le graduatorie finali di merito degli idonei, tenuto conto
della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto saranno
approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale. Il decreto di approvazione della
graduatoria definitiva sara' inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini
della Marina e, a puro titolo informativo, nei siti internet
«www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».
Art. 12.
Ammissione alla Scuola
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini». Dal numero dei posti messi a concorso verra', pero',
detratto il numero dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 5,
ai quali non sia stato ancora comunicato l'esito dell'esame per il
recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore.
Tali posti verranno ricoperti a seguito dell'approvazione delle
graduatorie finali di merito.
2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare ha
facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di
graduatoria, a copertura di eventuali posti che si rendessero
disponibili per qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla
data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto,
esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la
relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una
proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione
presso la Scuola.
4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di eta', verranno
sottoposti a visita medica d'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'articolo 9,
comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo
conto dei requisiti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8
del presente decreto. Per coloro che compiono il 16° anno di eta'
entro il 31 dicembre 2009 gli accertamenti psico-fisici di cui
all'articolo 8 valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale
arruolamento volontario.
5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
a) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal
tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto;
b) pagella scolastica in originale - qualora non gia' prodotta
all'atto della prova di selezione culturale in luogo della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera a) - da cui risulti la promozione alla classe del liceo per
il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente
scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il
trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare;
c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente
somministrate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o
intolleranze a medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza;
e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita', rilasciato da
non oltre sei mesi da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport, anche se gia'
presentato in sede concorsuale;
f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini
dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del
presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera'
a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori
del concorso medesimo.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola ed e' edotto che, in via temporanea, per
l'anno scolastico 2009-2010, l'alloggiamento del 1° corso avverra',
di massima, in moduli abitativi prefabbricati fino al termine della
ristrutturazione, attualmente in atto, del previsto edificio. Il
genitore o tutore si impegna, altresi', al pagamento della retta ed
in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare
debitore verso l'Amministrazione della Scuola.
Art. 13.
Esclusioni
1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla
Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato durante il corso stesso.
Art. 14.
Ordinamento degli studi
1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un istituto
di formazione parificato ad un istituto di istruzione di secondo
grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in
essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad
essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed
effettuano addestramento di tipo militare, praticando attivita'
sportiva e frequentando corsi d'istruzione marinaresca, inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.
2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine
classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni di liceo scientifico ad indirizzo «tradizionale». Inoltre,
presso la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra di
inglese. Gli allievi che nei primi due anni di liceo abbiano
frequentato corsi di lingue straniere diverse dall'inglese possono
fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo
studio della lingua gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni
private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento
della Scuola navale militare. Alla fine dell'anno scolastico e
comunque prima dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il
previsto esame di idoneita' presso altra scuola secondaria superiore
scelta dal candidato e produrre la certificazione del superamento
dell'esame.
3. Gli allievi incorporati non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'articolo 28
comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Durante
l'intera permanenza presso la Scuola navale militare non e' concesso
agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso.
4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della
condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Coloro i quali
saranno giudicati «non idonei» anche per uno solo dei sopracitati
profili saranno rinviati d'autorita'.
Art. 15.
Arruolamento e obblighi di servizio
1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contraggono
uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento
del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte
successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare, non si trovino nelle condizioni
necessarie per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano
raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione
generale per il personale militare, su proposta motivata del
Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro
consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al
termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
4. Gli allievi, nel corso dell'intera ferma, sono equiparati ai
comuni di 2ª classe ed il trattamento economico e' quello previsto
dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
successive modificazioni.
Art. 16.
Passaggio di corso e graduatoria
1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato saranno regolati dalla
normativa vigente per gli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del corso
superiore sara' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
2. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun
anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di
istruzione, il Comandante della Scuola, avvalendosi del Consiglio
degli istruttori, attribuira' a ciascun allievo il voto di
attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle
seguenti voci, secondo le modalita' stabilite nelle disposizioni di
cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n.
302:
a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d'animo e di carattere.
3. Gli allievi promossi, che abbiano riportato valutazione
sufficiente in attitudine militare, verranno ammessi al corso
superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla
base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal
Consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico.
Nella graduatoria, a parita' di punto di merito, sara' data la
precedenza all'allievo che avra' il piu' alto voto in attitudine. A
parita' anche di questo, sara' data precedenza all'allievo che aveva
maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di
ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della
riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo
il seguente criterio:
a) se appartenenti al primo corso, saranno posti dopo gli allievi
dello stesso vincitori del concorso;
b) se appartenenti al secondo o terzo corso, saranno inseriti
dopo gli allievi promossi, pur conservando l'ordine di anzianita' che
avevano in precedenza.
4. La graduatoria di merito verra' formata anche al termine
dell'ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo
degli esami di Stato. Le modalita' per la formazione delle
graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di
stato maggiore della Marina. Gli allievi giudicati «non idonei» per
insufficiente attitudine saranno rinviati d'autorita' dalla Scuola
navale militare.
5. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno
scolastico il Comandante della Scuola inviera' ai genitori o tutori
degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni
scolastiche ed attitudinali dell'allievo, conservando una copia agli
atti dell'istituto.
Art. 17.
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua che, per l'anno scolastico 2009-2010, fermo
restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese
previste dalle norme vigenti in relazione agli accertati redditi
annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' fissata negli importi
appresso indicati:
1) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a €
7.746,85;
2) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra €
7.746,86 e € 15.493,71;
3) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra €
15.493,72 e € 30.987,41;
4) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
€ 30.987,41.
La retta potra' essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure
in tre rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico, 1°
febbraio, 1° giugno, con versamento sul conto corrente postale n.
15524309 intestato alla Scuola navale militare «Francesco Morosini».
Coloro che avranno eventualmente diritto all'esenzione parziale o
totale dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo
restando che verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare
versato in piu', nel caso in cui vengano accordati i benefici di cui
al successivo articolo 18;
b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilita' civile
di € 160,00 (circa) annui. L'assicurazione sara' obbligatoria
per fornire la piu' ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che possano colpire gli allievi durante
l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita
e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovra'
essere corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 da versare
sul conto corrente postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale
militare «Francesco Morosini» mentre la seconda verra' inserita
nell'estratto conto del 2° trimestre), prevedera' i seguenti
massimali di rimborso:
1) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente;
2) fino a € 150.000,00 per morte;
3) fino a € 516.456,90 per responsabilita' civile verso
terzi;
4) fino a € 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito
di infortunio;
5) fino a € 25,00 giornaliere per diaria di gesso;
6) fino a € 25,00 giornaliere per ricovero da infortunio;
c) una somma di € 500,00, da versare sul conto corrente
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini», entro la data di inizio dell'anno scolastico, quale
anticipo per le sottonotate spese:
1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, ecc.;
2) esigenze di carattere personale dell'allievo;
3) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese
strettamente indispensabili;
4) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da
colpa o negligenza dell'allievo;
5) tasse scolastiche (qualora previste);
6) spese per il l'abbonamento al servizio di trasporto pubblico
urbano;
7) spese per il servizio di barberia/lavanderia esterna;
8) spese di vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi
intimi e sportivi;
9) altre eventuali.
Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra'
rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale
militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle
spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima.
2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le
famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al
precedente comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare l'anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell'estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro
dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze. L'allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti
prescritti nel presente articolo entro venti giorni dalla data di
scadenza o avviso di pagamento, sara' rinviato in famiglia dalla
Scuola navale militare.
3. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, dovranno
versare:
a) prima rata della retta di cui al comma 1 del presente articolo
(c/c postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini»);
b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione (c/c
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»);
c) € 500,00 quale anticipo spese libri, ecc. (c/c postale n.
15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»).
I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ammessi.
4. Agli allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro)
lasceranno prematuramente la Scuola navale militare, saranno
trattenute aliquote pari a 1/270 della retta (calcolata in base ad
eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
Art. 18.
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi
compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le modalita'
indicate nel precedente articolo 11.
b) negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10 (o
voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale. Il beneficio della dispensa
totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra'
accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso
per insuccesso negli studi.
5. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla mezza retta sara' necessario presentare apposita istanza,
secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione
sostitutiva di cui al successivo comma 9 del presente articolo. Le
istanze indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento
ufficiali - 1ª Sezione dovranno essere presentate al Comando della
Scuola entro il 1° ottobre 2009.
6. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato
riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso il beneficio
sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo
dalla data di insorgenza del titolo.
7. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande,
ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza
della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la
documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
8. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui
ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra'
essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le
modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente
tutti gli elementi da cui risulti il titolo che da' diritto alla
concessione del beneficio chiesto, al fine di consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i
relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
10. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola navale militare.
Art. 19.
Rinvio e ritiro
1. Il rinvio in famiglia sara' adottato su proposta motivata del
Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio degli
istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti
dall'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti
degli allievi:
a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
c) per perdita dell'idoneita' psico-fisica o per infermita'
incompatibile con la vita in comune;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari
a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a
seguito di condanna penale per delitti non colposi. Il genitore o
tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne potranno
ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla
Scuola.
3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente articolo 15 che sara' stato rinviato o al
quale sara' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola verra' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale
dello stesso ordine.
Art. 20.
Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate
1. Agli allievi della Scuola che concorrono per l'ammissione
all'Accademia navale e per le altre Accademie militari potra' essere
riservata un'aliquota di posti secondo le modalita' indicate nei
relativi bandi di concorso.
2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione
quali volontari in Marina o in altra Forza armata potranno fruire dei
titoli di preferenza previsti dai relativi ordinamenti.
Art. 21.
Borse di studio
1. Annualmente possono essere poste a concorso borse di studio a
titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed enti/istituti
pubblici o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad
insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini», per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata - secondo le modalita' previste dal piu'
volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alla
Scuola per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
instaurato con l'Amministrazione militare.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con
le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante della Scuola navale militare «Francesco Morosini».
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 5 marzo 2009
Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio
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