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UNIVERSITA' DI FERRARA

Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di sei assegni per collaborazione ad attivita' di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 2/5/2000
Ente:UNIVERSITA' DI FERRARA
Località:Ferrara  (FE)
Codice atto:000E4165
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/6/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed, in particolare,
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1998 recante
"Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca";
Viste le note ministeriali protocollo n. 523 del 12 marzo 1998 e
protocollo n. 911 del 24 aprile 1998;
Visto il regolamento per il conferimento dei suindicati assegni,
approvato dal senato accademico in data 17 giugno 1998 e dal
consiglio di amministrazione in data 24 giugno 1998;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute
del 16 febbraio 2000 e del 22 marzo 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di sei assegni per collaborazione ad
attivita' di ricerca (d'ora in poi denominati assegni di ricerca)
presso strutture dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Le aree scientifico disciplinari, la durata dei singoli assegni,
i titoli delle ricerche, le sedi ove si svolgeranno le ricerche
stesse e i nominativi dei responsabili delle singole ricerche sono di
seguito specificati:
----> vedere tabella <----

                               Art. 2.
 
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
 
Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni,
malattie professionali e per responsabilita' civile verso terzi a
favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della
loro attivita' di ricerca. L'importo dei relativi premi e' detratto
dall'assegno spettante a ciascun titolare.

                               Art. 3.
 
Durata, rinnovo ed importo degli assegni di ricerca
 
Gli assegni hanno la durata iniziale prevista dall'art. 1 e
possono essere rinnovati fino ad un massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno
ha gia' conseguito il dottorato di ricerca.
Il rinnovo dell'assegno e' deliberato dal senato accademico e,
per quanto concerne la copertura finanziaria, dal consiglio di
amministrazione, su proposta delle strutture presso le quali si
svolge la ricerca.
L'importo dell'assegno e' erogato al beneficiario in rate
mensili.

                               Art. 4.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Possono partecipare al concorso indetto per il conferimento degli
assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca
e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale
idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca con esclusione del
personale di ruolo presso le universita', gli osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano, gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'E.N.E.A. e l'ASI.
Nel caso di titoli conseguiti all'estero, equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorita'.
Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, e' richiesta
l'idoneita' fisica alla collaborazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura
selettiva per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 5.
 
Domanda e termine
 
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al rettore
dell'Universita' degli studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44100
Ferrara, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande, da formularsi distintamente, pena l'esclusione, per
ciascun assegno di ricerca, devono essere redatte secondo lo schema
allegato alla presente procedura selettiva (Allegato A), riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria residenza
d) la propria cittadinanza;
e) la laurea posseduta, la votazione riportata nonche' la data
e l'Universita' presso cui e' stata conseguita;
f) l'eventuale diploma di dottore di ricerca posseduto, nonche'
la data di conseguimento e l'Universita' sede amministrativa del
corso;
g) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
h) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative alla presente procedura selettiva;
i) la conoscenza di una lingua straniera.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter
sostenere il colloquio.
La partecipazione alla procedura selettiva comporta il versamento
di una tassa di concorso di L. 15.000 (eE 7,75) da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 11861440 intestato a: Universita' degli
studi di Ferrara - Rimborsi spese - Servizio tesoreria, indicando
come causale obbligatoria: "Tassa di concorso per il conferimento di
un assegno di ricerca".

                               Art. 6.
 
Titoli e curriculum professionale
 
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica del documento di identita' e del codice
fiscale;
b) curriculum della propria attivita' scientifica e
professionale;
c) titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva;
d) attestazione di versamento della tassa di concorso (in
originale).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, utilizzando a tal fine l'allegato
B al presente bando.
Per i titoli redatti in lingua straniera l'amministrazione potra'
richiedere una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
I criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno
determinati da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della
riunione preliminare.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
generali, e' effettuata prima del colloquio.
Ai titoli sono riservati 70 punti ed al colloquio 30 punti.
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno
conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti,
una votazione di almeno 35 punti dei 70 disponibili.
La valutazione dei titoli verra' comunicata ai candidati ammessi
a sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno
restituiti da questa amministrazione.

                               Art. 7.
 
C o l l o q u i o
 
La prova d'esame consistera' in un colloquio che vertera' su
argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale e' stato
bandito l'assegno.
Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera'
la capacita' del candidato di trattare gli argomenti oggetto della
prova d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato.
Per il colloquio la commissione ha a disposizione 30 punti; la
prova non s'intendera' superata se il candidato non avra' conseguito
almeno 27 punti dei 30 disponibili.
La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' il
colloquio verra' data ai candidati almeno venti giorni prima dello
svolgimento dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
Per avere accesso all'aula ove si svolgera' il colloquio, i
candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
valido.
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
Con decreti del rettore, su proposta delle strutture presso cui
si svolgeranno le ricerche, ratificate dal senato accademico, saranno
nominate sei commissioni esaminatrici in ragione delle differenti
tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
Ciascuna commissione esaminatrice sara' costituita da tre
componenti: il responsabile della ricerca e due professori di ruolo
nominati con le procedure di cui al precedente comma.
Le commissioni possono avvalersi di espeni di lingua straniera.
Dei propri lavori, la commissione redigera' apposito verbale. Al
fine di garantire la pubblicita' in merito alla composizione della
commissione esaminatrice, il decreto di nomina della stessa verra'
affisso all'albo ufficiale dell'Universita' di Ferrara - via
Savonarola, 9.

                               Art. 9.
 
Formazione delle graduatorie di merito
 
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
Verranno predisposte sei graduatorie di merito in ragione delle
differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4 del regolamento
disciplinante il conferimento degli assegni di ricerca nonche'
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o
piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Gli assegni di ricerca, cosi' come determinati all'art. 1 del
presente bando di concorso sono conferiti ai candidati vincitori di
ciascuna tipologia di assegno.
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del rettore
di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
Le graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione
dell'assegno; gli assegni, in tal caso, verranno conferiti ai
candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette graduatorie, le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di
Ferrara - via Savonarola, 9 - Ferrara.
Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' alla presente
procedura concorsuale.

                              Art. 10.
 
Conferimento degli assegni di ricerca
 
I vincitori del presente concorso instaurano un rapporto di
lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella
configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle universita' e
istituti universitari italiani.
I vincitori saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
1) l'atto di nascita;
2) il possesso della propria cittadinanza;
3) il possesso della eventuale partita I.V.A. e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
4) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo
conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al
primo comma dell'art. 4 del presente bando.
I vincitori saranno altresi' tenuti a produrre, all'atto del
conferimento del contratto, un certificato medico rilasciato
dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita'
fisica e psichica alla collaborazione.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
vincitori a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
I vincitori saranno inoltre tenuti a presentare i documenti
necessari, secondo la normativa vigente, alla stipula dei contratti
di lavoro autonomo.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da
parte dell'Universita' degli studi di Ferrara, a idonei controlli,
anche a campione, diretti ad accertarne la veridicita'.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in
questione.
I vincitori del presente concorso saranno tenuti a rispettare gli
adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento
degli assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ed in
particolare quanto espressamente previsto dagli articoli 5 e 7 dello
stesso.
Copia del regolamento sara' consegnata a ciascun titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad
attivita' di ricerca coloro che, entro il termine fissato
dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi
motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del
periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori
che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi
nelle condizioni previste per le lavoratrici madri.
Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale
dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita' di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello
di congedo.
I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, al
consiglio di dipartimento, una particolareggiata relazione scritta
sull'attivita' di ricerca svolta munita del visto del responsabile
della ricerca.
Al termine del contratto, il titolare di assegno dovra'
presentare una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' il dott. Alessandro Perfetto, ufficio concorsi - Universita'
degli studi di Ferrara, via Savonarola, 9 - Ferrara - Telefono
0532/293344-43-36 - Fax n. 0532/293337, E-mail concorsiunife.it.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale
nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile.
Ferrara, 5 aprile 2000
Il rettore: Conconi

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