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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di
987 (novecentottantasette) unita' nel ruolo dei volontari in
servizio permanente (VSP) dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 26/8/2011 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 1E004810 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 26/9/2011 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV,
concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»
ed, in particolare, il libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale per la sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. 3356 Cod. id. RESTAV3 - Ind. Cl. 05.02.11/05
del 18 luglio 2011, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha
inviato alla Direzione generale per il personale militare gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso,
per titoli, per il reclutamento straordinario, per il 2011, di 987
volontari in servizio permanente dell'Esercito;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare ed, in particolare,
l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso -
tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso e destinatari
1. E' indetto, per il 2011, un concorso, per titoli, per il
reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette) unita' nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche
quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi
straordinari) che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il
secondo anno di servizio nella ferma breve;
b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con almeno
tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, si trovano nella posizione di congedo da
non piu' di due anni;
c) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito,
reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, che, valutati ai fini delle immissioni nelle
carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, non risultano, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente
collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni;
d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre
anni di servizio in ferma breve nell'Esercito, in posizione di
congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere
iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non risultano,
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie
relative alle suddette immissioni. Il collocamento in congedo dalla
ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
2. Non possono partecipare al concorso:
a) i volontari che risulteranno, anche a seguito di
ripianamenti successivi, vincitori del precedente concorso
straordinario per il reclutamento di 3392 unita' nel ruolo dei
volontari in servizio permanente dell'Esercito;
b) i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti alle
Forze di completamento, non si trovano nelle condizioni previste dal
comma 1 del presente articolo.
3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere
a) e c), se dichiarati vincitori, saranno immessi nel ruolo dei
volontari in servizio permanente dell'Esercito, non prima del
compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in
ferma breve, ai sensi dell'art. 2205, comma 7 del codice
dell'ordinamento militare e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione
della difesa sulla base delle esigenze di Forza armata.
4. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni
previste per il ruolo dei volontari in servizio permanente
nell'Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata
e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 955 del codice
dell'ordinamento militare per coloro che hanno subito ferite o
lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o le immissioni nel ruolo dei
volontari in servizio permanente dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i concorrenti di cui al
precedente art. 1 che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza
straordinaria di convalescenza;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) avere tenuto condotta incensurabile;
h) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
i) possedere un profilo psico-fisico e attitudinale previsto
per l'impiego nell'Esercito in qualita' di volontari in servizio
permanente. Si prescinde dal citato requisito, nei limiti e alle
condizioni di quanto previsto dall'art. 955 del codice
dell'ordinamento militare, per i concorrenti che hanno subito in
servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato
una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in ferma
breve. In attesa della verifica, da parte degli organi preposti,
della dipendenza da causa di servizio, i concorrenti sono ammessi con
riserva alla procedura concorsuale;
j) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso
maschile, a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) aver superato le prove di efficienza operativa ai sensi di
quanto previsto dal successivo art. 8.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione
per i militari in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica
per l'immissione in servizio permanente per i militari in servizio,
pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per
il personale militare.
3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f)
saranno accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
secondo le modalita' previste dal successivo art. 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i
requisiti di cui alle lettere i), j), k) e l) saranno verificati con
le modalita' di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente
decreto.
4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche
successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti al presente articolo ed al precedente art. 1, saranno
esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno
dalla nomina. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dall'arruolamento dovranno ritenersi
tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.
Art. 3
Compilazione e inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo
riportato nell'allegato A al presente decreto, osservando le
istruzioni riportate in calce al modulo stesso, disponibile anche sui
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it;
b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La
mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile
e il concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata, fatta pervenire o inviata a mezzo raccomandata,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, secondo
le seguenti modalita':
1) i concorrenti in servizio o assunti in forza potenziale
successivamente al 31 dicembre 2006 devono produrre la domanda presso
il comando/ente di appartenenza;
2) i concorrenti in congedo o assunti in forza potenziale
antecedentemente al 31 dicembre 2006 devono produrre la domanda
presso il Centro documentale di appartenenza.
Gli enti che ricevono le domande dovranno rilasciare agli
interessati ricevuta dell'avvenuta presentazione.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fa fede la data apposta
dall'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire
con modalita' diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente
comma.
2. I predetti comandi/enti devono provvedere a inoltrare le
domande entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle stesse al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione - 4ª sezione, viale dell'esercito, n. 186 - 00143 Roma.
3. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, per il
tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue:
a) grado;
b) cognome e nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) di essere cittadino italiano;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
h) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione
generale per il personale militare, all'indirizzo sopraindicato.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
i) data di decorrenza giuridica da volontario in ferma breve,
tipo di arruolamento quale volontario in ferma breve (ordinario, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997;
straordinario, ai sensi della legge n. 958/1986; blocchi/scaglioni,
ai sensi della legge n. 958/1986) e posizione di servizio;
j) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il
servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma triennale e del
conseguente collocamento in congedo con indicazione del Centro
documentale di appartenenza nella forza in congedo; il concorrente in
congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di
congedo, se ne e' in possesso;
k) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a
carico e l'autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia. In caso contrario dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e
l'Autorita' che lo ha emanato;
m) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
n) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni (i titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria di merito);
o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
5. I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli, potranno
allegare alla domanda:
a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso,
se conseguito, di un titolo di studio superiore al diploma di
istruzione secondaria di primo grado (terza media). Potranno,
altresi', allegare, in luogo del certificato scolastico, la
dichiarazione sostitutiva redatta sul modello riportato in allegato B
al presente decreto. Se il titolo di studio e' stato conseguito
all'estero, i concorrenti dovranno, altresi', produrre, unitamente
alla domanda di partecipazione al concorso, copia della dichiarazione
di equipollenza del titolo di studio rilasciato da un Ufficio
scolastico provinciale a loro scelta. Non deve essere allegata la
documentazione citata se il concorrente e' in possesso del solo
diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media);
b) certificazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le
discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato
sportivo militare, da cui risulti il conseguimento in ambito sportivo
di un piazzamento nei primi tre classificati in competizioni
ufficiali nazionali assolute, europee, internazionali, mondiali ed
olimpiche.
6. Il militare in congedo se e' stato vittima di atti ostili in
attivita' operativa potra', altresi', produrre una dichiarazione
delle ferite riportate, da allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, redatta sul modello riportato in allegato C, al presente
decreto.
7. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75
e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara'
segnalato alla competente Procura della Repubblica.
Art. 4
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
I comandi/enti interessati dovranno ricevere le domande, con gli
eventuali allegati di cui al precedente art. 3, comma 5 provvedendo
a:
a) certificarne l'avvenuta presentazione apponendo il timbro
dell'ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del comando;
b) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche il
documento caratteristico recante nel frontespizio, quale data di
chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e, quale motivazione, la
seguente dicitura: «partecipazione al concorso per volontari in
servizio permanente dell'Esercito, ai sensi dell'art. 2205 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
c) inviare i concorrenti a visita per la verifica del possesso
dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera i) secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. L'esito
delle predette visite dovra' essere trasmesso al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo
indicato al precedente art. 3, comma 2 secondo le modalita' di cui al
citato art. 7;
d) far pervenire le domande stesse con i relativi eventuali
allegati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, all'indirizzo sopraindicato,
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, corredate:
1) di eventuali autocertificazioni di cui agli allegati B ed
C al presente decreto;
2) della certificazione di cui all'allegato D al presente
decreto, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso
dei titoli di cui al successivo art. 9. Detta certificazione dovra'
essere firmata dal comando di Corpo e controfirmata, per presa
visione e accettazione, dal concorrente. Se alcuni dati necessari non
sono desumibili dalla documentazione matricolare in possesso del
comando/ente di impiego, questo dovra' reperire i dati mancanti
chiedendoli ai comandi/enti che hanno avuto in forza in passato il
concorrente. In tale caso il comando/ente interessato ha l'obbligo di
far tempestivamente pervenire tutta la documentazione mancante al
citato Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare;
3) della certificazione di cui all'allegato E al presente
decreto, atta a comprovare il possesso del profilo sanitario, secondo
le modalita' di cui al successivo art. 7. Detta certificazione dovra'
essere firmata dal comando di Corpo e controfirmata, per presa
visione e accettazione, dal concorrente;
4) della dichiarazione di cui all'allegato F al presente
decreto, atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se
il militare e' risultato vittima di atti ostili. Tale dichiarazione
deve essere comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione
negativa;
5) della certificazione rilasciata dal comando di Corpo, di
cui all'allegato G del presente decreto, relativa al controllo
dell'efficienza operativa prevista dal successivo art. 8;
6) di copia conforme all'originale del documento
caratteristico redatto secondo le modalita' di cui alla precedente
lettera b) del presente comma;
7) di copia conforme all'originale della documentazione
caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio in qualita'
di volontario in ferma breve e/o di raffermato/trattenuto
(comprensiva di quella indicata alla precedente lettera b) del
presente comma);
8) di copia conforme all'originale del foglio matricolare
aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
e) informare telegraficamente il Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo
sopraindicato, di ogni evento che dovesse intervenire nei confronti
dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti,
collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale che lo
assume nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla
frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti
disciplinari e penali, inidoneita' anche temporanea al servizio
militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti ai fini
concorsuali).
Art. 5
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo o nella
forza potenziale
I Centri documentali, per i militari in congedo o assunti in
forza potenziale antecedentemente al 31 dicembre 2006, e i
comandi/enti di appartenenza, per i militari in forza potenziale
assunti successivamente al 31 dicembre 2006, dovranno trasmettere, a
mezzo corriere, le domande di partecipazione comprensive degli
eventuali allegati di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2 entro
il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
provvedendo a corredarle di:
a) copia conforme della documentazione caratteristica relativa
agli ultimi due anni di servizio in qualita' di volontario in ferma
triennale o di raffermato o di trattenuto;
b) copia conforme del foglio matricolare, aggiornato alla data
in cui il militare e' stato posto in congedo;
c) dichiarazione del Centro documentale o del comando/ente di
appartenenza di cui all'allegato F del presente decreto, atta a
comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare sia
risultato vittima di atti ostili; tale dichiarazione deve essere
comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa.
Art. 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate, su proposta della
Forza armata, le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per l'accertamento dell'efficienza operativa.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori o dipendenti civili
dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area
funzionale, membri;
c) due ufficiali inferiori o dipendenti civili
dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area
funzionale, membri;
d) un ufficiale inferiore o dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
a) un colonnello medico, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, presidente;
b) un ufficiale psicologo, membro;
c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
a) un ufficiale superiore, presidente;
b) quattro ufficiali, di grado non inferiore a capitano,
qualificati istruttore militare di educazione fisica, membri.
Art. 7
Idoneita' psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti saranno sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica con le seguenti modalita':
a) per i concorrenti in servizio, in possesso del profilo
sanitario attribuito dai Centri di selezione delle Forze armate o
delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia
di finanza) all'atto dell'incorporazione quali volontari in ferma
breve, nonche' dai competenti organi di medicina legale a qualunque
titolo durante il servizio prestato quali volontari in ferma breve,
ovvero in occasione degli accertamenti del precedente concorso
straordinario per il reclutamento di 3392 unita' nel ruolo dei
volontari in servizio permanente dell'Esercito, la verifica sara'
effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal dirigente del
servizio sanitario presso i comandi di appartenenza. Tutti i
concorrenti in servizio dovranno, a pena di esclusione dal concorso,
consegnare al dirigente del servizio sanitario un referto, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' di anticorpi per HIV,
in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre
all'atto della presentazione:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il servizio sanitario nazionale, entro i sette giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari.
Nel caso in cui sussista lo stato di gravidanza, la commissione
non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che
individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Per i concorrenti impiegati in operazioni all'estero, la verifica
del profilo sanitario dovra' essere effettuata dal dirigente del
servizio sanitario presso i comandi di appartenenza al momento del
rientro in patria, e comunque non oltre trenta giorni da tale data,
secondo le modalita' sopra descritte.
Gli esiti della verifica del profilo sanitario dovranno essere
riportati nel modello di cui all'allegato E al presente decreto.
Detto modello dovra' essere inviato al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato
al precedente art. 3, comma 2 unitamente alla domanda di
partecipazione, per il personale impiegato sul territorio nazionale,
ed entro trenta giorni dal rientro in patria, per il personale
impiegato in operazioni all'estero.
Eventuali variazioni intervenute nel profilo sanitario
successivamente al predetto accertamento che comportino la perdita
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego in servizio
permanente, accertate secondo le disposizioni vigenti in materia per
i militari in servizio, determineranno l'esclusione dal concorso.
b) per i concorrenti in congedo, ovvero in forza potenziale
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, e per i concorrenti in servizio che, a seguito degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali effettuati presso i Centri
di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'atto
dell'incorporazione quali volontari in ferma breve non e' stato
attribuito il profilo sanitario e non si trovano nei casi indicati al
primo capoverso della precedente lettera a), l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica sara' effettuato dalla commissione di cui
al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito sito in Foligno, via
Gonzaga n. 2.
2. La Direzione generale per il personale militare comunichera'
al predetto Centro di selezione gli elenchi dei concorrenti e la data
in cui gli accertamenti dovranno essere ultimati. La convocazione dei
concorrenti di cui al comma 1, lettera b) sara' effettuata dal citato
Centro di selezione e dovra' contenere le indicazioni necessarie
affinche' il concorrente si presenti munito, a pena di esclusione dal
concorso, dei seguenti documenti:
a) valido documento di riconoscimento;
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello
riportato in allegato H al presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi precedenti la visita;
c) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare o privata accreditata con il servizio sanitario
nazionale attestante la recente effettuazione (in data non anteriore
a tre mesi precedenti la visita) dell'accertamento dei markers
dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) e C;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario
nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' di anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita;
e) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata
con il servizio sanitario nazionale, entro i sette giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari. In
caso di positivita', la commissione non potra' procedere
all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, la Direzione generale per il personale militare procedera'
ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 10. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per il
personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il
candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra' essere
presentata in originale o in copia conforme.
Il concorrente, se ne e' in possesso, potra' produrre anche
eventuali esami radiografici del torace in due proiezioni, con
relativo referto.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
deve disporre, per tutti i concorrenti di cui alla lettera b) del
precedente comma 1, i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica;
d) visita psicologica - psichiatrica;
e) misurazione dell'altezza e del peso;
f) analisi delle urine completo con esame del sedimento;
g) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/strumentale (compreso l'esame radiologico), ritenuta
utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico -
legale del concorrente.
4. La commissione medica provvedera' a verificare, per ciascun
candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il possesso del profilo sanitario minimo nelle
varie caratteristiche somato-funzionali, nonche' il possesso dei
requisiti fisici suindicati. Al termine dei previsti accertamenti la
commissione comunichera' ai concorrenti l'esito della visita medica
sottoponendo loro il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario in servizio permanente
nell'Esercito», con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario in servizio permanente
nell'Esercito», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
5. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera', per i soli concorrenti in
servizio, a comunicare l'esito della suddetta visita ed il
conseguente profilo sanitario al comando del reparto/ente di
appartenenza degli interessati.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso del
seguente profilo minimo:
a) psiche: PS 2;
b) costituzione: CO 2;
c) apparato cardio-circolatorio: AC 2;
d) apparato respiratorio: AR 2;
e) apparati vari: AV 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore: LS 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore: LI 2;
h) vista: VS 2;
i) udito: AU 2,
e che risultano essere in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' psico-fisica adeguata all'espletamento del servizio in
qualita' di volontari in servizio permanente prevista dall'art. 79
del decreto del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 90.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti ai quali saranno
riscontrate:
imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inidoneita' al servizio militare;
imperfezioni e infermita' per la quale e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 o superiore nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalla vigente
normativa per delineare il profilo sanitario dei soggetti dichiarati
idonei al servizio militare;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea comunque incompatibili con il servizio permanente
quale volontario.
8. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' relativo agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai concorrenti seduta stante
sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della competente
commissione, apposito foglio di notifica.
9. La mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici verra'
considerata rinuncia da parte del concorrente.
10. I concorrenti in servizio o in congedo che all'atto degli
accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata per
le quali risulta scientificamente probabile una evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere, a insindacabile giudizio
della commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b),
il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi venti giorni
dalla data di presentazione agli accertamenti, saranno sottoposti a
cura della stessa commissione medica ad ulteriori accertamenti
sanitari per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere i
successivi accertamenti concorsuali. Se i concorrenti non si
presenteranno alla nuova visita o non avranno recuperato al momento
della stessa la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso.
11. Fermo restando il disposto dei precedenti commi 2, lettera
e), seconda alinea e 10, ogni temporaneo impedimento a tutti gli
accertamenti previsti comporta l'esclusione dal concorso, se detto
stato persiste oltre la data stabilita per l'ultimazione degli
accertamenti di cui al precedente comma 2.
12. Resta salvo il disposto dell'art. 955 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subito
in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno
provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in
ferma breve, a mente di quanto previsto dal precedente art. 2, comma
1, lettera i).
13. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle
ulteriori fasi concorsuali.
14. I concorrenti dichiarati idonei agli accertamenti sanitari
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno. Tale accertamento consistera' nello svolgimento di prove
(test ed interviste) volte a valutare le qualita' attitudinali e
caratterologiche necessarie allo svolgimento dei compiti propri
previsti per il volontario in servizio permanente. A seguito del
predetto accertamento sara' espresso un giudizio di idoneita' ovvero
di inidoneita', che dovra' essere notificato per iscritto al
candidato.
15. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. Il
provvedimento e' adottato, su delega della Direzione generale per il
personale militare, dalle commissioni di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera b) e c). Il provvedimento e' notificato ai
concorrenti seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi
apposito foglio di notifica.
Art. 8
Accertamento dell'efficienza operativa
1. I concorrenti giudicati in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale di cui al precedente art. 7 saranno
sottoposti all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il
personale in servizio permanente dell'Esercito, in relazione
all'eta', come indicato nell'allegato L al presente decreto. In
particolare:
a) per il personale in servizio, sara' ritenuta valida la
verifica dell'efficienza operativa svolta presso i reparti di
appartenenza, purche' effettuata entro i dodici mesi antecedenti la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Gli esiti della predetta verifica, da
riportare sul modello in allegato G al presente decreto, dovranno
essere inviati alla Direzione generale per il personale militare,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, non oltre il
termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) per il personale in congedo o in forza potenziale, la
verifica sara' effettuata presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d).
2. Le prove di efficienza operativa si intendono superate se sono
stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati minimi riportati
nella tabella di cui all'allegato L del presente decreto.
3. In caso di mancato superamento di una o piu' prove parziali,
le stesse dovranno essere ripetute non prima di venti giorni e non
oltre trenta giorni dall'effettuazione delle prime, con le medesime
modalita', limitatamente alle sole prove non superate inizialmente e,
comunque, entro la data stabilita per l'ultimazione degli
accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 2. Il personale che,
al termine della seconda prova, avra' conseguito il giudizio di «non
ha superato la prova di efficienza operativa al secondo tentativo»
sara' escluso dal concorso con provvedimento adottato dalla Direzione
generale per il personale militare. Per i soli militari di cui al
precedente comma 1, lettera b) i provvedimenti di esclusione saranno
adottati, su delega della Direzione generale per il personale
militare, dalla preposta commissione presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione non
potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in
quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, la Direzione generale per il personale militare
procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 10. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera d) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per il
personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il
candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti
comporta l'esclusione dal concorso se detto stato persista oltre la
data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al
precedente art. 7, comma 2. In sede di notifica del temporaneo
impedimento dovra' essere reso noto al candidato tale termine. Allo
scadere del citato termine la commissione che ha accertato lo stato
di temporaneo impedimento dovra' confermare la permanenza dello
stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso; in caso
contrario il concorrente deve essere definitivamente sottoposto agli
accertamenti non effettuati.
6. Sara' esonerato dall'effettuazione delle prove di efficienza
operativa il personale gia' declassato ai sensi dell'art. 955 del
codice dell'ordinamento militare. In alternativa, la commissione
potra' disporre l'effettuazione del controllo dell'efficienza
operativa, limitatamente alle prove commisurate alle effettive
condizioni fisiche, sentito il parere del dirigente del servizio
sanitario del reparto di appartenenza o, per il personale in congedo,
del dirigente del servizio sanitario del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
7. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle predette
prove verra' considerata rinuncia da parte del concorrente.
Art. 9
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
a) provvedera', per ciascun concorrente, alla valutazione dei titoli
di merito indicati nell'allegato L al presente decreto, assegnando il
relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del
servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in eventuale
rafferma/trattenimento, posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sara'
determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno
dei suddetti titoli.
4. Saranno giudicati idonei al servizio permanente coloro che
riporteranno un punteggio totale positivo. I concorrenti inidonei
saranno esclusi dal concorso.
Art. 10
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
a) redigera' la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale
ottenuto da ciascun concorrente, cosi' come previsto dal precedente
art. 9. La commissione stessa redigera', altresi', l'elenco dei
concorrenti risultati inidonei.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara'
data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'.
3. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale
militare e pubblicata nel giornale ufficiale della difesa,
consultabile sui siti www.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. La pubblicazione avra' valore di notifica.
Art. 11
Accettazione dell'immissione in servizio permanente
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 10 e dichiarati vincitori saranno immessi
nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il
grado di primo caporal maggiore.
2. Tale immissione sara' notificata, per i concorrenti in
servizio o in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre
2006, dal comando/ente di appartenenza; per i concorrenti in congedo
o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006,
l'immissione sara' notificata a cura del Centro documentale di
appartenenza.
3. Entro i cinque giorni successivi alla data di notifica di cui
al precedente comma 2 e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, di cui al
precedente art. 10, comma 3, gli interessati dovranno rilasciare ai
comandi/enti/Centri documentali, a seconda della loro posizione di
servizio, la dichiarazione di accettazione alla suddetta immissione,
ovvero la dichiarazione di rinuncia alla stessa. In alternativa, la
citata dichiarazione potra' essere inviata, con raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale, all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma
2. La mancata ricezione delle predette dichiarazioni nel termine
sopra indicato equivarra' a dichiarazione di rinuncia.
4. Sara' cura dei comandi/enti e dei Centri documentali inviare,
a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare all'indirizzo sopracitato, le relate di
notifica e le relative dichiarazioni di accettazione all'immissione,
ovvero le dichiarazioni di rinuncia.
Art. 12
Immissione in ruolo
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 10 e dichiarati vincitori, se hanno
maturato tre anni di servizio nella ferma breve, sono immessi nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado
di primo caporal maggiore, con decorrenza giuridica dalla data che
sara' specificata nel decreto di approvazione della graduatoria di
merito. I concorrenti dichiarati vincitori che non hanno ancora
maturato tre anni di servizio in ferma breve sono immessi nel citato
ruolo al compimento del terzo anno di servizio nella ferma breve.
2. Tale immissione sara' formalizzata con decreto dirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare.
3. I vincitori, all'atto della convocazione, dovranno essere
muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia ed in corso di validita' rilasciato da una
amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
4. I vincitori convocati provenienti dal congedo saranno
sottoposti a visita medica da parte del dirigente del servizio
sanitario per la verifica del mantenimento dei requisiti fisici. Nel
caso di giudizio di inidoneita' ovvero di temporanea inidoneita' o di
temporaneo impedimento superiore a quindici giorni, i concorrenti
saranno esclusi dall'immissione con provvedimento della Direzione
generale per il personale militare.
5. I concorrenti in servizio, se nel corso della procedura
concorsuale e fino alla data di immissione nel ruolo dei volontari in
servizio permanente, subiscono un declassamento del profilo sanitario
che comporta l'inidoneita' all'impiego nel servizio permanente,
saranno esclusi con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare. Resta salvo quanto previsto dall'art. 955 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei
concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio,
ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneita'
psico-fisica quali volontari in ferma breve, i quali saranno immessi
con riserva nel ruolo dei volontari in servizio permanente
dell'Esercito, in attesa della definizione del riconoscimento della
causa di servizio.
6. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause
di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2. La
Direzione generale potra' differire la data di convocazione, a
seguito di propria valutazione insindacabile dei motivi di
impedimento, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.
7. I limiti temporali di cui al precedente comma 5 non trovano
applicazione nel caso di impedimento dovuto a infermita' dipendente
da causa di servizio.
Art. 13
Disposizioni amministrative
1. Le spese di viaggio, sostenute dai concorrenti in congedo per
l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico e attitudinale, sono a
carico dei concorrenti stessi.
2. Durante le fasi relative allo svolgimento dei predetti
accertamenti, i concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio,
se disponibile, a carico del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 3ª Divisione per le finalita' di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il
personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui ai precedenti articoli 4 e
5;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il direttore della 3ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Art. 15
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2011
p. Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata
Roggio
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
Zappa
---------
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito, n.
186 - c.a.p. 00143 - Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari
sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 8,30 alle 12,30;
dalle 13,30 alle 16,00;
b) il venerdi' dalle 9,00 alle 13,00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it
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