Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI TORINO Concorso per dottorati di ricerca - XXIV ciclo...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso per dottorati di ricerca - XXIV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 17/6/2008
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:08E04829
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/7/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   (Decreto rettorale n. 3302 del 29 maggio 2008)
IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4,
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dell'Universita' di Torino in materia di
dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 533 del 4
luglio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento quadro di Ateneo per l'istituzione e il
funzionamento delle scuole di dottorato di ricerca emanato con
decreto rettorale n. 251 del 3 aprile 2006;
Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXIV ciclo;
Vista la relazione della commissione ricerca scientifica del
senato accademico;
Vista la delibera del senato accademico del 26 maggio 2008;
Considerato ogni opportuno elemento;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Corsi di dottorato
 

E' istituito il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino, con
inizio il 1 gennaio 2009.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati.
Le informazioni relative alle scuole di dottorato e agli indirizzi
sono consultabili sul sito internet http://www.unito.it/dottorati
postdottorati.htm
. Tali informazioni riguardano i collegi docenti, i
dipartimenti proponenti o afferenti, i settori
scientifico-disciplinari, le eventuali sedi consorziate e
informazioni essenziali ai fini della preparazione all'esame di
ammissione.
Le borse denominate «Progetto Giovani» sono finanziate dal MIUR
nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita' degli studenti». Tali borse sono legate a progetti
specifici di ricerca. Informazioni aggiuntive al riguardo e relative
ad altre borse particolari presenti a bando sono consultabili sul
sito di cui al comma precedente.
----> Vedere da pag. 55 a pag. 65 <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea (ex
ante decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea
specialistica/magistrale (la laurea di secondo livello di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004)
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere. I candidati italiani o stranieri in possesso di titolo
accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad una laurea italiana, dovranno, ai soli fini dell'ammissione al
dottorato al quale intendono concorrere, fare esplicita richiesta di
dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso.
Al fine di consentire al collegio dei docenti della scuola il
rilascio delle dichiarazioni di equipollenza dovranno essere
prodotti:
1) la dichiarazione di valore;
2) il titolo di studio tradotto e legalizzato dalle ambasciate o
autorita' competenti nei Paesi in cui e' stato rilasciato.
Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore,
il candidato sara' ammesso alla selezione previa dichiarazione,
sottoscritta dallo stesso, nella quale si impegna a trasmettere detta
documentazione non appena possibile.
A seguito dell'ammissione, la dichiarazione di valore dovra' in
ogni caso pervenire entro e non oltre la data di iscrizione al corso,
pena la decadenza dal dottorato.
La documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovra' essere inviata
esclusivamente al servizio ricerca e formazione avanzata
dell'Universita' di Torino, all'indirizzo indicato nell'art. 4 e, a
pena di esclusione, dovra' pervenire entro il 1° agosto 2008 (non fa
fede il timbro di spedizione). Coloro che hanno conseguito la laurea
in Germania o in Austria, non devono richiedere la dichiarazione di
equipollenza.
Ulteriori informazioni per i candidati stranieri sono reperibili
nella versione inglese del sito www.unito.it/index english.htm,
sezione «PhD».
E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al
momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la
data della prova scritta, per i partecipanti al concorso ordinario,
ed entro la data della valutazione dei titoli, per i partecipanti al
concorso riservato. Coloro che siano gia' in possesso del titolo di
dottore di ricerca, possono concorrere solo all'ammissione ad un
posto di dottorato senza borsa.

                               Art. 3.
 
Residenti all'estero
 

E' consentita, altresi', la partecipazione di candidati residenti
all'estero, che potranno concorrere per i posti riservati, se
previsti dal singolo dottorato/indirizzo, sulla base della sola
valutazione dei titoli, secondo quanto stabilito dal comma 4
dell'art. 6 del regolamento in materia di dottorato di ricerca di
questa Universita'. Tali candidati dovranno compilare il modulo B
on-line entro il termine di scadenza del presente bando e far
pervenire entro il 1° agosto 2008 al servizio ricerca e formazione
avanzata, il cui recapito e' indicato nell'art. 4, la seguente
documentazione:
1) diploma di laurea in originale, tradotto, legalizzato e con
dichiarazione di valore se rilasciato da autorita' straniera;
2) elenco dei titoli e delle pubblicazioni con relative copie;
3) curriculum vitae;
4) eventuali lettere di referenze;
5) statement of purpose.
Gli atti e i documenti, di cui al n. 1, redatti in lingua
straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in inglese
e francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dovranno essere
trasmessi, insieme ad un elenco dettagliato dei documenti inviati,
indicando chiaramente il nome del dottorato/indirizzo per il quale si
intende concorrere.
In caso di iscrizione a piu' dottorati/indirizzi, dovra' essere
prodotta, per ciascuna domanda presentata, copia dei documenti di cui
ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5.
Solo coloro che presenteranno domanda per piu' indirizzi del
dottorato in scienza e alta tecnologia devono seguire quanto indicato
nei successivi punti a) e b):
a) la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 puo' essere
inviata in copia unica a corredo di tutte le domande presentate;
b) nello statement of purpose, i candidati devono indicare una
preferenza tra gli indirizzi scelti. Nel caso in cui i posti
riservati agli studenti residenti all'estero non venissero assegnati,
saranno aggiunti alla graduatoria ordinaria dello stesso
dottorato/indirizzo.
In caso di ammissione al corso, il collegio dei docenti della
scuola, al compimento del primo anno, procede ad una severa verifica
delle attitudini alla ricerca e del profitto agli studi dei candidati
in parola.
La commissione giudicatrice sulla base della valutazione del
materiale prodotto, redigera' una graduatoria di merito in una
sessione antecedente a quella prevista per le prove concorsuali. Tale
graduatoria sara' pubblicata sui siti internet dell'Universita'
(http://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm e
www.unito.it/index english.htm, sezione «PhD»).
Il vincitore che non comunichi, entro il termine di dieci giorni
dalla pubblicazione del risultato, la propria accettazione, perde il
diritto all'iscrizione anche nel caso di un eventuale successivo
slittamento di borsa di studio.
In caso di esito negativo i candidati potranno comunque
partecipare alle prove previste per la sessione ordinaria di concorso
dello stesso dottorato/indirizzo.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 

Per presentare la domanda di ammissione e' necessario utilizzare
esclusivamente la procedura online presente sul sito
http://www.unito.it/dottorati_Postdottorati.htm> Il candidato potra' scegliere la lingua per la compilazione
(italiano o inglese).
Comparira' la scheda di accesso alla domanda di ammissione
on-line, in cui il candidato dovra' dichiarare con chiarezza, sotto
la propria responsabilita', i dati richiesti. Se il candidato si e'
laureato presso l'Universita' di Torino, potra' recuperare e
modificare i propri dati inserendo la matricola del corso di laurea
(vecchio ordinamento) o del II livello (nuovo ordinamento) e il
codice fiscale; in caso contrario il candidato dovra' inserire tutti
i dati ex novo. Essi sono:
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono e il codice fiscale (per quanto riguarda i cittadini
stranieri il codice fiscale potra' essere generato dal sistema ai
soli fini dell'iscrizione al concorso o di successive modifiche);
la laurea posseduta o che conseguira' entro la data della prova
scritta, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' gli estremi della eventuale
dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta;
le lingue straniere conosciute.
Successivamente, il candidato dovra' optare per il modulo A
(concorso ordinario per esami) e/o per il modulo B (concorso
riservato ai residenti all'estero), selezionando il dottorato, con
l'indirizzo ove previsto, al cui concorso intende partecipare, per un
massimo di tre domande.
I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, se necessitano di ausilio in relazione alla disabilita',
dovranno specificare nella domanda la propria condizione.
Al termine della procedura, il candidato dovra' confermare i dati
inseriti e dichiarare di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' fissate dal
collegio docenti della scuola; inoltre dovra' impegnarsi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito (successivo alla scadenza del bando) al servizio ricerca
e formazione avanzata. Verra' rilasciato un codice provvisorio
identificativo (CPI). Si segnala la necessita' di stampare la videata
o copiarne il contenuto, poiche' il CPI e il codice fiscale/codice
fiscale presunto sono indispensabili per eventuali modifiche
successive e per la consultazione delle graduatorie.
Si precisa che e' possibile presentare fino ad un massimo di tre
domande.
Eventuali modifiche della domanda on-line possono essere apportate
entro il termine di scadenza del bando utilizzando CPI e codice
fiscale/codice fiscale presunto. Tali modifiche non possono
riguardare nome, cognome, data e luogo di nascita. Dal momento in cui
viene rilasciato il CPI, la domanda abbinata ad esso non potra' piu'
essere eliminata (quindi per almeno una delle tre domande presentate
non sara' possibile cancellare l'iscrizione).
La domanda deve essere compilata entro le ore 12 del 18 luglio
2008.
L'Universita' mette a disposizione dei candidati che ne avessero
necessita' alcune postazioni di accesso internet al seguente
indirizzo: INFOPOINT in via Po n. 29, Palazzo degli Stemmi - aperto
dal lunedi' al venerdi' con orario continuato 9-19.
Per informazioni e consulenza si puo' invece contattare l'ufficio
competente: servizio ricerca e formazione avanzata - divisione
ricerca e relazioni internazionali, va Bogino n. 9 - 10123 Torino,
aperto nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e
il martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30.

                               Art. 5.
 
Esami di ammissione
 

L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare la preparazione e le attitudini alla
ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale
anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.
Le date delle prove saranno pubblicate sul sito
http://www.unito.it/dottorati-postdottorati.htm il 27 agosto 2008. I
candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alla
convocazione per le prove. Se le date gia' pubblicate dovessero
subire variazioni, ne verra' data comunicazione sullo stesso sito
almeno quindici giorni prima della data prevista. Il periodo
indicativo di svolgimento delle prove e' articolato dal 29 settembre
fino a tutto il mese di ottobre 2008.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici
 

La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio docenti della scuola il quale valutera' se richiedere la
nomina di un'unica commissione o commissioni distinte per indirizzo.
Il collegio docenti potra' altresi' richiedere che venga nominata,
per la valutazione per titoli dei residenti all'estero, una apposita
commissione. Le commissioni saranno, di norma, composte da tre membri
effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori
universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni
pubbliche e private di ricerca in misura non superiore a due per
indirizzo.
La composizione della commissione sara' resa nota sul sito
http://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm dopo la chiusura del
presente bando.

                               Art. 7.
 
Graduatorie e borse di studio
 

Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il
candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non
inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di
concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove. Tale graduatoria verra' eventualmente resa pubblica, a
discrezione della commissione, mediante affissione presso i locali
del dipartimento nel quale si sono svolte le prove. La graduatoria
definitiva sara', in ogni caso, pubblicata su internet con le
modalita' indicate all'art. 9.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato/indirizzo. In caso di rinuncia degli aventi diritto,
subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria.
Le borse di studio indicate a bando per ciascun
dottorato/indirizzo vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
A parita' di merito per l'assegnazione della borsa prevale la
valutazione sulla situazione economica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, mentre per
l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di
dottorati/indirizzi diversi, il candidato dovra' esercitare opzione
per un solo corso di dottorato/indirizzo.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Universita' alla pagina
http://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm. Per l'assegnazione
di tali borse si fara' ricorso alla graduatoria.

                               Art. 8.
 
Ammissione in sovrannumero
 

I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio
conferite sulla base del merito.

                               Art. 9.
 
Immatricolazione al dottorato
 

Le graduatorie di merito di ogni corso/indirizzo verranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet
http://www.unito.it/dottorati_postdottorati.htm> dopo le prove concorsuali, ogni martedi' con cadenza settimanale.
Nelle graduatorie saranno pubblicati i voti e le posizioni di ogni
candidato vincitore o idoneo, associati al CPI rilasciato dalla
procedura online di cui all'art. 4.
Per l'immatricolazione, i candidati risultati vincitori dovranno
stampare e compilare gli appositi moduli pubblicati sul sito e
presentare o far pervenire (in tal caso non fa fede il timbro di
spedizione) alla divisione ricerca e relazioni internazionali,
servizio ricerca e formazione avanzata, via Bogino n. 9 - 10123
Torino (con orari di apertura come indicato all'art. 4), entro il
termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione della graduatoria, la sottoelencata
documentazione in carta libera:
1) certificato di equipollenza per i vincitori con laurea
conseguita all'estero, che non abbiano richiesto l'equipollenza al
collegio docenti della scuola al momento dell'iscrizione al concorso;
2) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
3) fotocopia del documento di identita';
4) certificato di laurea con votazione;
5) modulo A contenente:
domanda di iscrizione al dottorato (con l'indicazione
dell'indirizzo ove previsto);
dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi di
dottorato di ricerca, corsi di laurea, corsi di perfezionamento,
scuole di specializzazione, master universitari;
eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca in Italia;
6) modulo B con le coordinate bancarie per l'accredito delle rate
(per i soli vincitori di borsa);
7) modulo C contenente la dichiarazione attestante lo svolgimento
eventuale di attivita' lavorativa. Si fa presente che, ai sensi
dell'art. 11 del regolamento in materia di dottorato di ricerca, la
valutazione della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata
caso per caso al collegio docenti della scuola che si esprime con
delibera motivata e che ai pubblici dipendenti ammessi ai corsi di
dottorato si applica l'art. 2 della legge n. 476/1986, e successive
modificazioni ed integrazioni;
8) ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per
l'accesso e la frequenza dei corsi del primo anno, secondo quanto
stabilito nell'allegato A del presente bando (per il versamento si
utilizzi l'apposito modulo).
Il vincitore che non faccia pervenire entro il termine di dieci
giorni la documentazione di cui sopra perde il diritto
all'iscrizione, anche nel caso di un eventuale successivo slittamento
di borsa.
Ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione, il vincitore
dovra' poi presentare, appena possibile e dopo l'inizio ufficiale dei
corsi stabilito il 1° gennaio 2009, la dichiarazione del coordinatore
del dottorato da cui risulti l'inizio dell'attivita'.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di
presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
di cui al punto 4 (il modulo A e' gia' predisposto a tal fine).

                              Art. 10.
 
Caratteristiche delle borse di studio
 

L'importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge,
e' pari a Euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile
posticipata. L'importo della borsa di studio e' aumentato per
eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un
periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del
corso.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni
(comprese le borse di cui all'art. 1, comma 4) sono tenuti a
informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente
finanziatore.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di
dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove
sia possibile, di quanto gia' percepito.

                              Art. 11.
 
Diritti e obblighi dei dottorandi
 

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio docenti della scuola.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al
dottorato di ricerca presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio docenti della scuola,
il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrate, approvera' il
proseguimento del dottorato di ricerca ovvero ne stabilira'
l'esclusione. Ottenuto il parere favorevole, sara' obbligo dei
dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il 31
dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo
autorizzazione rettorale all'iscrizione ritardata per giustificati
motivi).

                              Art. 12.
 
Esame finale
 

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio docenti della scuola.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta motivata del
collegio docenti della scuola, puo' ammettere il candidato all'esame
finale in deroga ai termini fissati. La proroga, che non puo' essere
concessa per piu' di una sola volta, puo' essere di tre, sei, nove o
dodici mesi. Il rettore, in caso di mancata attivazione del corso e
su conforme parere del collegio docenti, puo' altresi' ammettere il
candidato all'esame finale anche in altra sede.
La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il collegio docenti della scuola, e sara' composta da tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
La predetta commissione puo' essere integrata da esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere in misura non superiore a due per ogni indirizzo
eventualmente costituito. Possono essere costituite commissioni
distinte per ciascun indirizzo. La commissione e' tenuta a concludere
i suoi lavori entro novanta giorni dal decreto rettorale di nomina.

                              Art. 13.
 
Recupero titoli e pubblicazioni
 

I candidati che abbiano presentato, quando richiesto, titoli e
pubblicazioni, dovranno provvedere, a loro spese, al recupero degli
stessi entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale
termine l'Universita' di Torino disporra' del materiale secondo le
proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati e diritto di accesso
 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Torino per le finalita' di gestione
della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla conclusione della procedura
selettiva per le finalita' inerenti all'eventuale gestione
dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Universita' di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza,
riservatezza e necessita'.
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del decreto legislativo n.
196/2003, si intende per «trattamento» qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non
registrati in un banca dati.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati con le modalita' e nei limiti stabiliti dal citato
decreto legislativo e dal regolamento di attuazione del «Codice in
materia di protezione dei dati personali» dell'Universita' di Torino.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente della divisione
ricerca e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di
Torino.

                              Art. 15.
 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca e di
scuole di dottorato.
Il rettore: Pelizzetti

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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