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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sesto livello
professionale con profilo professionale di tecnologo. (Bando n.
7708/99).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999 |
Ente: | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 99E13109 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 18/10/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 6532 del 23
lu-glio 1999;
Visto il Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di
personale di ruolo dell'I.N.F.N.;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Dispone:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
terzo livello professionale con profilo professionale di tecnologo,
per attivita' di progettazione, realizzazione, messa in funzione e
gestione di sorgenti di ioni per la produzione di fasci radioattivi.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara' i Laboratori
Nazionali del Sud dell'I.N.F.N.
L'assunzione oggetto del presente bando sara' effettuata con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore agli anni 65;
b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
e) possesso del diploma di laurea in fisica o in ingegneria
elettronica o in chimica, con anzianita' di laurea non inferiore a
due anni; i candidati che abbiano conseguito analoghi titoli di
studio in uno Stato estero devono aver ottenuto il riconoscimento
previsto dall'art. l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
- di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 - o la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento
del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove
concorsuali previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'I.N.F.N. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto da conferire.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'I.N.F.N.
o da persona da lui delegata.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice
in lingua italiana, secondo lo schema allegato 2, dovranno essere
inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'INFN - laboratori nazionali
del Sud - Via S. Sofia, 44 - 95123 Catania - Riferimento bando n.
7708/99, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore, dovessero pervenire all'I.N.F.N., oltre il ventesimo giorno
successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto
la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai
candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 ed hanno la stessa validita'
temporale delle certificazione che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
di essere cittadini italiani ovvero di essere cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se non si sono
riportate condanne penali);
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera e), del
presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia
stato conseguito in uno Stato estero i candidati dovranno dichiarare
inoltre di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. l del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale;
in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di
destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'I.N.F.N. con l'indicazione
della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo professionale di
inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non si e' dipendenti
dell'I.N.F.N.);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre
l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative
al concorso.
L'I.N.F.N. non assume responsabilita' per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo
medesimo, ne' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'I.N.F.N.,
sara' composta da un presidente e da due membri; le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un
profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore di
amministrazione.
Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per le prove scritte;
40 punti per la prova orale.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
a) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici
firmati dall'interessato;
b) attivita' lavorativa;
c) diploma di dottore di ricerca;
d) borse di studio in settori inerenti le attivita' previste per il
posto da conferire o le attivita' programmatiche dell'I.N.F.N.;
e) titoli di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto per
l'ammissione al concorso, corsi di specializzazione
post-universitari, altre lauree oltre quella richiesta per
l'ammissione al concorso).
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al
concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta', da rendere secondo lo schema allegato 3).
Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la
valutazione dei titoli prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi.
La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove scritte - prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.
Art. 6.
Prove - Programma di esame - Valutazione
Le prove del concorso consistono:
a) in due prove scritte una delle quali potra' essere a contenuto
teorico-pratico;
b) in una prova orale.
E' inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato:
inglese, francese.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio non
inferiore a 28 punti su 40.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno
superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame
nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita'
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e la
sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza dei
seguenti termini minimi di preavviso: 15 giorni per le prove scritte;
20 giorni per la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra' essere
munito di un documento di riconoscimento non scaduto di validita'.
Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati non in
grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di
documenti di riconoscimento scaduti di validita'.
Art. 8.
Graduatoria - Titoli di preferenza
La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio direttivo
dell'I.N.F.N. riconosciuta la regolarita' del procedimento
concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore dei laboratori nazionali del sud dell'I.N.F.N., entro il
termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di
eventuali titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di
legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito
(votazione complessiva) e a parita' di titoli sono appresso elencate.
A parita' di merito (votazione complessiva) i titoli di preferenza
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'I.N.F.N.;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione al
concorso, dovra' presentare, entro il termine fissato per la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il
suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
a) cittadinanza;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
d) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei mesi
rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L. ovvero
da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che
l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale il concorso si riferisce, con la
precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956; in alternativa tale
certificazione potra' essere acquisita direttamente dall'I.N.F.N.
attraverso un medico autorizzato presso le proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza
di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta'
personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
Art. 10.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'I.N.F.N. si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.
Art. 11.
Assunzione del vincitore
Il vincitore che risultera' in possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso sara' assunto in prova con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso i Laboratori nazionali del sud
dell'I.N.F.N., con inquadramento nel profilo di tecnologo - terzo
livello professionale.
Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attributi.
La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e
trattati presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Laboratori
nazionali del sud e amministrazione centrale, direzione affari del
personale - esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori dei Laboratori nazionali del
sud e della direzione affari del personale dell'I.N.F.N.
Catania, 25 agosto 1999
Il presidente: Iarocci
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