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AUTORITA' DI BACINO DELL' ADIGE
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
categoria D, posizione economica D1 (ex settima qualifica funzionale
istruttore direttivo), area tecnica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2001 |
Ente: | AUTORITA' DI BACINO DELL' ADIGE |
Località: | - |
Codice atto: | 001E6235 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 20/8/2001 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l'art. 12, istitutiva delle autorita'
di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1989, che costituisce l'Autorita' di bacino del fiume
Adige;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito in legge 21 ottobre 1994 n. 584, che stabilisce che al
personale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale si applica
il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del
personale degli enti locali;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, in particolare
l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge che autorizza le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale a provvedere alla totale
copertura dei posti vacanti nella pianta organica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante
l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni nonche' le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, a garanzia delle pari
opportunita' tra uomini e donne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
7 febbraio 1994, n. 174, concernente l'accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni dei cittadini degli stati membri
dell'Unione europea;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente
l'imposta di bollo per le domande a pubblici concorsi per il
reclutamento di personale banditi da enti pubblici o assunzione in
servizio anche temporanea e per i documenti da allegare alle domande
stesse;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sul procedimento amministrativo
e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto regioni - autonomie locali;
Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 3/1995 di
data 6 marzo 1995 con la quale e' stato approvato il regolamento
organico generale del personale;
Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 4/1997 di
data 17 febbraio 1997 di delega di poteri al segretario generale;
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253 che
fissa la procedura per l'approvazione della dotazione organica del
personale di ciascuna Autorita' di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
data 20 dicembre 1999 relativo all'approvazione della dotazione
organica definitiva del personale dell'Autorita' di bacino del fiume
Adige nella misura di 65 unita', registrato alla corte dei Conti il
1o febbraio 2000, registro n. 1, foglio n. 64, Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Accertata la disponibilita' dei posti in organico;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1 (ex settima qualifica funzionale
istruttore direttivo) area tecnica nel ruolo del personale
dell'Autorita' di bacino del fiume Adige, a cui spettera' il
trattamento giuridico ed economico stabilito dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni
- autonomie locali.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 18;
b) titolo di studio: diploma di laurea in scienze biologiche e
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per
coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente o dichiarato equivalente a quello suindicato;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari
ovvero del servizio civile;
f) idoneita' fisica all'impiego: l'Autorita' ha la facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
g) eventuale possesso dei requisiti indicati dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, al fine di ottenere, a parita' di
punteggio, la preferenza nella nomina;
h) immunita' da condanne che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di
lavoro gia' instaurato, potrebbero determinare la sanzione del
licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in
vigore.
2. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Non possono accedere all'impiego, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1996, n. 693, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero siano
stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed alla
data dell'assunzione.
5. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta
l'esclusione dal concorso. In ogni caso l'ammissione al concorso e'
da intendersi con riserva di accertamento dei requisiti fino
all'approvazione delle graduatorie.
Art. 3.
Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema allegato A che costituisce parte
integrante del presente bando, devono essere indirizzate e presentate
direttamente a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Autorita' di bacino del fiume Adige, Largo Porta Nuova, n. 9 -
38100 Trento - entro e non oltre il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
2. Le domande presentate direttamente all'Autorita' sopraindicata
saranno accettate dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedi' al
venerdi'. In tal caso la data di arrivo della domanda sara'
comprovata dal timbro a data apposto sulla stessa dalla segreteria
tecnico-operativa dell'Autorita' di bacino, che rilascera' apposita
ricevuta. Le domande di ammissione al concorso saranno considerate
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato: a tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si
terra' conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in
tempo utile, perverranno all'Autorita' di bacino nazionale dell'Adige
in data successiva all'inizio dei lavori della commissione
esaminatrice.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, ne' per la
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di
spedizione a mezzo raccomandata.
5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere, a pena
di esclusione, firmata in calce dal candidato.
6. Non si terra' conto delle domande spedite oltre il suddetto
termine ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel presente
articolo.
7. I candidati portatori di handicap specificheranno, nella
domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove.
8. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desiderano siano trasmesse
le eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
9. I candidati, le cui domande di partecipazione non contengano
le indicazioni richieste in conformita' allo schema (allegato A) al
presente bando, se non sanabili, saranno esclusi con decreto motivato
del segretario generale dell'Autorita' di bacino del fiume Adige.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, nominata dal segretario generale
con proprio provvedimento, sara' composta in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia.
Art. 5.
Diario delle prove di esame
1. Le prove si svolgeranno a Trento, nel luogo, giorni ed ore che
saranno preventivamente comunicati individualmente.
2. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati privi
di idoneo e valido documento di riconoscimento.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere, ove ne
ravvisi la necessita', ad una preselezione dei candidati per
l'ammissione alla prova scritta, mediante tests inerenti le materie
che costituiscono oggetto delle prove di esame, anche con l'ausilio
di sistemi automatizzati; il calendario delle prove di preselezione
verra' comunicato con le modalita' indicate al primo comma.
Art. 6.
Prove - Programma di esame - Valutazione
1. L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.
a) La prima prova scritta consiste in un tema vertente sui
seguenti argomenti:
principi di ecologia d'acqua dolce;
aspetti chimico-fisici delle acque correnti e lacustri;
il biota d'acqua dolce;
inquinamento delle acque superficiali, fonti ed effetti dei
diversi tipi di inquinamento sui corpi idrici;
principi di ecotossicologia.
b) La seconda prova scritta consiste in un tema vertente su uno
dei due seguenti argomenti, a scelta del candidato:
metodi di risanamento dei corpi idrici con particolare
riguardo alla depurazione biologica delle acque reflue di origine
civile ed ai processi biologici coinvolti; metodi di analisi per la
valutazione dell'efficienza di un impianto di depurazione biologica
delle acque reflue di origine civile e applicazione degli indicatori
biologici nel giudizio di funzionalita' depurativa;
metodi di analisi e significato dei diversi parametri per il
monitoraggio e la classificazione dei laghi e dei corsi d'acqua in
funzione degli obiettivi di qualita' ambientale, anche con
riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/1999;
applicazioni e conoscenza degli indicatori ed indici utilizzati nello
studio dello stato trofico dei laghi e metodi di studio utilizzati
nella valutazione della funzionalita' fluviale; metodi di risanamento
dei corpi idrici con particolare riguardo agli interventi sugli
ambienti lacustri eutrofizzati.
2. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno
21/30.
3. La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai
candidati ammessi alla prova medesima almeno venti giorni prima di
quello in cui debbono sostenerla, unitamente alla comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale, oltre che sulle materie di cui alle prove
scritte, vertera' su:
a) conoscenza della legislazione vigente in materia di difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche, servizi tecnici nazionali,
protezione civile;
b) nozioni sull'assetto organizzativo dell'Autorita' di bacino;
c) lingua straniera, a scelta tra: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
Il colloquio vertera', altresi', in un'applicazione pratica di
utilizzo di Personal Computer, in ambiente Windows e nella conoscenza
di Internet.
5. La prova orale si ritiene superata con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale ed intendano
far valere i titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
gia' indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi
documenti, in carta semplice, in originale o in copia autenticata
all'Autorita' di bacino del fiume Adige, Largo Porta Nuova. n. 9 -
38100 Trento - entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale.
2. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per tutti i documenti suddetti e
sottoelencati sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva
di certificazione. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni
mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia, possono nei casi piu' gravi
comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, dovra' risultare il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta'.
6. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti
documenti o della dichiarazione sostitutiva di certificazione e' di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto la prova orale. I documenti in questione o
la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione si
considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria secondo
l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e
il voto conseguito nella prova orale, tenendo conto altresi'
dell'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni. La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice
ed approvata dal segretario generale dell'Autorita' di bacino del
fiume Adige, sara' affissa all'Albo dell'Autorita' di bacino del
fiume Adige; di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in
servizio
1. Il candidato dichiarato vincitore sara' assunto in prova
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato. All'uopo ricevera' apposita comunicazione contenente
la data in cui dovra' prendere servizio e l'invito a produrre
all'Autorita' di bacino del fiume Adige, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla stessa data, la seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dia
diritto all'equiparazione, ovvero certificato comprovante la
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea;
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici. I
cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea devono
presentare il certificato di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) diploma di laurea e abilitazione all'esercizio della
professione di cui al precedente punto 2);
e) certificato medico di data non anteriore a sei mesi dal
termine fissato nella comunicazione di cui al primo comma del
presente articolo, rilasciato dalla competente autorita' sanitaria,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si
riferisce.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non sia tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro. I candidati invalidi debbono produrre una dichiarazione di
un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e
il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' essere di
pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. Nel
suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovra' essere
precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
f) certificato generale del casellario giudiziario;
g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi
militari;
h) dichiarazione con la quale il candidato afferma, sotto la
sua responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro con altra
amministrazione pubblica o privata e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario deve essere
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti di cui ai punti a),
b), c), d), f) e g) del presente articolo possono essere sostituiti
da dichiarazione sostitutiva di certificazioni avvalendosi degli
appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. E' fatta salva per
l'Amministrazione la facolta' di verificare la veridicita' dei dati
ivi contenuti.
Il certificato di cui al punto e) non puo' essere
autocertificato, ma deve essere prodotto in originale e in data non
anteriore a sei mesi da quella del ricevimento dell'invito a
produrlo. La dichiarazione di cui punto h) deve essere resa nella
forma di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti - ovvero le dichiarazroni sostitutive - di cui ai
numeri b), c), d), f), e g) devono attestare, altresi', che gli
interessati erano in possesso dei requisiti anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
4. Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' presentate da
cittadini della Comunita' europea si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
5. Ai sensi della normativa vigente, non e' dovuta l'imposta di
bollo sull'istanza di partecipazione nonche' sui documenti richiesti
dal presente bando.
6. Il trattamento economico sara' determinato in base al
contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto regioni
autonomie locali vigente alla data di inizio del rapporto di lavoro
per il personale appartenente alla categoria D, posizione economica
D1 (ex settima qualifica funzionale).
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Autorita' di bacino del fiume Adige - segreteria
tecnico-operativa, per le finalita' di gestione del concorso. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Autorita' di
Bacino del fiume Adige titolare del trattamento.
Art. 11.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presento bando, si applicano le
vigenti disposizioni in materia concorsuale.
Trento, 3 luglio 2001
Il segretario generale: Goio
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