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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a complessivi cinquantadue posti nell'area
funzionale C, posizione economica C1, di cui diciannove nel profilo
professionale funzionario aggiunto amministrativo-contabile e
trentatre nel profilo professionale funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali e delle
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 6/4/2004
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:04E01482
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:52
Scadenza:6/5/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i funzionari aggiunti
amministrativo-contabili ed i funzionari aggiunti
economico-finanziari e commerciali dell'area funzionale C, posizione
economica C1, in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari
aggiunti esigono il pieno possesso del requisito della vista, per
prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze
diplomatiche e uffici consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7,
ed in particolare l'ultimo comma, che stabilisce che i titoli
previsti dai contratti collettivi di lavoro quali requisiti per
l'accesso alla posizione C1 del comparto Ministeri devono ritenersi
equivalenti al prescritto titolo di studio di primo livello
denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del sopracitato decreto
ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2003, con
il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad
avviare le procedure di reclutamento per la copertura di cinquantadue
posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C1, di cui
diciannove nel profilo professionale «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile» e trentatre nel profilo professionale
«funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale» degli
Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo
2004, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari
esteri, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2 della succitata legge
n. 289;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso per complessivi
cinquantadue posti nell'area funzionale C, posizione economica C1 di
cui diciannove nel profilo professionale «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile» e trentatre nel profilo professionale
«funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale» degli
uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso per esami a complessivi cinquantadue posti
nell'area funzionale C, posizione economica C1, suddivisi nei
sottoindicati profili professionali:
a) 19 posti nel profilo professionale «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile degli Uffici centrali del Ministero degli
affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici
consolari»;
b) 33 posti nel profilo professionale «funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali dei
Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari».
A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215 cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato
agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo
indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine
di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea, conseguito presso universita' o altri
istituti equiparati della Repubblica, in scienze politiche o economia
e commercio o giurisprudenza o ogni altra laurea equipollente alle
suddette ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Ai predetti
diplomi di laurea, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo
ordinamento didattico degli atenei, i corrispondenti titoli di studio
di primo livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del
Regolamento n. 509/1999 e successive modifiche, citato nelle
premesse. In caso di possesso di titolo di studio di primo livello
(L), indicare anche la denominazione della classe di laurea.
Il candidato in possesso di un diploma di laurea o altro titolo
accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione europea, sara' ammesso, purche' il titolo suddetto sia
stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato
ma esistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile» ovvero «funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale», sia presso l'amministrazione
centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con
caratteristiche di disagio L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti
di ammissione specificati nel bando di concorso.
L'amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo
lo svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati
che hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test
di preselezione non costituisce, percio', garanzia della regolarita',
ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al
concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda di ammissione al concorso Termine e
modalita'
 
Il candidato puo' presentare domanda di ammissione al concorso
per uno o per entrambi i profili professionali, di cui al precedente
art. 1. Se il candidato intende concorrere per entrambi i profili
professionali deve presentare apposita domanda per ciascuno di essi.
La domanda deve essere redatta esclusivamente sull'apposito
modulo di cui al fac-simile allegato. Tale modulo e' reperibile sul
sito Internet del Ministero degli affari esteri http://www.esteri.it
o
presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. La domanda deve essere
sottoscritta dal candidato, indirizzata e presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero degli
affari esteri - D.G.PE. Ufficio V - concorso C1 - Funzionario
aggiunto amministrativo-contabile (ovvero funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale) - Piazzale della Farnesina, 1 -
00194 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La
presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra potra'
essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12:
in tale caso l'amministrazione rilascia al candidato una ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione. Per le domande spedite a mezzo
raccomandata, la data di spedizione e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato
all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
2) di essere cittadino italiano;
3) il comune di residenza;
4) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
6) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale
universita' o istituto equiparato lo abbia conseguito e in quale
data;
7) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva ed il distretto di appartenenza;
8) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
10) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a
precedenza o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei
vincitori e degli idonei del concorso;
11) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
12) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9;
13) se intende sostenere la prova facoltativa orale, di cui al
successivo art. 10, ed in quale lingua (tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo e portoghese) ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria orale, di cui al precedente punto 12);
14) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale,
di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica -
presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la
propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere
di svolgere le funzioni proprie del «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile» o «funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale» sia presso l'amministrazione
centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche
di disagio.
Non saranno ammessi alle prove d'esame indicate all'art. 7 del
presente bando i candidati le cui domande di partecipazione risultino
incomplete o irregolari. In particolare non saranno ritenute valide
le domande non sottoscritte e che non contengano tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse. In considerazione di quanto sopra ed alla luce
delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le
domande devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo di
domanda di cui all'allegato. La mancanza anche di una sola delle
dichiarazioni in questione puo' comportare l'esclusione dal concorso.
Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore
generale per il personale ed e' composta da un consigliere di Stato,
o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per
particolari materie.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero degli affari esteri appartenente all'area funzionale C,
posizione economica C2 o, in carenza, posizione economica C1.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione della
durata di un'ora, consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a
correzione informatizzata.
Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
Le materie oggetto della preselezione sono:
1) profilo professionale «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile degli uffici centrali del Ministero degli
affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici
consolari»:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di stato;
c) diritto pubblico;
d) conoscenza ed uso della lingua italiana;
e) conoscenza ed uso della lingua inglese;
f) informatica;
g) geografia politica ed economica;
h) attualita' internazionale, Unione europea, organizzazioni
internazionali;
i) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
2) profilo professionale «funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del
Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari»:
a) diritto commerciale;
b) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero;
c) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
d) conoscenza ed uso della lingua italiana;
e) conoscenza ed uso della lingua inglese;
f) informatica;
g) geografia politica ed economica;
h) attualita' internazionale, Unione europea, Organizzazioni
internazionali;
i) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
Sulla base delle graduatorie preselettive predisposte per ogni
singolo profilo professionale, sono ammessi alle prove d'esame i
primi duecento candidati (per il profilo professionale di funzionario
aggiunto amministrativo-contabile) e i primi trecento candidati (per
il profilo professionale di funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale) classificatisi nel test di
preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi,
rispettivamente al duecentesimo posto (per il profilo professionale
di funzionario aggiunto amministrativo-contabile) e al trecentesimo
posto (per il profilo professionale di funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale), con pari punteggio vengono
tutti ammessi alle prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consistono in due prove scritte e un colloquio,
come da allegato programma che fa parte integrante del presente
bando. I punteggi sono espressi in trentesimi.

                               Art. 8.
 
Prove scritte
 
Le prove scritte consistono in:
1) quesiti a risposta sintetica in diritto amministrativo e
contabilita' di stato, per il solo profilo professionale di
funzionario aggiunto amministrativo-contabile;
quesiti a risposta sintetica in diritto commerciale e scambi
internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per il solo
profilo professionale di funzionario aggiunto economico-finanziario e
commerciale.
2) composizione su temi di attualita' internazionale nella
lingua inglese, per entrambi i profili professionali. E' consentito
l'uso del dizionario bilingue;
Per le prove scritte i candidati dispongono di quattro ore per i
quesiti a risposta sintetica di cui al punto 1) e di tre ore per la
composizione in lingua inglese di cui al punto 2).
Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21/30.

                               Art. 9.
 
Colloquio
 
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
previste per ogni singolo profilo (lingua inglese, diritto
amministrativo e contabilita' di stato, per il profilo professionale
di funzionario aggiunto amministrativo-contabile; lingua inglese,
diritto commerciale e scambi internazionali e rapporti finanziari con
l'estero, per il profilo professionale di funzionario aggiunto
economico-finanziario e commerciale) e su:
a) informatica (prova teorico-pratica);
b) geografia politica ed economica;
c) attualita' internazionale, Unione europea, Organizzazioni
internazionali;
d) ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
e) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente
art. 3, punto 12.
Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione
di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                              Art. 10.
 
Prova facoltativa in lingua straniera
 
L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui
al precedente art. 3, punto 13), e' sostenuta dai candidati al
termine del colloquio. Per tale prova il candidato puo' conseguire
fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5
trentesimi. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in
lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata
nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato
idoneo.

                              Art. 11.
 
Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di
merito
 
La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 8,
e della votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art.
9. Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi conseguiti
nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al
precedente art. 10.
Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice, per ogni profilo professionale, secondo
l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.

                              Art. 12.
 
Modalita' e calendario delle prove d'esame
 
I candidati devono presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I
candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
Il test di preselezione ha luogo nel giorno, ora e locali
indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - dell'8 giugno 2004 e sul sito Internet
del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it). Tali
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
ai candidati che abbiano presentato la domanda in tempo utile non e'
data comunicazione alcuna; costoro devono presentarsi nella sede, nel
giorno e nell'ora prestabiliti.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2004 e'
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte ed e'
resa nota la data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero
degli affari esteri (http://www.esteri.it) dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenerle. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti. La data di pubblicazione sul sopracitato sito
Internet del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sara' resa nota altresi' dalla
commissione esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione.
Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui al
precedente art. 9, l'avviso per la presentazione al colloquio stesso
e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui
essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.

                              Art. 13.
 
Presentazione dei titoli di riserva e preferenza
 
Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli
affari esteri, Ufficio V Direzione generale per il personale,
concorso C1, 00194 Roma, la documentazione in carta semplice
attestante il possesso di eventuali titoli di riserva e/o, a parita'
di merito, di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modifiche,
citato nelle premesse. I suddetti titoli saranno valutati
esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e
purche' risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.

                              Art. 14.
 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
 
Il direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1, profili
professionali «funzionario aggiunto, amministrativo-contabile» e
«funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale» degli
Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, le graduatorie di
merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il
medesimo provvedimento il direttore generale per il personale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
Le graduatorie di merito unitamente a quelle dei vincitori del
concorso sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 15.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nell'area funzionale C, posizione
economica C1, ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio V della
Direzione generale per il personale, entro trenta giorni dalla data
di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
1) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, l'amministrazione effettuera'
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
2) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del profilo professionale di «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile» o del profilo professionale di «funzionario
aggiunto economico-finanziario e commerciale» sia presso
l'amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere
rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero,
se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per
motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed
eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in
maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare
una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il
personale - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, per le
finalita' di gestione del concorso (gestione che l'amministrazione si
riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di
sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri - Direzione generale per il personale -
ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto ufficio
V.

                              Art. 17.
 
Norma di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Roma, 17 marzo 2004
Il direttore generale per il personale Surdo

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