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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.87 del 7/11/2000
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:00E10235
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 28 settembre 1999;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nelle
sedute del 18 luglio 2000 e del 20 ottobre 2000;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 12 ottobre 2000;
Fatta riserva di eventuali integrazioni successive al presente
bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Perugia.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono
indicati, le sedi consorziate, la durata, i posti e le borse di
studio messi a concorso.
Nome dottorato: biologia e fisiopatologia vascolare - Dottorato
"Internazionale":
posti attivati 6;
borse 3;
durata 4;
sedi consorziate: Bologna, Siena, Londra "King's College"
Department of Pharmacology.
Nome dottorato: internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese - Dottorato "Internazionale":
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: Paris Evry Val D'Essonne, Czestocowie Wyzsa
Szkola Zarzadania.
Nome dottorato: arboricoltura e protezione delle piante:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: archeologia (archeologia greca e romana):
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Cagliari, Milano, Urbino, Salerno.
Nome dottorato: biologia e biotecnologia molecolare:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 4;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: biologia e medicina sperimentale:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: biologia vegetale e biotecnologie agroambientali:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: biotecnologie nel trapianto di midollo osseo
umano:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata".
Nome dottorato: chimica e tecnologia del farmaco:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: diritto ecclesiastico - diritto canonico:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Firenze, Pisa, Roma "M. SS. Assunta", Teramo.
Nome dottorato: diritto pubblico:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Ancona, Foggia, Roma "Luiss", Teramo.
Nome dottorato: farmacologia clinica:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Messina, Pavia.
Nome dottorato: fisica:
posti attivati 10;
borse 5;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: fisiopatologia cerebrovascolare,
neurodegenerativa e processi di recupero:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Camerino, Milano, Roma "La Sapienza".
Nome dottorato: fisiopatologia e medicina degli animali da
affezione:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: fisiopatologia metabolica, endocrina e
nutrizionale:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: geologia applicata, geomorfologia ed
idrogeologia:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Camerino, Firenze.
Nome dottorato: ingegneria civile:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: ingegneria dell'informazione:
posti attivati 8;
borse 4;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: ingegneria industriale:
posti attivati 12;
borse 6;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: italianistica:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Siena, Siena Stranieri.
Nome dottorato: metodi statistici e matematici per ricerca
economica e sociale:
posti attivati 10;
borse 5;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: patologia cellulare e molecolare:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: Cagliari, Pisa, Siena, Torino.
Nome dottorato: produttivita' e sostenibilita' ambientale in
agricoltura:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: sanita' pubblica veterinaria ed igiene degli
alimenti:
posti attivati 6;
borse 3;
durata 3;
sedi consorziate: Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle
Marche, AA.SS.LL. regione Umbria.
Nome dottorato: scienze biochimiche:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: scienze chimiche:
posti attivati 18;
borse 9;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: scienze della terra:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 4;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: scienze equine:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
Nome dottorato: scienze storiche dal medioevo all'eta'
contemporanea:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Siena, Roma "La Sapienza", Ancona, Macerata.
Nome dottorato: scienze zootecniche:
posti attivati 4;
borse 2 (di cui una usufruibile presso la sede consorziata di
Sassari);
durata 3;
sedi consorziate: Pisa, Sassari.
Nome dottorato: storia del pensiero politico europeo moderno e
contemporaneo:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: Firenze, Siena.
Nome dottorato: sviluppo rurale sostenibile:
posti attivati 4;
borse 2;
durata 3;
sedi consorziate: -.
I corsi di dottorato di ricerca "internazionali" sono istituiti
in attuazione della collaborazione con le universita' consorziate
straniere per il conseguimento congiunto del titolo di dottore di
ricerca. Sono in corso di definizione, tra le sedi interessate, i
relativi accordi internazionali.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
presso universita' italiane ovvero di titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente,
sara' il senato accademico sentito il parere del collegio docenti del
dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, a
deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso.
In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i
documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione di
equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
modello A e A1, che fanno parte integrante del presente bando, con
tutti gli elementi in essi richiesti.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' di
Perugia e redatta secondo l'allegato modello A, va presentata
direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento all'Universita' degli studi di Perugia, piazza
Universita' n. 1 - 06100 Perugia, con il riferimento "Divisione VIII
- sezione dottorati di ricerca", con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie
fotostatiche.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la data, l'universita' presso cui e'
stata conseguita e la relativa votazione ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:
le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli, compreso il
diploma di laurea, in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato
modello B; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti
gli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660;
certificato di laurea in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato modello C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il possesso del
diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto; per i candidati laureati presso
l'Universita' di Perugia tale certificato verra' incluso d'ufficio
tra la documentazione presentata dal candidato;
eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato modello C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda;
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
I titoli dovranno essere prodotti, come descritto nel precedente
comma del presente articolo, unitamente alla domanda oppure dovranno
essere presentati presso questa amministrazione o spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine utile per la
presentazione delle domande, pena la non valutazione. Non verrano
presi in considerazione altri titoli presentati successivamente.

                               Art. 4.
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata inviata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta almeno venti giorni prima della data fissata per la
prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 5.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia.

                               Art. 6.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere
subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla
commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

                               Art. 7.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi
il 100% dei posti:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La
convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese dell'Unione europea, il titolo cosi' conseguito e'
denominato "Dottorato Europeo", se la convenzione lo prevede.

                               Art. 8.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane all'estero
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione
della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di L. 198.000 da effettuarsi da
parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio;
c) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
d) una marca da bollo vigente.

                               Art. 9.
Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e'
necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.

                              Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di L. 1.000.500 (graduato secondo fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi
studenteschi) come di seguito indicato:
Classi di reddito equivalente|Contributo
---------------------------------------------------------------------
(milioni di lire) |(migliaia di lire)
---------------------------------------------------------------------
0 - 15 |198 (quota fissa)
---------------------------------------------------------------------
|198 + 1,95% sul reddito superiore a 15
15 - 30 |milioni
---------------------------------------------------------------------
|490,5 + 0,91% sul reddito superiore a
30 - 60 |30 milioni
---------------------------------------------------------------------
|763,5 + 0,58% sul reddito superiore a
60 - 90 |60 milioni
---------------------------------------------------------------------
|937,5 + 0,21% sul reddito superiore a
90 - 120 |90 milioni
---------------------------------------------------------------------
(maggiore) - 120 |1.000,5
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al
precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del
contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la
documentazione relativa al reddito sui modelli inviati
dall'amministrazione universitaria.

                              Art. 11.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del
collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

                              Art. 13.
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di
Perugia: trascorso il periodo indicato l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

                              Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni vigenti in materia di dottorato di ricerca.
Perugia, 25 ottobre 2000
Il rettore: Calzoni

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