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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti
vacanti nella figura professionale di statistico, area funzionale C,
posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 4/7/2003
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E03809
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:4/8/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Visto l'art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997, come
modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che stabilisce, tra
l'altro, che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere
con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo'
essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del
personale dipendente dai Ministeri, sottoscritti il 16 maggio 1995,
il 16 febbraio 1999 e il 12 giugno 2003, nonche' le relative
modificazioni ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della
giustizia stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003 n. 52, che
autorizza questa amministrazione, tra l'altro, ad indire un concorso
per la copertura dei venticinque posti vacanti nella figura
professionale dello statistico;
Ritenuto necessario, quindi, in considerazione delle vacanze
esistenti nella figura professionale di statistico, area funzionale C
posizione economica C1, indire un concorso per la copertura dei
venticinque posti autorizzati con il sopracitato decreto del
Presidente della Repubblica 13 dicembre 2002;
 
Provvede:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
venticinque posti di statistico, area funzionale C, posizione
economica C1, vacanti nella predetta figura professionale del
personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli
ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al
momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, della
legge n. 574/1980, all'art. 3, comma 65 della legge n. 537/1993 e
alla legge n. 68/1999, in materia di riserva di posti.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo, ovvero che abbiano titoli di precedenza o
preferenza di cui all'allegato «B» del bando, devono farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) diploma di laurea in statistica, scienze statistiche
demografiche e sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze
statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l'azienda
conseguito presso una delle universita' statali o uno degli istituti
superiori della Repubblica. Ai predetti diplomi di laurea devono
ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari, i corrispondenti titoli di studio di primo
livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del regolamento
adottato con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
3) godimento dei diritti politici;
4) condotta e qualita' morali incensurabili;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) essere in regola con le norme relative agli obblighi
militari.

                               Art. 4.
 
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonche' il requisito della condotta e delle qualita' morali
incensurabili.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.

                               Art. 6.
 
Presentazione delle domande Termine, contenuti e modalita'
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III Concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 - 00186 Roma,
nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede, relativamente all'osservanza del suddetto
termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel quale
sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
Il candidato portatore di handicap dovra' specificare l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Non si terra' conto delle domande che non conterranno tutte le
indicazioni precisate nel precedente art. 3 e riportate nello schema
allegato al bando.
Non si terra', altresi', conto delle domande non firmate dal
candidato o presentate oltre il termine di cui al primo comma del
presente articolo.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
L'esame consistera' in due prove scritte e in un colloquio, che
comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera.
Le prove scritte verteranno su:
1. Statistica descrittiva, economica, econometria e analisi
multivariata:
misure di tendenza centrale, di dispersione, di associazione;
misure di concentrazione e disuguaglianza;
teoria e applicazione dei numeri indice;
la tavola delle interdipendenze settoriali e i modelli
input-output;
analisi delle serie temporali: approccio classico e
stocastico;
cluster analysis e altre tecniche multivariate;
elementi di analisi di dati panel.
2. Probabilita', inferenza statistica, tecniche di regressione
e metodi di campionamento:
probabilita' e variabili casuali;
principali distribuzioni delle variabili casuali e loro
momenti;
teoria della stima e della verifica delle ipotesi;
problemi di inferenza sui parametri statistici e proprieta'
degli stimatori;
regressione multipla: ipotesi del modello e proprieta' degli
stimatori; problemi di specificazione e di stima;
rilevazioni censuarie e rilevazioni campionarie;
disegni di campionamento: casuale semplice, stratificato, a
piu' stadi;
determinazione della numerosita' campionaria e stima della
varianza;
errori campionari e non campionari;
controllo della qualita' dei dati;
elementi di tecniche non parametriche di stima della
varianza.
Il colloquio vertera' sugli argomenti delle prove scritte,
nonche' su:
demografia;
organizzazione della statistica pubblica in Italia, con
particolare riferimento a quella giudiziaria;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di procedura civile;
elementi di procedura penale;
elementi di ordinamento giudiziario;
elementi di informatica con particolare riferimento ai
software statistici;
elementi di servizi di cancelleria.
Nel corso del colloquio il candidato dovra', inoltre, sostenere
una prova per l'accertamento della conoscenza parlata e scritta di
una lingua straniera scelta dallo stesso candidato tra: francese,
inglese, spagnolo e tedesco.
Nel corso del colloquio dovra', altresi', essere accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 8.
 
Diario d'esame
 
In relazione al numero dei partecipanti, l'amministrazione
provvedera' ad individuare una o piu' sedi per l'espletamento delle
prove scritte.
Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove scritte saranno
fissate con successivo provvedimento che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - del
24 ottobre 2003.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono ammessi alle prove scritte con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione e dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o
invito, nei locali e nei giorni indicati nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nei
giorni e nelle ore indicati nell'avviso di cui sopra, comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.

                               Art. 9.
 
Esito delle prove ed ammissione al colloquio
 
Conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione
conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.

                              Art. 10.
 
Commissione esaminatrice
 
Alle operazioni di concorso procedera' apposita commissione,
nominata con successivo provvedimento e costituita secondo quanto
disposto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 11.
 
Titoli di riserva precedenza o preferenza
 
I candidati che, avendo superato le prove di esame, intendano far
valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, indicati nell'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, ovvero
abbiano diritto a riserva ai sensi dell'art. 2 del bando, dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della
formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70,
00186 Roma, i documenti, in carta semplice, ovvero opportuna
autocertificazione, attestanti il possesso dei titoli stessi, gia'
indicati nella domanda, entro il termine perentorio di giorni
quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio.
Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovra' risultare
il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneita', potranno
usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme vigenti
purche', ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/99 risultino
iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la provincia -
servizio del collocamento obbligatorio - e risultino disoccupati sia
al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in
servizio.

                              Art. 12.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente
art. 9 riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, di cui all'allegato B del bando di concorso.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 2 del presente
provvedimento.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso sara' approvata con apposito provvedimento e verra'
pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.

                              Art. 13.
 
Documentazione
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico
rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce e l'eseguito accertamento sierologico del
sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.
Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste
dalla predetta norma.
L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori
dovranno altresi' produrre, mediante apposite dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli eventuali aggiornamenti o integrazioni
richiesti, rispetto alle dichiarazioni gia' contenute nella domanda,
concernenti il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, iscrizione
nelle liste elettorali, posizione nei riguardi degli obblighi
militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali.
L'amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i candidati decadono
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, gli interessati possono altresi'
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei
certificati di cui siano gia' in possesso.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta degli interessati e nel caso di comprovato impedimento, non
potra' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso sara' dichiarato rinunciatario.

                              Art. 14.
 
Assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori saranno assunti mediante
stipulazione di contratti individuali di lavoro secondo la disciplina
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'assunzione, nella figura professionale di statistico,
area funzionale C, posizione economica C1, del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
Nella misura percentuale vigente al momento dell'assunzione,
alcuni dei vincitori che saranno assunti in servizio, dovranno
stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno.
L'amministrazione comunichera' ai vincitori del concorso il
numero di coloro che dovra' sottoscrivere il rapporto di lavoro a
tempo parziale.
Il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto del personale dipendente dai
Ministeri, sottoscritti il 16 maggio 1995, il 16 febbraio 1999 e il
12 giugno 2003, con le relative modificazioni ed integrazioni,
nonche' dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 che non siano state espressamente o implicitamente abrogate
dai decreti legislativi n. 29/1993, n. 80/1998, n. 387/1998 e
n. 165/2001 o disapplicate dai citati contratti collettivi nazionali
di lavoro. Il dipendente si impegna, inoltre, ad osservare il «Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»
(decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001)
recepito come allegato 2 al C.C.N.L. sottoscritto il 12 giugno 2003.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
concorsi e assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, via
Arenula n. 70, 00186 Roma.
Il responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto
ufficio III.

                              Art. 16.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Roma, 30 giugno 2003
Il direttore generale: Fontecchia

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