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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX ciclo
- anno accademico 2004/2005

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 6/8/2004
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:04E04425
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n 476: «Norma in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita»;
Visto il decreto rettorale n 512 del 28 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, relativo
all'emanazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
Vista la legge 3 luglio 1998, n 210: «norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n 224: «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 23 marzo 2001 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Cassino;
Viste le delibere del senato accademico e Consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 28 marzo 2003 e 9 aprile 2003
con le quali e' stato modificato l'art. 2 punto 3 lettera b) del
regolamento vigente in materia di dottorato;
Viste le delibere del senato accademico del Consiglio di
amministrazione rispettivamente in data 20 e 29 aprile 2004 con le
quali sono state approvate le richieste di dottorato di ricerca - XX
ciclo per l'A.A. 2004/2005;
Viste le delibere del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, rispettivamente in data 25 giugno e 1° luglio 2004
con le quali sono state finanziate ulteriori tre borse di studio per
i corsi di dottorato di ricerca del XX ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 586 del 19 luglio 2004, relativo
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca presso questa
Universita' per l'anno Accademico 2004/2005 - XX ciclo con il quale
sono stati assunti i conseguenti impegni di spesa;
Viste le comunicazioni dei coordinatori dei corsi di dottorato di
cui all'all'«A» relativamente alla data di svolgimento delle prove
scritte;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XX ciclo, A.A. 2004/2005 - di durata triennale, indicati
nell'accluso elenco (All. «A»), che forma parte integrante del
presente bando.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99 ovvero di laurea
specialistica ovvero di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere. I candidati in possesso di titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato
al quale intendono concorrere, fare esplicita richiesta di
dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso, corredandola di documenti tradotti e legalizzati dalle
ambasciate competenti, secondo le norme vigenti, utili a consentire
al collegio dei docenti le dichiarazioni di equipollenza in parola.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana, secondo lo schema allegato al presente bando (All. «B»),
indirizzate al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi
Cassino-ufficio borse di studio ed esami di Stato via Marconi, 10 -
03043 Cassino, devono essere spedite o consegnate direttamente presso
l'ufficio protocollo dell'Universita', entro trenta giorni, pena
l'esclusione, che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per il rispetto dei termini fara' fede
in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita,
in caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla domanda stessa dovra' essere allegata, a pena di esclusione, una
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri deve essere
indicato un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
(in caso il candidato voglia concorrere per piu' di un corso, dovra'
produrre, pena di esclusione, apposita, singola domanda);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) l'indicazione della o delle lingue straniere su cui il
candidato desidera che sia espletata la prova;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo
altri corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Tutte le predette dichiarazioni devono essere rese anche in senso
negativo, pena la esclusione dalla partecipazione al concorso.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione non riterra' valide le domande pervenute oltre
il termine predetto o non pervenute affatto, ancorche' spedite nei
termini.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nell'ambito delle materie di cui
il dottorato e' denominato.

                               Art. 5.
Per tutti i corsi di dottorato indicati nell'«all. A» la prova
scritta si svolgera' il giorno martedi' 5 ottobre 2004 alle ore 9,30.
Per il dottorato «la tutela dei diritti fondamentali nella
giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali e delle Alte
Corti europee» la prova scritta si svolgera' il giorno venerdi'
15 ottobre 2004 alle ore 9,30. I locali per l'espletamento delle
prove saranno precisati con avviso affisso all'albo del Rettorato
nonche' sul proprio sito: www.unicas.it.> Non si procedera' ad ulteriore convocazione salvo il caso di
modifica di tali date.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che verra' inviata, a coloro
che avranno superato la prova scritta, almeno venti giorni prima
della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in
sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore. Essa sara'
composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo, anche di atenei italiani e stranieri,
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferiscono i corsi, a seguito di sorteggio tra
una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti;
la nomina e' relativa a tre componenti effettivi e a due componenti
supplenti.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' e del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 9.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno
presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i
comunitari e stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione
all'universita';
laurea conseguita con la relativa votazione;
dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di
studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno
inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'Amministrazione
universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo
relativo all'anno di godimento della borsa stessa;
d) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione
della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata al
collegio dei docenti.

                              Art. 10.
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 7.746,86 (15 milioni di lire), verra' conferita nei
limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con le modalita'
stabiliti dalla normativa vigente, una borsa di studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca
I dottorandi vincitori di borse di studio sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi, mentre i dottorandi non vincitori di borsa sono tenuti al
pagamento di Euro 516,46 per ogni anno di frequenza.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo lordo della borsa di studio
e' pari a Euro 11.815,21.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Nel caso i collegi prevedano una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, tale attivita' non deve comprendere la
partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea,
nonche' la supervisione di tesi e la sostituzione di docenti titolari
di insegnamenti o moduli ufficiali.
La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli dell'Universita', ne' deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione dei dottorandi alla ricerca.
La sospensione o l'esclusione dal corso di dottorato viene presa
su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei
risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e
documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione
di durata superiore a 30 giorni, ovvero di esclusione dal corso, non
puo' essere erogata la borsa di studio; le rate di borse di studio
corrisposte dovranno essere restituite con applicazione degli
interessi di legge.
Le borse di dottorato non sono cumulabili con altre borse di
studio.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001
n. 448 in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

                              Art. 11.
Gli atti e i documenti relativi in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
L'inizio dei corsi e' previsto per il 1° novembre 2004.

                              Art. 13.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e' che, previa valutazione della assiduita'
e dello operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che puo' essere ripetuto
una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                              Art. 14.
La commissione giudicatrice per gli esami finali per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal
rettore, su proposta del senato accademico, ed e' composta da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad universita', anche straniere, non partecipanti al
dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture pubbliche e private, anche straniere. Nel
caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi.
Per i dottorati per i quali siano ipotizzabili diversi settori
disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti dai
candidati, il senato accademico propone, per i dottorati per i quali
i coordinatori abbiano indicato sottosettori, piu' commissioni,
ognuna relativa ad un sottosettore.

                              Art. 15.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del
31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' degli studi di Cassino ufficio borse di
studio ed esami di Stato - per le finalita' di gestione del concorso.
Saranno trattati anche dal Servizio ragioneria successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Cassino, titolare del
trattamento.

                              Art. 16.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ne
curera' la pubblicazione.
Cassino, 19 luglio 2004
Il rettore: Vigo

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