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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quattrocentonovanta carabinieri effettivi in ferma quadriennale,
riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate, in
servizio o in congedo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.20 del 13/3/2009 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E001913 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 14/4/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n.1168 (Norme sullo stato
giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
Vista la legge 8 marzo 1975, n.39 (Attribuzione della maggiore
eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e
modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego);
Vista la legge 11 luglio 1978, n.382 (Norme di principio sulla
disciplina militare);
Vista la legge 13 dicembre 1986, n.874 (Norme concernenti i limiti
d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Vista la legge 23 agosto 1988, n.370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed
integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n.217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli
organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli
impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n.332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle
Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana);
Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e, in particolare,
l'articolo 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n.380 (Delega del governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni
in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e
avanzamento del personale femminile delle Forze armate e del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n.380);
Visto il D.P.C.M. 16 marzo 2000, n.112, recante modifiche al
D.P.C.M. 22 luglio 1987, n.411, con cui sono stati fissati, tra gli
altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze
Armate;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n.380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento
all'articolo 2, comma 2);
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297 (Norme in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo
1 della legge 31 marzo 2000, n.78);
Vista la legge 14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n.331) e successive
modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31
luglio 2003, n.236;
Visto l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n.451,
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n.15
(Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n.213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri);
Vista la legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Visto l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.226
(Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore), il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo16, comma 4 della medesima legge, per la copertura dei
posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4,
relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima
lettera b) relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le
modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332, ai quali
partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza
demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000 n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n.246);
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n.275 (Disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215,
e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n.22);
Vista la legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria";
Vista le legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)";
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ravvisata l'opportunita', qualora il numero delle domande venisse
ritenuto non compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di attribuire valore di prova preliminare al previsto
accertamento a carattere culturale e logico-deduttivo, cosi' da
limitare il numero dei concorrenti da ammettere alle succesive fasi
concorsuali;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 490 (quattrocentonovanta) carabinieri effettivi in
ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5
della legge 23 agosto 2004, n.226, in parziale deroga a quanto
previsto dall'articolo 16, comma 4 della medesima legge, ai volontari
delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno completato
senza demerito la ferma breve triennale.
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti, n. 2 (due) sono riservati agli aspiranti che
siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
(«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino
Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego»).
3. I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di concorrenti idonei vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
4. Resta impregiudicata per il Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o
diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero
o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal
caso, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a
dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Al concorso di cui all'articolo 1, possono partecipare i
concorrenti di sesso maschile e femminile che:
a) siano stati arruolati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n.332 e, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, abbiano concluso senza demerito la ferma breve triennale
nelle F.A. (VFB);
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti
di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
e) siano in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio
nell'Arma dei carabinieri, prevista dagli articoli 5, comma 1,
lettera c) e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n.
198, che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri con le
modalita' indicate nell'articolo 12;
f) non siano stati congedati d'autorita' da qualsiasi Forza
armata o Corpo militarmente organizzato dello Stato, per inidoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n.382;
g) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di 1°
grado;
h) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica, di cui al
decreto del Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n.114, emanato
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, e alle direttive tecniche ministeriali citate nelle premesse,
che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri con le modalita'
indicate nell'articolo 10;
i) abbiano una statura non inferiore a:
165 cm, per i concorrenti di sesso maschile;
161 cm, per i concorrenti di sesso femminile;
j) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente
arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato,
per perdita del grado o retrocessione della classe, per condanna
penale per delitti non colposi;
k) non siano stati espulsi dalle Forze armate, da corpi
militarmente organizzati o non siano stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
l) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' per
protratto, insufficiente rendimento in servizio, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n.332;
m) non siano stati condannati per delitto non colposo;
n) non siano imputati per delitto non colposo o sottoposti a
misure di prevenzione;
o) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
p) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta,
richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11
luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda indicato
nell'articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per quelli di cui al
comma 1, lettere a), d), e), g), ed i), fino all'ammissione alla
ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri. Tutti i candidati sono
ammessi alle prove/accertamenti concorsuali con riserva della
verifica del possesso dei requisiti.
3. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre in
qualunque momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso
dei candidati che, ad una verifica anche successiva, risultino in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la
decadenza dalla nomina.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso potra' essere:
presentata on-line sul sito http://www.carabinieri.it/ - area
concorsi, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che
saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande, a stamparle
e a farle sottoscrivere ai concorrenti, all'atto della loro
presentazione alla prova di selezione/preliminare, per la conferma
dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra'
essere modificata all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa
dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua
presentazione;
redatta, in alternativa alla presentazione on-line, su apposito
modello (fac-simile in allegato «A» che costituisce parte integrante
del presente bando), disponibile anche sul sito
http://www.carabinieri.it/, firmata per esteso dal concorrente e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
«Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale di
Tor di Quinto n.119, 00191 Roma». La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso.
Non e' ammessa la presentazione delle domande tramite i
Comandi/Reparti di appartenenza
.
2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente,
una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando del
Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'articolo 4.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,
anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio;
c) il proprio stato civile;
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti, altresi', a segnalare al Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - a mezzo telegramma:
ogni variazione di indirizzo di residenza o recapito presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza (specificando
l'indirizzo ed il recapito telefonico del nuovo Comando/Reparto) o
l'eventuale collocamento in congedo.
Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
f) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la
lingua);
g) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n.752, e successive modificazioni («Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»), la lingua
(italiana o tedesca) nella quale intende sostenere la prova
preliminare/selezione culturale;
h) la posizione giuridica di militare volontario delle Forze
armate che ha completato senza demerito la ferma triennale ai sensi
del D.P.R. 2 settembre 1997, n.332, specificando:
la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
le date di decorrenza giuridica dell'arruolamento e del
collocamento in congedo da volontario in ferma breve triennale ai
sensi della suddetta legge, nonche' la data di decorrenza di un nuovo
arruolamento, la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto
di servizio;
i) il possesso della cittadinanza italiana; in caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
j) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita':
da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato
o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare,
per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio
1978, n.382 ovvero per perdita del grado o retrocessione della
classe, per condanna penale per delitti non colposi;
per protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi
dell'articolo 8 del D.P.R. 2 settembre 1997, n.332 e successive
modificazioni;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento e Concorsi - Viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito;
o) di prestare il proprio consenso alla raccolta e alla
trattazione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di
protezione dei dati personali), nonche' alle procedure di
documentazione secondo le modalita' indicate nell'articolo 22, comma
2 della legge 241/1990 e agli accertamenti previsti dal bando
(compresi quelli psico-fisici) che potranno avere anche forma
fotografica;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato «B», costituente parte integrante del presente
decreto, che, a parita' di punteggio, danno precedenza in
graduatoria.
4. L'errata o mancata indicazione dei dati e' causa di esclusione
dal concorso se, a richiesta del Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, non si
provveda alla necessaria integrazione entro il termine fissato.
Art. 4.
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti, ricevute le copie delle domande di
partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 2,
provvederanno a trasmettere al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento e Concorsi, esclusivamente:
l'elenco riepilogativo dei militari che hanno presentato domanda;
l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da
fac-simile in allegato «C» e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto
nonche' da ciascun candidato per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti, che costituisce parte integrante del presente
decreto, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione
delle domande. Tutta la documentazione dovra' essere recapitata - in
ordine alfabetico - con il mezzo piu' celere, entro e non oltre il
20° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
2. I concorrenti che siano militari in congedo dovranno:
immediatamente richiedere l'estratto della documentazione di
servizio, redatto come da fac-simile di cui al citato allegato «C»,
firmato dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto
Militare/Centro documentale militare competente per territorio o
residenza, nonche' da ciascun candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti;
consegnare lo stesso, pena l'esclusione dal concorso, al Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, all'atto della loro presentazione per lo svolgimento
delle prove di efficienza fisica.
3. I concorrenti che partecipano per la riserva dei posti di cui
all'articolo 1, comma 2, dovranno far pervenire, entro e non oltre il
20° giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle domande,
con raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, idonea documentazione relativa al possesso
dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione/preliminare a carattere culturale e
logico-deduttivo;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', in relazione al
numero delle domande di partecipazione al concorso pervenute, di
considerare l'accertamento di cui al comma 1, lettera a), quale prova
preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui all'articolo 9,
comma 2.
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
previsti dal precedente comma 1, lettere a), qualora venga
considerata quale prova preliminare, b), c) - e d), comporta
l'esclusione dal concorso.
4. Le prove e gli accertamenti previsti dal presente bando avranno
luogo presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale di Tor di Quinto 153,
00191 Roma.
5. Alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, i concorrenti
dovranno presentarsi con carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito
di fotografia, in corso di validita'. All'atto della presentazione
per lo svolgimento della prima prova dovranno altresi' esibire copia
della domanda presentata on-line o della domanda e della ricevuta
della raccomandata con cui la stessa e' stata spedita.
6. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali, lasciati incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti previsti.
Art. 6.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, la
pubblicazione di eventuali variazioni al bando o ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, aventi valore di notifica per tutti i
candidati, le comunicazioni personali avverranno a mezzo lettera
raccomandata, telegramma o e-mail (qualora sia stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).
Art. 7.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2
del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova di selezione/preliminare a
carattere culturale e logico-deduttivo e dei titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
f);
alla formazione, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, della graduatoria stilata ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, nonche' di quella finale di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti,
membro aggiunto,
per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua;
un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica. Durante le
prove sara' garantita l'assistenza di personale medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal
seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal
seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro;
un ufficiale, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 9.
Prova di selezione/ preliminare a carattere culturale e
logico-deduttivo
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti, che potra' essere
accertata anche successivamente, saranno sottoposti ad una prova di
selezione a carattere culturale e logico-deduttivo. Detta prova,
della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella
somministrazione di un questionario comprendente 100 (cento) quesiti
a risposta multipla predeterminata, intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di storia, di
educazione civica, di geografia, di informatica e di matematica,
nonche' la capacita' logica e di ragionamento dei concorrenti. Il
relativo punteggio sara' espresso in centesimi.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del presente bando, l'accertamento di cui al precedente comma avra'
valore di prova preliminare, pertanto il punteggio conseguito sara'
utile alla formazione di una graduatoria intesa ad individuare i
primi 4000 (quattromila) concorrenti e parimerito da ammettere alle
successive fasi concorsuali e concorrera' alla formazione della
graduatoria finale di merito secondo quanto prescritto nel successivo
articolo 14.
Se il numero delle domande di partecipazione al concorso non
configurera' le condizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 2,
il punteggio della prova concorrera' esclusivamente alla formazione
della graduatoria finale di merito.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 21 aprile 2009
sara' specificata la valenza attribuita alla prova di selezione, il
calendario di convocazione nonche' le modalita' di presentazione e la
sede di svolgimento della prova di selezione/preliminare. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale potra' essere comunicato il rinvio ad una
data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere
di verificare nella Gazzetta Ufficiale sopracitata eventuali
variazioni o ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario di
convocazione, le modalita' di presentazione e la sede di svolgimento
della prova di selezione potranno anche essere consultati sul sito
www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova di
selezione/preliminare saranno esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Anche nel caso in cui la prova venga svolta in piu'
sessioni non sara' consentita la presentazione di richieste di
modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze,
opportunamente motivate (da inviare a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912) che rivestano il carattere di eccezionalita', saranno
valutate in relazione alla compatibilita' con le esigenze
organizzative della prova stessa. La risposta alle predette istanze
sara' fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, di valutazione
e di correzione della prova di selezione/preliminare a carattere
culturale e logico-deduttivo da effettuarsi a cura della Commissione
esaminatrice di cui all'art.8, comma 1, lett. a), saranno osservate
le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del
Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto
applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 22 maggio
2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio,
sara' dato avviso della modalita' di consultazione nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, dell'esito della prova
di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo e
del calendario di convocazione, presso il Comando Generale dell'Arma
dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dei
candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti sanitari e attitudinali. Solo detta comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. Tutti i concorrenti che hanno sostenuto la prova culturale di
cui all'articolo art.9, comma 1, o solo quelli ammessi alle
successive prove concorsuali ai sensi dell'art.9, comma 2 nel caso in
cui tale accertamento abbia valore di prova preliminare, saranno
convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con
le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5, per sostenere le
prove di efficienza fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b).
2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e
Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione,
che potra' essere disposta solo se compatibile con la data di
formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 14,
avverra' a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica in tenuta ginnica e portando al seguito:
un documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' di
una copia fotostatica dello stesso;
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di
referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette
prove;
idoneo abbigliamento antipioggia.
I concorrenti di sesso femminile, al solo fine dell'effettuazione
in piena sicurezza degli esercizi di cui al comma 6 e per le
finalita' di cui all'articolo 11, comma 13, dovranno esibire il
referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su
sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza le
concorrenti non potranno essere sottoposte in alcun modo alle prove
di efficienza fisica.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio
obbligatorio;
piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
salto in alto (120 centimetri, un tentativo) - esercizio
facoltativo;
trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio
facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso maschile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio
obbligatorio;
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
salto in alto (100 centimetri, un tentativo) - esercizio
facoltativo;
trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio
facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente nei commi 5 e 6, determinera' giudizio di non
idoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 8,
comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti/prove e l'esclusione dal concorso. Il superamento degli
esercizi facoltativi determinera' l'attribuzione di un punteggio
secondo le modalita' indicate nel gia' citato allegato
“D” al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2.
Tale allegato “D” contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di infortunio verificatosi prima e/o durante l'effettuazione degli
esercizi.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, presso il Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), volti alla verifica del
possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita'
di carabiniere.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della sanita' militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite nel
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e
Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale
riconvocazione si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo
10, comma 3, del presente decreto.
4. All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
a) esibire:
referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica
o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici e referto attestante l'esito di test di
gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione (per le concorrenti di
sesso femminile);
b) produrre, ai fini dell'effettuazione delle indagini
radiologiche, la dichiarazione di consenso, in carta semplice,
conforme all'allegato «E» al presente decreto.
5. I concorrenti affetti da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di deficit di G6PD, eventuali pregresse
manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi', essere conforme all'allegato «F», che costituisce parte
integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari. I medesimi concorrenti affetti da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), che siano stati giudicati
idonei agli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in
conformita' all'allegato «G», che costituisce parte integrante del
presente decreto.
6. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo con acutezza della vista uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle
matassine colorate.
Tra gli interventi di chirurgia refrattiva e' ammessa
esclusivamente la tecnica PRK.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita antropometrica - anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica;
f) colloquio psichiatrico;
g) visita ortopedica;
h) analisi completa delle urine, compresa la ricerca dei
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
i) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PD (metodo quantitativo).
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad
accertamento ginecologico. La commissione potra' comunque disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
8. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 6.
9. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al comma
10;
«non idoneo» con l'indicazione del motivo.
10. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 6, cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
=====================================================================
PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU
=====================================================================
1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2
11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano
l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a «2» per
l'apparato psichico e «3» per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti dal bando;
positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
Costituiscono altresi' motivo di non idoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura,
compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.
12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
13. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione
non potra' in alcun modo procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo
3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.
114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito di cui all'articolo 14, dovranno essere state
giudicate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena
l'immediata esclusione; lo stesso dicasi per coloro nei confronti
delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari di cui all'articolo 11, saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), ad
accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere
effettivo, di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6,
del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 198. Tali accertamenti
saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza
di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro
il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione
probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si
osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del
presente decreto.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non
idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti
che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti
attitudinali di cui all'articolo 12, posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3,
comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato
«C».
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di
30/100i, secondo le modalita' di seguito indicate:
a. periodi di servizio quale volontario in ferma breve (VFB),
fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
fino a due anni di servizio (oltre la ferma breve triennale):
punti 1;
superiore a due anni di servizio (oltre la ferma breve
triennale): punti 2;
b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori area,
fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti:
sino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
superiore a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
3.
Non saranno ritenuti utili ai fini valutativi i periodi riferiti
a missioni effettuate in territorio nazionale;
c. ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3
punti, cosi' ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da «mancata
redazione» dovra' essere valutato il documento immediatamente
precedente;
d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti:
2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
1,30 per la croce di guerra al valor militare;
1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
1 per l'encomio solenne;
0,50 per l'encomio o elogio;
e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello piu'
elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
diploma di laurea e/o laurea magistrale (o titoli equipollenti):
punti 2;
diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta
l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 16 punti. Per
la verifica del titolo dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la
commissione di cui all'articolo 8, comma 1, sottoporra' i candidati
madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in
centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in
entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per
la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14:
da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
da 80,01 a 90,00/100: 12 punti;
da 90,01 a 100/100: 16 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui
sopra saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dei carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non
intendessero sostenere il predetto accertamento non sara'
riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
g. conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti:
4 punti se riferita a due o piu' lingue;
1 punto se riferita, invece, ad una sola lingua.
Detto punteggio non sara' attribuito negli stessi casi previsti
dalla precedente lettera f;
h. brevetto di paracadutismo militare: 1,50 punti.
Art. 14.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a) formera' la graduatoria finale di merito sommando, per
ciascun concorrente giudicato idoneo, il punteggio riportato:
a) nella prova di selezione/preliminare a carattere culturale e
logico-deduttivo;
b) nelle prove di efficienza fisica;
c) nella valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. In
tale provvedimento si terra' conto delle riserve di posti indicate
nell'articolo 1, comma 2. I posti eventualmente non ricoperti dai
riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie
di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito
del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito
si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria, le
vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato “B” al presente decreto.
Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso
disponibile nel sito http://www.carabinieri.it/ e presso il Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i reparti di
istruzione di assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo
1, comma 2. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo
l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante
i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. La convocazione dei vincitori presso il reparto di istruzione
di assegnazione sara' effettuata a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento o telegramma o e-mail (qualora sia stato
indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).
Art. 15.
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione,secondo lo schema in
allegato «H» dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) estratto dell'atto di nascita;
e) certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare- in busta
chiusa - all'atto della presentazione, copia conforme del foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 7, comma
2.
Art. 16.
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette
Scuole.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio Sanitario per verificare
il mantenimento della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita'
o temporanea non idoneita', che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di
cui all'articolo 14 comma 4, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, entro i cinque giorni precedenti.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al comma
3, alle interessate sara' notificato il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare
incondizionato e, pertanto, saranno escluse dal concorso e sostituite
nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 con altri candidati
idonei.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all'articolo 14, comma 4. La Scuola di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
6. I candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria
utile e dichiarati vincitori del concorso, previo verifica del
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica con le modalita' di cui al
comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei
carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il
servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi verranno assunti in
forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo
incorporamento.
7. Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento,
previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel ruolo Appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi
giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le
modalita' all'epoca vigenti.
Art. 17.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti, e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non
sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga
espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della
prova di selezione/preliminare a carattere culturale e
logico-deduttivo e degli accertamenti attitudinali. Per le prove di
efficienza fisica e gli accertamenti sanitari indosseranno la tuta
ginnica. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell'Amministrazione militare.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2009
Gen. C.A.: Siazzu
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