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MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Concorso pubblico, mediante quiz preselettivi e successivi colloqui,
per il reclutamento di cinquanta operatori tecnici del settore della
prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo
sanitario, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata
triennale, presso gli uffici centrali e periferici nel Ministero
della salute.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 16/12/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E08151 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/1/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2005, n. 279,
concernente misure urgenti per fronteggiare l'influenza aviaria ed in
particolare l'art. 1, comma 4, lettera b) che autorizza il Ministero
della salute ad indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e
relativi colloqui per il reclutamento, con contratto a tempo
determinato di durata triennale di cinquanta operatori tecnici del
settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del
controllo sanitario;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti propri dell'operatore
tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della
vigilanza e del controllo sanitario, che esigono il pieno possesso
del requisito della vista;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 della
medesima legge ai portatori di handicap candidati ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed, in particolare
l'art. 22, come sostituito dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1965,
n. 1367, che attribuisce alle guardie di sanita' del Ministero della
sanita' - ora operatori tecnici del settore della prevenzione,
dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario per
effetto della ridefinizione dei profili professionali avvenuta
tramite il contratto collettivo integrativo di amministrazione del
26 ottobre 2000, funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria,
nell'esercizio delle incombenze relative al servizio di vigilanza
igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito
del possesso della cittadinanza italiana;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi e le successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato,
concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di
legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997,
n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997, concernente il
regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di
competenza del Ministero della sanita' sottratti al diritto di
accesso;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
concernente «attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
ministeri ed in particolare il contratto integrativo del CCNL del
personale del medesimo comparto stipulato il 16 febbraio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
della salute ed il conseguente decreto ministeriale 12 settembre 2003
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003 e
n. 256 del 4 novembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico da espletare mediante quiz
preselettivi e successivi colloqui, per il reclutamento, con
contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta
operatori tecnici del settore della prevenzione, dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo sanitario presso il Ministero della
salute.
2. I vincitori saranno assegnati agli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute in relazione alle esigenze di
servizio esistenti al momento dell'assunzione, secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) iscrizione nelle liste elettorali;
d) godimento dei diritti politici;
e) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. A tal
fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente; l'idoneita' deve sussistere alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
f) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo (i non vedenti sono esclusi per i motivi citati in premessa).
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che
a) siano stati destituiti o dispensati o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o
licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
c) abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale.
3. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,
in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 3.
Presentazione delle domande termini e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente
o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute,
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti, piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta su di essa dal servizio postale
accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. Il
ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
3. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e'
stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio I del
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti, piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma, che
rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle
istanze di ammissione avverra' nei giorni e negli orari di seguito
indicati: lunedi' venerdi' ore 9:00 - 14:00.
4. Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
5. I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: GSAN.
6. Nella domanda di partecipazione, preferibilmente
dattiloscritta - di cui all'unito fac-simile (allegato A), i
candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed un recapito preferibilmente di telefonia fissa. Il
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio I
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute le eventuali
variazioni del proprio recapito;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti
ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
dell'anno e della scuola in cui e' stato conseguito. Coloro che
abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli
estremi del relativo provvedimento di riconoscimento;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato al quale il concorso si riferisce;
h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco
e spagnolo, la cui conoscenza sara' accertata nel corso del colloquio
previsto dal presente decreto;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazione e
integrazioni ( allegato B), specificando eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa
documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria definitiva;
o) la disponibilita' a raggiungere la sede di servizio
assegnata ed a permanervi per il periodo di durata del contratto.
7. Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle mansioni proprie del profilo, deve indicare nella domanda la
propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. Il candidato
dovra', altresi', allegare una certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al
tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali
occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire agli interessati una regolare
partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi nella sopra
indicata condizione e' tenuto a contattare, successivamente alla
pubblicazione del diario delle prove d'esame, i seguenti numeri
telefonici: 06/59946680 06/59946570.
8. Non saranno prese in considerazione le domande prive di firma.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata.
10. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, anche
a procedimento concorsuale ultimato, l'esclusione dei concorrenti per
difetto dei prescritti requisiti.
11. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
suddetta domanda di ammissione hanno altresi' valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo provvedimento sara' costituita ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
Art. 5.
Prove d'esame
1. La prova preselettiva, consiste in una serie di quiz a
risposta multipla sulle materie indicate nel successivo art. 6
secondo le modalita' che saranno stabilite dalla commissione
esaminatrice. Saranno ammessi al colloquio i candidati che effettuata
la preselezione risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
centocinquanta posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati
aventi il medesimo punteggio del candidato collocato al
centocinquantesimo posto. Per l'espletamento della preselezione
l'amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate
gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
2. Il calendario ed il luogo ove si svolgera' la prova
preselettiva saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - del 3 febbraio 2006.
3. L'assenza del candidato a detta prova, quale ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
4. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione dal concorso, senza altro preavviso o invito.
5. Durante la prova scritta non e' possibile portare con se' e
consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra pubblicazione.
6. Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione
almeno venti giorni prima della data fissata per l'effettuazione del
colloquio stesso.
7. Il colloquio si svolgera' presso il Ministero della salute o
altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico e vertera' sulle
materie di cui al successivo art. 6. Al termine di ogni seduta la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella
sede in cui si svolgeranno i colloqui stessi.
8. Per sostenere la prova preselettiva ed il colloquio i
candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento, in corso di validita'. Qualora l'interessato sia in
possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in
corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in
esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento stesso non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
9. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre in
qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso, con provvedimento
motivato, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 6.
Programma degli esami
1. Il concorso consiste in una prova preselettiva ed in un
colloquio.
La prova preselettiva vertera' sulle seguenti materie:
a) nozioni di igiene degli alimenti con particolare riferimento
alla principale normativa che regola il settore della tutela igienico
sanitaria degli alimenti e delle bevande;
b) nozioni di sanita' pubblica veterinaria e sanita' animale;
c) nozioni sulle principali tecniche di controllo degli animali
e ispezione dei prodotti di origine animale e sul benessere animale;
d) nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali
malattie infettive, con particolare riguardo alla profilassi
internazionale;
e) nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali
malattie animali con particolare riferimento a quelle trasmissibili
all'uomo;
f) regolamento sanitario internazionale e nozioni di profilassi
internazionale umana e animale.
Il colloquio vertera' sulle seguenti materie:
a) nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali
malattie animali con particolare riferimento a quelle trasmissibili
all'uomo;
b) vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande;
c) nozioni di igiene zootecnica e alimentare;
d) regolamento sanitario internazionale e nozioni di profilassi
internazionale umana e animale;
e) organizzazione sanitaria dello Stato italiano, con
particolare riguardo alle strutture centrali e periferiche del
Ministero della salute;
f) istituzioni comunitarie ed atti giuridici delle stesse,
organizzazioni sanitarie internazionali;
g) elementi di diritto penale, con particolare riguardo agli
illeciti alimentari.
2. Nell'ambito del colloquio sara' valutata la conoscenza
mediante conversazione, lettura e traduzione di un brano, della
lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo,
nonche' la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. La votazione del colloquio sara' espressa in trentesimi. Il
colloquio si intendera' superato se il candidato avra' riportato un
punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.
Art. 7.
Presentazione dei titoli di preferenza a parita' di merito
1. I candidati che, superato il colloquio, intendano far valere
eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni,
dovranno far pervenire al Ministero della salute, Dipartimento per la
sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti, piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
gli stessi hanno sostenuto il colloquio, la documentazione, in carta
semplice, attestante il possesso dei suddetti titoli di preferenza, a
parita' di merito, previsti dalla citata normativa, purche' gia'
dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'unito schema (allegato C). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico.
3. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
4. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76 del medesimo testo unico, in caso di
dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci.
6. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 8.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
1. Espletati i colloqui, la commissione esaminatrice formula la
graduatoria di merito sulla base del voto riportato nel colloquio da
ciascun candidato. In caso di parita' di punteggio si applicano le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale,
formulata sulla base del punteggio riportato nel colloquio e tenuto
conto dei titoli che danno luogo a preferenza.
3. La graduatoria cosi' formata e' approvata con decreto del
direttore del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti e successivamente pubblicata
nel bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Dalla data
di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per eventuali impugnative.
Art. 9.
Accertamento del possesso dei requisiti
per la costituzione del rapporto di lavoro
1. I vincitori del concorso saranno invitati a presentare o a far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine che verra' loro comunicato, certificato medico, rilasciato da
un medico dell'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'attivita' lavorativa
al quale il concorso si riferisce.
2. Per i vincitori del concorso che siano invalidi di guerra,
invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per
servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per i
riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla
A.U.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere un'esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', delle condizioni
attuali risultanti dall'esame obiettivo, nonche' la dichiarazione che
gli stessi non possano riuscire di pregiudizio alla salute, alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle
funzioni relative all'attivita' lavorativa per la quale hanno
concorso.
3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio. L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
4. Nello stesso termine fissato dall'amministrazione, i candidati
vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di
studio posseduto, assenza o presenza di condanne penali e/o di
eventuali procedimenti pendenti. A tale scopo puo' essere utilizzato
l'allegato «C» al presente decreto. Si osservano le disposizioni in
materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente
art. 7.
5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei
requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve
dichiarare in calce ai documenti che le informazioni contenute nei
certificati stessi non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione
non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.
Art. 10.
Assunzione dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
un contratto individuale di lavoro con il profilo di operatore
tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della
vigilanza e del controllo sanitario a norma delle disposizioni
vigenti al momento dell'assunzione e saranno sottoposti ad un periodo
di prova di quattro settimane.
2. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in
servizio.
3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto
la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In
caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per il rapporto di lavoro presso il Ministero della salute.
Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta
salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso il
Ministero della salute, Dipartimento per la sanita' veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti per le finalita' di gestione
del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali
ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute, Dipartimento per
la sanita' veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della salute. Il
responsabile del trattamento dei dati e' il dott. Romano Marabelli.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 12 dicembre 2005
Il capo dipartimento: Marabelli
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it./
professioni/concorsi.jsp
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