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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di complessivi dieci posti di professore associato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:099E6470
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:12/9/1999
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli artt. 2
e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
concernente i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le
disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
di reclutamento del personale sopra indicato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19,
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 rettificato con
decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1999, concernente il trattamento economico del personale
docente;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione nella
seduta del 24 luglio 1997 con la quale sono state approvate le
procedure connesse all'attribuzione alle facolta' delle risorse
finalizzate al reclutamento di personale docente;
Viste le delibere delle facolta' di economia, medicina e chirurgia
e scienze matematiche, fisiche e naturali e le esigenze
didattico-scientifiche evidenziate nelle stesse;
Visto l'orientamento emerso nel senato accademico del 13 luglio
1999 nonche' le deliberazioni del senato accademico e del consiglio
di amministrazione rispettivamente in data 26 luglio 1999 e 27 luglio
1999;
Vista la disponibilita' finanziaria risultante nel bilancio di
ateneo derivante dalle deliberazioni degli organi di governo citate,
assunte nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 51,
comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
1. Sono indette n. 10 procedure di valutazione comparativa, (di
seguito indicate con il termine "procedura/e"), per la copertura di
complessivi dieci posti di professore associato presso l'Universita'
degli studi di Genova per le facolta' ed i settori
scientifico-disciplinari specificati nell'allegato A, che fa parte
integrante del presente bando. Nel medesimo allegato sono altresi'
indicate, per ciascuna procedura, la tipologia di impegno scientifico
e didattico richiesto, correlato alle esigenze delle facolta', il
programma della prova didattica, nonche' l'eventuale numero massimo
di pubblicazioni valutabili.
2. Il candidato che intenda concorrere a piu' di una procedura deve
presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli
eventuali titoli e pubblicazioni.
3. Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la
partecipazione a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata per
prima nella domanda stessa.
4. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori
scientifico-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale 26
febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 marzo 1999,
rettificato con decreto ministeriale 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999.
5. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione e cause di esclusione
1. La partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 e' libera,
senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di
studio posseduti.
2. Non possono, tuttavia, partecipare alle procedure:
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i professori ordinari inquadrati nello stesso settore
scientifico disciplinare per il quale e' indetta la procedura;
e) coloro che non abbiano rispettato o non rispettino l'obbligo
previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni
candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad
un numero di valutazioni comparative non superiore a 5 presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta".
3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla procedura.
4. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore,
l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua
italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta e decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica Italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al magnifico rettore
dell'universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente
bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi, 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http:
//www.unige.it. In caso di utilizzazione dell'indirizzo telematico il
candidato compila il modulo della domanda in tutte le sue parti e ne
stampa una copia in carta semplice che, debitamente sottoscritta puo'
consegnare a mano al predetto servizio. A tal fine non fara' fede la
data di compilazione per via telematica, bensi' la ricevuta
rilasciata dal servizio sopra citato.
4. La domanda, puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
"B" - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale.
6. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la
facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende
essere ammesso alla procedura.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte a questa universita' oltre il termine sopra
indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure indette con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata con tassa a carico del destinatario.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
c) di non essere professore ordinario inquadrato nello stesso
settore scientifico disciplinare per il quale formula la domanda;
d) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390
come indicato all'art. 2, comma 2, lettera e) del presente bando;
e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino
straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
g) se cittadino italiano l'attuale posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
h) se cittadino straniero di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere c), d), e), f) comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta
elettronica, se posseduto, nonche' quello che il candidato elegge ai
fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve
essere tempestivamente comunicata al servizio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
12. I candidati portatori di handicap, beneficiari delle
disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
allo svolgimento delle prove d'esame.
13. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 dai candidati aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalle norme citate.
14. I candidati devono allegare alla domanda:
a) fotocopia di un documento di identita';
b) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica (in
duplice copia e debitamente sottoscritto);
c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in
un'unica copia e relativo elenco (in duplice copia e debitamente
sottoscritto);
d) elenco delle pubblicazioni, se le stesse non vengono trasmesse
unitamente alla domanda (in duplice copia e debitamente
sottoscritto).
15. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art.
4.
16. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per
ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
17. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998
(modulo C allegato). Per la presentazione delle pubblicazioni si
rimanda al successivo art. 4.
18. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I
cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
19. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.
20. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,
altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
21. Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione, in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
23. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
24. La domanda di ammissione e' computata nel numero delle 5 di cui
all'art. 2, lettera e) del presente bando, anche in presenza di
successiva rinuncia inoltrata dopo il termine di scadenza previsto
dai commi 1 e 2 del presente articolo. Da tale computo e', invece,
esclusa la domanda per la quale intervenga rinuncia entro il predetto
termine.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente
dalla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro il
termine perentorio previsto all'art. 3 del presente bando, a pena di
non valutazione. In tal caso le stesse devono essere trasmesse con
plico raccomandato o consegnate a mano all'indirizzo di cui al
predetto art. 3 corredate da elenco firmato e identico a quello
allegato alla domanda di partecipazione. Sul plico dev'essere
riportata la dicitura: "Pubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa per posti di professore associato - Settore
scientifico-disciplinare: ............. - facolta': ............. "
nonche' il mittente.
2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
4. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una
delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e
spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia
dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto
dalle norme vigenti in materia.
5. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche e'
ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od
in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura, anche se
diverse da quelle indicate nel precedente comma.
6. E' facolta' del candidato inviare anche copia delle
pubblicazioni, gia' trasmesse all'Universita' degli studi di Genova,
a ciascun componente della commissione giudicatrice, entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni il
candidato dovra' allegare elenco identico a quello gia' trasmesso
all'Universita' degli studi di Genova.

                               Art. 5.
Nomina della commissione giudicatrice
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del
Rettore e sono composte da cinque membri, di cui uno designato dal
Consiglio di facolta' e quattro elettivi, ai sensi e con le modalita'
procedurali previste dall'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
2. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla
data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
4. La sostituzione del componente designato avviene con le medesime
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
5. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli e prove
1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni scientifiche.
2. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche si svolgono le prove, che hanno luogo a Genova e
consistono in una prova didattica e nella discussione sui titoli
scientifici presentati.
3. Gli argomenti della prova didattica sono indicati nell'allegato
A.
4. Il diario della prova didattica prevista per ogni procedura e
della discussione sui titoli scientifici, con l'indicazione della
sede in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di venti giorni prima dello svolgimento delle stesse.
5. La prova e' pubblica.
6. Per essere ammessi a sostenere la prova didattica i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Adempimenti della commissione giudicatrice.
7. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998 le commissioni giudicatrici, per
procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano
i criteri di massima e li consegnano senza indugio al responsabile
del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
8. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione
i seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
9. A tal fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare,
specificamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
11. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
12. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei per ciascun posto.
13. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione e'
regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
14. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Accertamento degli atti concorsuali.
15. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
16. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni
dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone
comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia,
entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
17. La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con
annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 7.
Adempimenti della facolta'
1. Il rettore trasmette il decreto di accertamento della
regolarita' degli atti alla facolta' che ha richiesto il posto per
gli adempimenti successivi previsti dall'art. 4, comma 3 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.

                               Art. 8.
Nomina
1. La nomina del candidato idoneo proposto dal Consiglio di
facolta' decorre dal 1 novembre di ciascun anno e il relativo decreto
non puo' essere emanato prima che la disponibilita' delle relative
risorse sia confermata con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il docente nominato e' invitato, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti, e sara' nominato professore
straordinario con diritto al trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni.
3. In caso di rinuncia il docente nominato perde il titolo alla
nomina in ruolo anche da parte di altri atenei.
4. Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.
5. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo il professore
straordinario sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di
una commissione nazionale che valutera' l'attivita' scientifica e
didattica svolta nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del Consiglio di facolta'.
6. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento
economico.
7. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti
1. Il docente nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni valide a
titolo definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio
ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, i
documenti sotto elencati, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli artt. da 60 a 65,
titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi resi
ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b),
c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa universita';
d) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che
si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
2. A norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
posizione di personale statale di ruolo con l'indicazione della
retribuzione goduta;
b) certificato in bollo attestante la sana e robusta costituzione
di cui al precedente comma 1, lettera d) sopra indicato.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2,
lettera a) e' redatta su apposito modulo predisposto da questa
universita'.
4. Il documento di cui al precedente comma 2, lettera b) deve
essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione
dell'invito a presentare il documento stesso.
5. Il cittadino extracomunitario deve presentare nel termine di
trenta giorni sopracitato i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato
anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali
in Italia;
d) certificato in bollo attestante la sana e robusta costituzione
di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.
6. I documenti di cui al precedente comma 5, lettere b), c), d) e)
devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito della procedura.
7. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
8. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Qualora il candidato presenti certificati rilasciati dai
competenti uffici della Repubblica Italiana, in luogo delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative previste dal
presente bando, gli stessi debbono essere conformi alle vigenti
disposizioni in materia di bollo.
10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
11. Il docente nominato sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di
decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione, servizio organico, reclutamento e mobilita', e
trattati in conformita' alle previsioni normative di cui alla legge
n. 210/1998 ed al decreto del Presidente della Repubblica 390/1998,
per le finalita' correlate alla procedura e al rapporto di lavoro
instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato nominato.

                              Art. 11.
Restituzione della documentazione
1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi
dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro
carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara'
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze, senza alcuna responsabilita'.
2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente
delle commissioni giudicatrici non verranno restituite.

                              Art. 12.
Pubblicita'
1. Il presente bando viene inviato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - e sara' successivamente
disponibile anche al seguente indirizzo telematico: http:
//www.unige.it>

                              Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nonche', per quanto compatibili,
la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso
agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Genova, 30 luglio 1999
Il rettore: Pontremoli
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