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UNIVERSITA' DI LECCE
Concorso per l'anno accademico 1999-2000 a trentacinque borse di
studio per la incentivazione e la razionalizzazione della frequenza
universitaria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.44 del 6/6/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI LECCE |
Località: | - |
Codice atto: | 000E5183 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/7/2000 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 17 della legge 390/1991;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 18, concernente
borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Vista la deliberazione del senato accademico n. 46 del
1o febbraio 1999 con cui veniva approvato, in linea di massima, il
regolamento per l'assegnazione delle suddette borse di studio;
Visto il decreto rettorale n. 406 del 17 febbraio 1999, con cui
venivano approvate le successive modifiche apportate al sopra citato
regolamento;
Vista la deliberazione del senato accademico n. 101 del
7 aprile 2000 con cui veniva approvata l'attivazione, per l'anno
accademico 1999/2000, di n. 35 borse di studio per la
razionalizzazione e l'incentivazione degli studi universitari (prima
annualita');
Considerato che e' necessario procedere alla deroga del
regolamento sopra citato nella parte relativa all'erogazione delle
borse di studio in questione, in quanto i tempi di emanazione del
presente bando non consentono il rispetto delle modalita' di
pagamento delle somme spettanti ai vincitori, cosi come specificato
nell'art. 10 del citato regolamento e che, proprio per questo motivo,
e' opportuno prevedere il pagamento di una prima rata all'atto del
conferimento delle borse e una seconda dopo l'eventuale verifica dei
requisiti posseduti dallo studente a cura del competente ufficio
dell'amministrazione (30 novembre p.v.);
Visto l'art. 19 dello statuto;
Decreta:
In conformita' alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre
1991 n. 390 art. 17 "norme sul diritto agli studi universitari", dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 art.
1 "uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e
dal decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 218 "borse di studio
finalizzate all'incentivazione", l'Universita' di Lecce bandisce n.
trentacinque borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria per anno accademico
1999/2000;
Art. 1.
Borse d'incentivazione alle iscrizioni
1.1 Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e
razionalizzazione della frequenza universitaria sono di durata
annuale e sono rinnovabili per un numero di anni pari all'intera
durata legale del corso di studio piu' uno;
1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in:
L. 2.000.000 per studenti "in sede";
L. 3.000.000 per studenti "pendolari";
L. 4.000.000 per studenti "fuori sede".
1.3 Definizione di studente "in sede", "fuori sede", "pendolare":
a) sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune
di Lecce e nei comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano,
Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San
Cesareo di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi,
Vernole;
b) sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in
tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto
alloggio presso le strutture dell' EDISU o comprovino con contratto
di affitto, debitamente registrato, di essere domiciliati presso il
comune sede dell'Ateneo;
c) sono considerati "pendolari" gli studenti, residenti in
tutti gli altri comuni, privi del contratto di affitto o non
vincitori del posto alloggio presso l'EDISU.
Art. 2.
Requisiti di ammissione al concorso
2.1 Possono partecipare al concorso gli studenti che si siano
immatricolati nell'anno accademico 1999/2000 ai corsi di studio
attivati presso l'Universita' degli studi di Lecce e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso di un diploma di maturita' conseguito con votazione
non inferiore a 70/100 o 42/60 da non oltre due anni scolastici; a
tal fine, non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile eventualmente gia' prestato;
2. appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della
condizione economica riparametrato (ICER), calcolato per un nucleo
familiare convenzionale di tre persone, non superiore al limite di L.
46.589.000 (tabella n. 01) e con un indicatore di condizione
patrimoniale inferiore a L. 13.884.000 (tabella n. 02);
3. aver prodotto all'atto di presentazione della domanda
l'autocertificazione contenente i dati sulla condizione economica del
nucleo familiare convenzionale.
2.2 Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita'
statali: gli studenti cittadini dei paesi membri della Unione
europea, gli studenti stranieri di paesi con i quali esistono
trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocita': Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e
Grecia purche' in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini
italiani.
2.3 Sono esclusi gli studenti che siano in possesso di diploma di
laurea o di diploma universitario.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
3.1 Le domande di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice (su apposito modello prestampato) e indirizzata al Magnifico
Rettore, dovranno essere presentate entro trenta giorni a partire da
quello successivo alla dubblicazione del bando del concorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Republica italiana, allo sportello
dell'ufficio diritto allo studio settore esonero tasse (presso
l'edificio Principe Umberto, di fronte al bar) o fatte pervenire a
mezzo raccomandata con a/r, Universita' degli studi di Lecce -
ufficio diritto allo studio - viale Gallipoli, n. 49 - 73100 Lecce.
Per il rispetto del predetto termine, nei casi di invio delle domande
a mezzo raccomandata a/r, fara' fede la data dell'ufficio postale
accettante.
3.2 Nella domanda il candidato dovra', altresi', dichiarare con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare
di leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche' l'istituto
scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione (i
cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e quello massimo conseguibile nel paese di residenza);
g) l'ammontare dell'indicatore della condizione economica
riparametrato (ICER) dichiarato con autocertificazione all'atto di
presentazione della domanda;
h) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo
di handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
i) l'eventuale qualita' di studente universitario di altri
componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a ventisette
anni, con specificazione dell'Universita' e del corso a cui sono
iscritti;
j) di essere a conoscenza che la borsa di studio in questione
non potra' essere cumulata con le borse assegnate dalle regioni ai
sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
3.3 Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno
valore di autocertificazione e costituiscono la corrispondente
documentazione in via definitiva. L'amministrazione, pertanto, non
richiedera' successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:
a) certificato attestante il tipo e il grado di invalidita';
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella
quale il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio
di cui all'art. 8 della legge 390/1991;
c) certificato di iscrizione a corsi universitari di altri
componenti il nucleo familiare. Gli studenti dovranno produrre la
documentazione definitiva entro il termine di quindici giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione.
3.4 I candidati stranieri sono tenuti a presentare la
documentazione originale rilasciata dalle competenti autorita' del
luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per
territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel
presente regolamento ai fini della partecipazione al concorso. Tale
legalizzazione sara' ritenuta quale conferma della veridicita' di
quanto dichiarato dal candidato, in particolare riguardo al punto (f)
del precedente comma 3.2.
3.5 Le domande che non risultassero in regola con quanto
stabilito dal presente regolamento non verranno prese in
considerazione e rimarranno inevase senza obbligo alcuno, da parte
dell'amministrazione, di comunicare agli interessati l'esclusione dal
concorso.
3.6 Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della
domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto economico,
trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli
studi, variazione di residenza, ecc.).
3.7 L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
Autocertificazione - controlli
4.1 L'Universita' controlla la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie, anche con controlli a campione.
4.2 Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia
stato dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuato il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
4.3 A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' di
Lecce segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.
Art. 5.
Criteri di formulazione delle graduatorie
5.1 Le borse di studio di cui al presente regolamento sono
conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto sulla base di
un'unica graduatoria degli idonei senza alcuna differenziazione per
facolta' e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base
dell'indicatore della condizione economica (decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 art. 2 comma 3).
5.2 A parita' di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata dal merito;
5.3 A parita' di reddito e di merito la precedenza in graduatoria
e' determinata dalla residenza, (si predilige lo studente con
residenza piu' lontana dalla sede universitaria).
5.4 In caso di ulteriore parita', la precedenza e' determinata
dalla appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralita' di
studenti universitari.
5.5 Il Rettore, con proprio decreto, approva le graduatorie che
saranno esposte all'albo ufficiale dell'ateneo ed ivi rimarranno
affisse per dieci giorni. Entro tale termine, avverso le graduatorie,
e ammesso il ricorso al Rettore che si pronuncera' entro trenta
giorni.
Art. 6.
Conferimento delle borse
6.1 Le borse di studio verranno conferite con decreto rettorale
ai concorrenti che risultino vincitori in base al posto ottenuto in
graduatoria e che risultino effettivamente immatricolati al corso di
studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
6.2 Il provvedimento di cui al precedente comma e' emanato a
conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di
acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.
6.3 Il responsabile del presente procedimento e' il dott. Pietro
Tommaso Filieri - tel. 0832/336597. Tutte le informazioni relative al
presente bando di concorso dovranno essere richieste all'apposito
sportello dell'ufficio diritto allo studio - settore esonero tasse
negli orari di servizio di apertura dello stesso.
Art. 7.
Incompatibilita' con altre borse
7.1 Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono
essere cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge
n. 390/1991, ad eccezione del servizio abitativo, che puo' essere
fruito a titolo oneroso, dei contributi per la partecipazione dagli
studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilita'
internazionale ne' con borse di studio attribuite agli studenti
stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi
riconosciuti dal Governo italiano.
Art. 8.
Conferma delle borse per gli anni successivi
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 la conferma
delle borse di studio per un numero di anni pari alla durata legale
del corso di studio piu' uno, e' subordinata al superamento degli
esami, per anno di corso, previsti nella tabella n. 03 e al possesso
dei requisiti richiesti relativi alla condizione economica (lo
studente che per merito risultera' idoneo alla conferma della borsa,
sara' tenuto alla presentazione dell'autocertificazione relativa alle
condizioni economiche e patrimoniali relative all'anno precedente a
quello per il quale ha ottenuto la conferma).
8.2 La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza del diritto anche per gli anni successivi.
8.3 La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 5 novembre di ogni anno e previo
accertamento dell'ufficio competente delle condizioni di merito
richieste al precedente 8.1 e delle condizioni economiche determinate
dall'Universita' per l'accesso al concorso.
Art. 9.
Beneficio dell'esonero per i borsisti
9.1 I beneficiari delle borse di studio sono esonerati dal
pagamento di tutte le tasse e i contributi per gli anni accademici
durante i quali percepiscono le borse stesse.
Art. 10.
Erogazione delle borse
10.1 Agli studenti immatricolati nell'anno accademico 1999/2000
che risultassero vincitori, le borse di studio verranno conferite in
due rate:
la prima all'atto di conferimento della borsa stessa;
la seconda entro il 30 novembre dell'anno di presentazione
della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento, entro
il 10 agosto, da parte del borsista, del numero di esami previsti
nella tabella di cui all'art. 8 necessari per ottenere la riconferma
all'anno successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, entro
la data del 10 agosto, lo studente perde il diritto alla riconferma
per gli anni successivi. La seconda rata non viene liquidata e
l'amministrazione universitaria avviera' un procedimento di revoca
della borsa.
10.2 Per gli anni accademici successivi, le borse saranno
conferite rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma
precedente.
Art. 11.
Revoca delle borse di studio
1.11 Oltre che nei casi previsti dai punti 4.2 e 10.1 le borse di
studio sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso
all'interessato nei seguenti casi:
a) in mancanza dei requisiti di merito e della condizione
economica richiesta come previsto dall'art. 8 e dall'art. 2;
b) quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
c) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad
altra sede universitaria;
d) quando il beneficiario chieda ed ottenga passaggio ad altro
corso di studi presso l'Universita' di Lecce.
11.2 La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per
l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente
gia' riscosse per l'anno accademico di riferimento (anno accademico
1999/2000) e la decadenza dal diritto di esonero dalle tasse e
contributi per lo stesso anno con refusione delle tasse dovute ed
eventualmente rimborsate. L'ufficio diritto allo studio comunichera'
la decadenza e tutte le modifiche di status dello studente previste
dal presente articolo all'ufficio studenti. Lo studente che modifichi
il suo status (rinuncia, cambio di corso, trasferimento) deve darne
tempestiva notizia all'ufficio diritto allo studio presentando allo
stesso copia delle richieste avanzate all'ufficio studenti e
comunque, entro e non oltre i dieci giorni. All'atto della
conclusione del procedimento sopra citato che modifica lo status
dello studente, l'ufficio diritto allo studio procedera' alla
verifica dei requisiti che danno diritto alla fruizione della borsa
di studio. In caso contrario si procedera' al recupero, anche
coattivo, delle somme eventualmente gia' corrisposte nei modi e nelle
forme stabilite dalla legge. Pertanto, la segreteria studenti non
potra' dare corso ad istanza di trasferimento ad altra Universita',
di passaggio di corso e di rinuncia degli studi se non dietro
presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione che
comprovi l'avvenuto rimborso di quanto dovuto.
11.3 In caso di revoca della borsa (primo anno o anni
successivi), per uno dei motivi suindicati, entro il termine del
31 gennaio successivo, subentra un altro candidato, il primo degli
idonei non vincitori della relativa graduatoria, che sia in possesso
dei requisiti richiesti e beneficera' del residuo della borsa, senza
integrazione alcuna.
Art. 12.
Ricorsi
Avverso i risultati della graduatoria, gli studenti interessati,
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare
ricorso al Rettore che si pronuncera', in via definitiva, entro
trenta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione
del ricorso stesso. In caso di inoltro del ricorso a mezzo
raccomandata con avviso di ritorno, fara' fede il timbro dell'ufficio
postale ricevente. Successivamente alla verifica dei ricorsi sara'
resa definitiva la graduatoria.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio a
norme e leggi vigenti in materia.
Il presente decreto sara' sottoposto alla ratifica del senato
accademico.
Lecce, 16 maggio 2000
Il rettore: Rizzo
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