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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Bando di concorso nazionale per le opere d'arte negli uffici pubblici
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.78 del 2/10/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 01E13244 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/12/2001 |
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IL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA SICILIA
Art. 1.
Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia
bandisce, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con
la legge 3 marzo 1960, n. 237, un concorso nazionale fra artisti, per
l'ordinazione ed acquisto di una scultura da collocare nel piazzale
esterno della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Castelvetrano
(Trapani).
Detta opera dovra' raffigurare uno o piu' vigili del fuoco che
sorreggono una miniatura della stella, che si trova all'ingresso del
comune di Gibellina, di un'altezza massima non superiore a m 2,5
(compreso il piedistallo) e larghezza massima di m 1,5.
Il materiale per la realizzazione potrebbe essere marmo o bronzo.
Il compenso e' di L. 35.000.000 (comprensivo di I.V.A. e
versamento E.N.A.P.).
Art. 2.
Al concorso possono partecipare tutti gli artisti residenti o
domiciliati in Italia.
Ogni artista puo' partecipare singolarmente o in gruppo.
Il bozzetto dovra' essere di dimensione non superiori alla scala
1:5 rispetto all'originale, e dovra' pervenire a cura, spese e
rischio del concorrente presso il provveditorato regionale alle opere
pubbliche per la Sicilia - Piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo, entro
il 17 dicembre 2001 con la seguente intestazione: "Concorso nazionale
opere artistiche negli uffici pubblici" - Provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Sicilia.
Il bozzetto dovra' essere accompagnato da una busta contenente:
domanda di partecipazione, con le generalita' complete
dell'artista, codice fiscale e partita I.V.A. se posseduta;
certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 28 dicembre 2000;
relazione dettagliata sui materiali da impiegare per la
scultura (che non siano elementi mobili o smontabili).
Art. 3.
I bozzetti delle sculture non prescelte dalla commissione
dovranno essere ritirati dai rispettivi autori entro trenta giorni
dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Trascorso tale termine l'amministrazione declinera' ogni
responsabilita' al riguardo e le opere non ritirate verranno
utilizzate dal provveditorato o regalate a chi ne fa richiesta.
Il bozzetto dell'opera prescelta rimarra' di proprieta'
dell'amministrazione.
Art. 4.
Una commissione formata secondo le vigenti disposizioni della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, esaminera' le opere in concorso.
Il criterio di giudizio e di scelta della commissione, tenuto
conto degli elementi artistici, estetici e tecnici delle sculture,
sono insindacabili.
Art. 5.
Al vincitore sara' data comunicazione scritta dell'esito del
concorso.
L'opera prescelta dovra' essere consegnata e collocata a cura e
spese del vincitore.
Rimangono altresi' a carico dell'artista eventuali danni arrecati
alla struttura edilizia causati dal posizionamento dell'opera d'arte.
Art. 6.
La consegna della scultura dovra' avvenire entro quattro mesi
dalla data di pubblicazione dell'esito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna, l'amministrazione
applichera' una penale di L. 50.000.
Le modalita' di pagamento saranno le seguenti:
il 30% all'assegnazione dell'incarico (il concorrente dovra'
produrre un'apposita polizza fidejussoria del 2% dell'importo
complessivo);
il 70% dopo il collocamento dell'opera e rilascio del
certificato di regolare esecuzione e collocazione a cura di un
funzionario dell'ufficio del genio civile a competenza statale di
Trapani.
Art. 7.
Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia avra' la
massima cura nella conservazione delle opere d'arte presentate, ma in
caso di perdita o deterioramento non sara' tenuto in alcun modo al
risarcimento di eventuali danni, o al rimborso spese.
Art. 8.
L'artista vincitore dovra' dichiarare che il compenso per l'opera
acquisita e' ritenuto pienamente remunerativo di tutti gli oneri nel
bando di concorso.
Art. 9.
E' facolta' della commissione giudicatrice di richiedere
all'artista vincitore eventuali variazioni non sostanziali.
Restano a carico del vincitore l'eliminazione dei vizi o difetti
che si rendessero manifesti.
Art. 10.
Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione
giudicatrice, nessuna delle opere presentate sia meritevole di essere
acquistata od ordinata, l'amministrazione si riserva la facolta' di
provvedere ad un ulteriore concorso.
Art. 11.
La partecipazione al concorso impone l'accettazione
incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni
stabilite nel presente bando.
Palermo, 25 luglio 2001
Il provveditore: Mancurti
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