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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito e di ventiquattro tenenti in servizio permanente
effettivo nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 18/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02337
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380 che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Esercito nei
quali potra' avvenire nell'anno 2003 il reclutamento di personale
femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale
che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le
modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'art. 34;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2003 due concorsi,
per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale in servizio
permanente nei ruoli normali del Corpo sanitario e del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2003 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Esercito:
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
tenenti del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di quattro
posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 25 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato
servizio senza demerito nell'Esercito.
Qualora uno o piu' dei posti riservati non venissero ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei i medesimi saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito;
b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
a) undici per i giovani in possesso di laurea specialistica
in ingegneria edile o in ingegneria civile, con riserva di tre posti
a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 25 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito;
b) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria elettrica;
c) due per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria elettronica;
d) due per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria informatica;
e) due per i giovani in possesso di laurea specialistica in
informatica;
f) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria meccanica;
g) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria dei materiali;
h) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in
ingegneria chimica;
i) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in
chimica;
j) uno per i giovani laureati in fisica;
k) uno per i giovani in possesso di laurea specialistica in
biologia.
Qualora taluni dei posti a concorso, nella ripartizione di cui
sopra, risultasse non ricoperto per insufficienza di concorrenti
idonei, si procedera' come appresso indicato:
i posti di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera c) e viceversa;
i posti di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera e) e viceversa;
i posti di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera g) e viceversa;
i posti di cui alla lettera h) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera i) e viceversa;
i posti di cui alla lettera j) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento a quelli della lettera k) e viceversa.
I posti che, nonostante l'applicazione delle disposizioni
precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti
secondo la graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei.
2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria
di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile. I
concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:
a) non aver superato:
il quarantesimo anno di eta', se ufficiali inferiori
appartenenti alle forze di completamento di cui all'art. 25 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
il trentaduesimo anno di eta', in tutti gli altri casi;
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
1) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
diploma di laurea specialistica in medicina e chirurgia.
I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo;
2) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
diploma di laurea specialistica in ingegneria edile o in
ingegneria civile o in ingegneria elettrica o in ingegneria
elettronica o in ingegneria informatica o in informatica o in
ingegneria meccanica o in ingegneria dei materiali o in ingegneria
chimica o in chimica o in biologia o di laurea in fisica. Per la
partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi anche i
diplomi di laurea, di durata quinquennale, conseguiti secondo il
precedente ordinamento, sostituiti dai diplomi di laurea
specialistica precedentemente indicati.
Saranno inoltre ritenuti validi i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
attestazione di equipollenza al titolo di studio prescritto dal
presente decreto.
Per entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno infine ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti
all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad uno
di quelli prescritti per la partecipazione ai concorsi indetti con il
presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7 ed 8;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter
formativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione -
Casella postale 353 - 00187 Roma centro, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per
la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso e, quando richiesto, i posti per i quali intenda
partecipare;
b) la lingua straniera nella quale intenda eventualmente
sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo);
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax
(06/4827347), al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
f) l'abilitazione all'esercizio della professione,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data
(solo se concorrente per il Corpo sanitario dell'Esercito);
g) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (od ha assolto),
se di sesso maschile, agli obblighi militari;
h) lo stato civile;
i) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - Casella postale
353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) solo se concorrente di sesso maschile:
1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
3) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
4) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) solo se militare in servizio o in congedo:
1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
2) grado e categoria;
3) data di inizio della ferma o del richiamo e del previsto
congedo (se ufficiale delle forze di completamento dovra' indicare i
periodi di richiamo e l'esigenza per la quale e' stato richiamato);
4) denominazione e sede del reparto/ente di servizio;
p) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 10.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12, comma 3;
t) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996;
w) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) una prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (entro il 30 settembre 2003), dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per le prove di efficienza fisica;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) le commissioni esaminatrici per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per le prove orali e pratiche e per la
formazione della graduatoria, distinte per ciascun concorso.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito di grado
non inferiore a colonnello in servizio permanente, presidente;
due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti del Corpo sanitario dell'Esercito o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un brigadier generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in
tecniche di indagine psicodiagnostiche;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati
in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno.
6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera e),
saranno composte:
a) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a) da:
un ufficiale generale del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
tre ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di
grado non inferiore a maggiore in servizio permanente, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente dell'Esercito per la prova orale - limitatamente agli
argomenti di carattere militare - per la valutazione dei titoli e per
la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C,
posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di voto;
b) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale
dell'Esercito in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
quattro ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore, per la prova scritta di cultura generale,
per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere
militare - per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
un docente universitario - che potra' essere diverso in
relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono
ripartiti i posti di cui al precedente art. 1, che risultino
partecipanti al con-corso - membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno sostenere, rispettivamente, le
seguenti prove scritte:
a) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
prima prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in:
patologia e clinica medica e/o chirurgica;
seconda prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in:
igiene e medicina preventiva;
b) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
prima prova: comune a tutti i concorrenti, consistente in
quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta su argomenti di
carattere storico, geografico, sociale, politico, economico e di
attualita' o intesi ad individuare le capacita' di ragionamento e le
caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
La durata massima di detta prova ed il numero dei quesiti saranno
fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
seconda prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto
ore, di un elaborato su argomenti specifici, propri del diploma di
laurea posseduto, tratti dai programmi indicati nell'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo
con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, nelle sedi
e nei giorni appresso indicati:
a) concorso per la nomina di dieci tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario dell'Esercito:
19 e 20 giugno 2003 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno;
b) concorso per la nomina di ventiquattro tenenti nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito:
19 e 20 giugno 2003 presso la Scuola di applicazione, via
Arsenale n. 22 - Torino.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 27 maggio 2003, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 27 maggio 2003 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a
presentarsi senza attendere alcun avviso, muniti della ricevuta della
raccomandata di spedizione della domanda nella sede e nei giorni
rispettivamente prescritti, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e) formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo art. 11.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari e alle prove attitudinali.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal trentesimo giomo successivo alla data di svolgimento delle prove,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941 o
06/4735.3445), ovvero consultare il sito internet
"vww.persomil.difesa.it".

                               Art. 7.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e
quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice",
viale Mezzetti n. 2 - Foligno, nei giorni che saranno resi noti con
lettera raccomandata o telegramma, presumibilmente a partire dalla
seconda decade del mese di luglio 2003.
I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e
saranno forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso,
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale.
La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica;
b) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La
mancata presentazione di detta certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
d) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a tale esame strumentale presso strutture pubbliche, anche militari,
o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
e) eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza,
mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo
se di sesso femminile).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
5. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza al solo fine dell'effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame
radiografico del torace, dovranno essere sottoposte a detto test che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica. Inoltre la commissione per gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
7. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato D al
presente decreto.
8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato D al presente decreto.
Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
9. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a):
verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 5 del presente articolo;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i due punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 11.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax
06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari ed attitudinali
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinali.
2. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente effettivo nei
ruoli normali dell'Esercito:
a) sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare",
annesso al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti
specifici requisiti:
statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile, a
m 1,61, se di sesso femminile;
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
normale assetto della struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale;
b) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private convenzionate, come indicato al precedente art. 7, comma 3;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi completa delle urine;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico;
c) la commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati;
d) la commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(rispettivamente, sanitario dell'Esercito e degli ingegneri
dell'Esercito) in servizio permanente, con indicazione del profilo
sanitario di cui alla successiva lettera e);
"Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(rispettivamente, sanitario dell'Esercito e degli ingegneri
dell'Esercito) in servizio permanente", con l'indicazione della causa
di non idoneita';
e) saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo, senza attribuzione
di alcun punteggio:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
 
f) saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali;
g) nei confronti dei concorrenti che all'atto degli
accertamenti sanitari venissero riscontrati affetti da lievi
patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza
esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui alla precedente
lettera f), la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine
entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare
il possesso dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi
con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4;
h) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
i) i concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Casella Postale 353 -
00187 Roma centro - improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Detta istanza dovra' essere anticipata alla
predetta Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della
documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
Detto accertamento consistera' in una serie di prove, batteria
testologica e questionario informativo, ed in un'intervista di
selezione.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, sara'
valutato:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto.
Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi):
a) a detto accertamento saranno sottoposti, con riserva,
anche i concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera g) del
presente articolo;
b) i concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera l),
invece, saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno
giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata
a corredo della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti;
c) la commissione esprimera' nei confronti di ciascun
concorrente un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto
giudizio, che sara' comunicato agli interessati seduta stante, per
iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita', invece,
comportera' l'attribuzione di un punteggio da zero a due punti, utile
ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 11.
5. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per
l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 4ª sezione, i verbali degli accertamenti
rispettivamente curati entro il terzo giorno dalla data di
completamento dei medesimi.

                               Art. 9.
 
Prova orale, prova pratica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello attitudinale saranno invitati dalla Direzione generale per il
personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere la prova orale e, nel concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito, anche quella pratica.
2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove di cui al precedente comma 1. Per esigenze organizzative la
prova pratica prevista per i partecipanti al concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito potra' avere luogo dopo lo svolgimento di
quella orale e solo in caso di idoneita' in questa riportata ed anche
in sede diversa da quella della prova orale.
La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax 06/4827347), al massimo entro il giorno di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale
e, quando prevista, di quella pratica, cui provvederanno le
rispettive commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera e); sono riportate negli allegati B e C che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. La prova orale e quella pratica, quando prevista, si
intenderanno superate se il concorrente avra' riportato in ciascuna
di esse il punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo):
a) la prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera'
con le seguenti modalita':
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano;
b) ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla
quale corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 17,999/30i: punti 0;
da 18/30 a 20,999/30i: punti 0,50;
da 21/30 a 23,999/30i: punti 1;
da 24/30 a 26,999/30i: punti 1,50;
da 27/30 a 30/30i: punti 2.
6. Le commissioni dovranno far pervenire alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 4ª Sezione, i verbali delle prove orali e pratica, quando
prevista, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle
prove medesime.

                              Art. 10.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui
al precedente art. 6 e prima della relativa correzione procederanno
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova
orale.
2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
diploma di laurea (massimo punti 1):
punti 1: per il diploma di laurea specialistica con voto
compreso tra 106 e 110/110 e lode;
punti 0,50: per il diploma di laurea specialistica con voto
compreso tra 100 e 105/ 110;
titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
punti 2: per ogni master;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, in relazione al
contenuto ed alla attinenza con la professione (massimo punti 3).
Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione solo se allegate
alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione la loro
valutabilita' avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori;
esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti al diploma di laurea posseduto, e servizio prestato da
ufficiale ausiliario (massimo punti 2).
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto sopra
indicato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo
i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel precedente art. 3, comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano
fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse
ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.

                              Art. 11.
 
Graduatorie
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate, tenuto
conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato
art. 1, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
ottenuta sommando per ciascuno:
i punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
il punteggio conseguito nella prova pratica (solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova
facoltativa di lingua straniera;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
gli eventuali punteggi conseguiti nelle prove di efficienza
fisica e nell'accertamento attitudinale.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), si terra' conto della
ripartizione dei posti sulla base dei diplomi di laurea prescritti
per la partecipazione al concorso. In caso di mancata copertura in
tutto o in parte dei posti per insufficienza di concorrenti idonei si
provvedera' alla devoluzione dei posti con le modalita' previste nel
medesimo art. 1, comma 1.
5. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) a) si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari
idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella
graduatoria di merito del relativo concorso e secondo l'ordine della
graduatoria medesima.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
7. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2, del
presente decreto, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito Internet "www.persomil.difesa.it".>

                              Art. 12.
 
Nomina
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno
nominati tenenti in servizio permanente effettivo, rispettivamente,
nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita
nei rispettivi decreti presidenziali di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 11, entro 1/12 della durata del
corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 3 e
verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
7. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

                              Art. 13.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                              Art. 14.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 15.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per le prove scritte e della lettera o telegramma di
convocazione, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare
o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta
giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 4, nonche' quelli
necessari per il raggiun-gimento della sede ove si svolgeranno dette
prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 10 aprile 2003
Il Ten. gen. D'Arrigo

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