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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato di due unita' di personale - primo livello
professionale, dirigente di ricerca.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.15 del 20/2/2007 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E00916 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 22/3/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
(Bando n. 364.17).
IL PRESIDENTE
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, per le parti compatibili con
l'attuale Regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 entrata in vigore il
18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il «Regolamento del personale del Consiglio nazionale delle
ricerche» D.P. Consiglio nazionale delle ricerche n. 0025035 in data
4 maggio 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio
2005;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno
2005 «Attuazione degli articoli 5 e 11 del Regolamento del
personale», come integrato con decreto del Presidente n. 66 prot.
2240 in data 12 ottobre 2005;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione vigente ed in
particolare l'art. 5, comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 4 agosto 2005 recante «Autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici,
agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della
legge 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005);
Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
Visto il piano triennale di attivita' del Consiglio nazionale
delle ricerche 2005-2006, approvato dal MIUR in data 4 agosto 2005;
Visto il piano triennale di attivita' del Consiglio nazionale
delle ricerche 2006-2008, approvato dal Consiglio di amministrazione
in data 8 marzo 2006;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del Consiglio
nazionale delle ricerche n. 237 in data 20 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto, in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 2005, un concorso pubblico, per
titoli, per la copertura di due posti di primo livello professionale,
dirigente di ricerca, articolati in posizioni secondo le indicazioni
specifiche di cui all'Allegato a) che costituisce parte integrante
del bando.
2. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma 5
del Regolamento di organizzazione e funzionamento procedere ad
interventi di riorganizzazione, l'ente potra' disporre l'assegnazione
dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla posizione
per la quale hanno concorso.
3. L'effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti
dalla legge finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel
determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalita',
significato e valore internazionale nel settore di ricerca indicato
nell'Allegato a) maturata presso universita' od enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri;
b) la conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma autografa del
candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), i);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. - Consiglio
nazionale delle ricerche puo' disporre in qualunque momento
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo
l'espletamento del concorso il Dirigente del Ufficio concorsi e borse
di studio del D.C.S.G.R. - Consiglio nazionale delle ricerche dispone
la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al
concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati
di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.
Art. 4.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando
(Allegato a), ed indirizzata al Consiglio nazionale delle ricerche
D.C.S.G.R. - Ufficio concorsi e borse di studio - piazzale Aldo Moro
n. 7 - 00185 Roma, potra' essere presentata per l'accettazione
direttamente al Servizio per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi dal lunedi' al venerdi', dalle
ore 8 alle ore 19, o inviata con servizio postale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale termine,
qualora venga a scadere il giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle domande
presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto verra' rilasciata
ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine di cui al presente comma e pervenute al Consiglio nazionale
delle ricerche entro e non oltre la data della prima riunione della
Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda
dovra' essere apposta la dicitura «contiene domanda di partecipazione
al concorso - bando n. ... area scientifica... posizione... codice di
riferimento...;
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (Allegato a), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando, area scientifica, posizione di cui
all'allegato a), esatto codice di riferimento;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
j) eventuali elementi utili ai fini dell'applicazione
dell'art. 5, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente;
k) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
m) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
n) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge
n. 68/1999 ed i titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far
valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996,
dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non
valutazione dei medesimi;
o) di accettare l'eventuale cambio della sede disposto
dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente bando.
3. La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, le
pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti e gli altri titoli
relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi
ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica, didattica
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai
fini della valutazione;
b) documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato
ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
c) elenco firmato in sei copie di tutti i documenti e titoli di
cui al precedente punto b);
d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione;
e) elenco in sei copie delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici
e/o brevetti di cui al precedente punto b);
f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b), c), e).
I documenti, titoli, rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettera a) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000;
in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato mod.B), resa ai sensi
dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato
mod. B2) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(Allegato mod. B1) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod. B - B1 dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti in modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si
applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua
diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il Consiglio nazionale delle ricerche
o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre
procedure concorsuali.
Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il Consiglio nazionale delle ricerche non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni di concorso
1. Nell'ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici
sono nominate per ogni area scientifica di cui all'allegato a) con
decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono
costituite da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, le
composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito
Internet del Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it
>(vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al Presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale
termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il
rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4
mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell'Ufficio concorsi e
borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto termine per
una sola volta e per non piu' di due mesi; decorso inutilmente
quest'ultimo termine, il Presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche procede allo scioglimento della commissione ed alla sua
ricostituzione.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il quindicesimo ed entro il trentacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
1.bis Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a) e b).
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 100 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a)
massimo 50 punti.
Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare:
i servizi prestati presso le universita' o enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri;
l'organizzazione, direzione e coordinamento di unita' di
ricerca integrate in progetti;
il coordinamento di iniziative scientifiche svolte in ambito
nazionale ed internazionale;
pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti non compresi nella
successiva lettera b);
b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti non
compresi nella successiva lettera c), massimo punti 10;
c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e i brevetti di cui
all'art. 4, comma 4, lettera b) massimo punti 40 con un massimo di
punti 4 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.
3. Ciascuna commissione conclusa la valutazione dei titoli, forma
la graduatoria di merito per ciascuna posizione ed indica il/i
vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso,
nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu'
elevato punteggio finale.
4. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio finale non e'
inferiore a 70.
Art. 7.
Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e
preferenza a parita' di merito, espressamente indicati in domanda,
devono allegare alla domanda stessa i documenti in carta semplice dai
quali risulti altresi' il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
2. E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 8.
Regolarita' degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei
vincitori
1. Il Dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio con
proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con proprio provvedimento le graduatorie di merito per ciascuna area
scientifica e posizione e nomina il/i vincitore/i in numero pari a
quello dei posti messi a concorso per ciascuna di esse secondo la
vigente normativa nonche' la graduatoria degli idonei. Il suddetto
provvedimento sara' pubblicato sul sito Internet del Consiglio
nazionale delle ricerche e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al primo livello professionale dirigente di ricerca,
con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del Comparto istituzione ed enti di
ricerca e sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova
della durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.
Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione sul sito Internet del Consiglio nazionale delle
ricerche: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 7, comma
1, i candidati possono chiedere all'Ufficio concorsi e borse di
studio DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione
dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione e'
effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto. Il Consiglio nazionale delle ricerche
provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio concorsi e borse di
studio DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.
Art. 10.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea devono
presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari;
b) certificato di idoneita' fisica, rilasciato dall'Azienda
sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare o da
ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocerficazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del Dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il Dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di
studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse
- piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (Tel. 06/49932172 - Fax
06/49933852).
Art. 13.
P u b b l i c i t a'
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in
via telematica sul sito Internet del Consiglio nazionale delle
ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).
Art. 14.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in
materia.
Roma, 29 gennaio 2007
Il presidente: Pistella
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