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UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXVII ciclo, anno 2012
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.85 del 25/10/2011 |
Ente: | UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 1E006121 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/11/2011 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vistolo statuto dell'Universita' campus bio-medico di Roma;
Visti l'art. 4 «Dottorato di ricerca» della legge 3 luglio 1998,
n. 210, contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruolo», nonche' l'art. 19
«Disposizioni in materia di dottorato di ricerca» della legge 30
dicembre 2010, n. 240, contenente le «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' campus bio-medico di Roma;
Visti i pareri del nucleo di valutazione dell'Universita' campus
bio-medico di Roma espressi rispettivamente in data 6 luglio 2011 e
23 settembre 2011;
Vista la delibera adottata dal senato accademico dell'Universita'
campus bio-medico di Roma in data 21 settembre 2011 e successivamente
ratificata dal comitato di coordinamento in data 5 ottobre 2011;
Decreta:
Art. 1
Istituzione
E' istituito per l'anno 2012 il XXVII ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca aventi come sede amministrativa l'Universita'
campus bio-medico di Roma.
E' pertanto indetto pubblico concorso, per esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato rappresentati nell'allegato A al
presente bando di cui costituisce parte integrante ed in cui si
indicano rispettivamente i settori scientifico-disciplinari, i
requisiti di ammissione, la durata, i posti e le borse di studio
disponibili, le modalita' di svolgimento delle prove del concorso di
ammissione e le date ed il luogo di svolgimento delle stesse.
Il numero di borse messe a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora se ne rendano disponibili
ulteriori finanziate da altri enti. Quest'aumento verra' formalizzato
mediante decreto del rettore, che verra' pubblicato sul sito internet
dell'Ateneo, e contestualmente ne verranno notificati i beneficiari.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso, alla data di scadenza del bando, di una delle
lauree (ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere) indicate per ciascun corso nell'allegato A al presente
bando.
Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea dopo il termine di scadenza del bando ma
entro la data di espletamento del concorso d'ammissione. In tal caso
l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato
sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la
data dell'esame, il certificato o autocertificazione di conseguimento
della laurea richiesta, pena la decadenza dal concorso.
Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico straniero,
non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad una
delle lauree italiane previste dai requisiti di ammissione di cui
all'allegato A, dovranno - ai soli fini dell'ammissione al dottorato
prescelto - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso allegando alla domanda stessa tutti i documenti utili al
fine di consentire al collegio dei docenti del dottorato al quale
intendono concorrere la dichiarazione di equipollenza in parola.
Pertanto, dovranno essere allegati alla domanda:
copia del titolo di studio conseguito, tradotta e legalizzata
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane;
«dichiarazione di valore in loco», da richiedere alle stesse
rappresentanze;
certificato con l'indicazione degli esami sostenuti e relative
valutazioni, anch'esso tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo
le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente bando di cui
costituisce parte integrante e scaricabile dal sito internet d'Ateneo
www.unicampus.it (sezione ricerca - dottorati & bandi - bando
dottorati di ricerca XXVII ciclo anno 2012), dovra' essere inviata,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il suddetto termine coincida con un giorno festivo, esso sara'
automaticamente posticipato al primo giorno feriale utile successivo
(per il rispetto del termine fara' fede esclusivamente la data del
timbro dell'ufficio postale accettante).
La domanda di ammissione dovra' essere indirizzata
all'Universita' campus bio-medico di Roma, servizio ricerca, via
Alvaro del Portillo n. 21 - 00128 Roma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere;
b) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il luogo
di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso se diverso dalla residenza (specificando il numero
telefonico ed un indirizzo di posta elettronica). Per quanto riguarda
i cittadini stranieri, un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'universita' in cui
e' stata conseguita; oppure la laurea che conseguira' entro la data
fissata per l'esame di ammissione e di cui si impegna a presentare il
relativo certificato o autocertificazione prima dell'espletamento del
concorso d'ammissione; ovvero il titolo equipollente (con gli estremi
del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa) o di cui si richiede l'equipollenza, conseguito presso
un'universita' straniera;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente, l'aspirante alla partecipazione al concorso, ai soli
fini dell'ammissione al dottorato, dovra' includere nella domanda
anche la documentazione indicata all'art. 2, comma 3.
I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un
contributo alle spese generali di espletamento del concorso di euro
52,00 sul c/c bancario n. 97791 intestato a Universita' campus
bio-medico di Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo, sede di
Roma, via dei Crociferi n. 44 - 00187 Roma, codice IBAN: IT92 B054
2803 2000 0000 0097 791, codice SWIFT/BIC: BEPOIT21111, indicando
obbligatoriamente la causale: «Concorso dottorati di ricerca - XXVII
ciclo anno 2012». Il predetto versamento non sara' rimborsato per
alcun motivo.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione
per piu' dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con
distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso in
cui il candidato indichi in un'unica domanda piu' dottorati, sara'
ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei
dottorati indicati.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente
sottoscritta, pena l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 4
Esame di ammissione e graduatoria
Il concorso di ammissione consistera' nelle prove d'esame
rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato
A e sara' volto a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei
settori scientifici interessati.
In ordine ai singoli dottorati si rimanda all'allegato A anche
per quanto riguarda:
a) la data, la sede e l'orario di svolgimento delle singole
prove;
b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse;
c) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi
attribuibili.
Il presente articolo e l'allegato A hanno valore di notifica a
tutti gli effetti di legge e pertanto valgono come convocazione alle
prove, per cui non verra' effettuata alcuna comunicazione tramite
raccomandata ai candidati i quali sono invitati a presentarsi
direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed alle ore indicate
nell'allegato stesso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validita'.
Le prove saranno svolte in lingua italiana o in lingua inglese
laddove espressamente indicato.
La commissione d'esame di ciascun dottorato, al termine
dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera' la graduatoria
finale in base alla media dei voti riportati da ciascun candidato
nelle prove previste.
La graduatoria finale di ciascun dottorato sara' resa pubblica
mediante affissione all'albo dell'Universita' campus bio-medico di
Roma e mediante pubblicazione sul sito internet d'Ateneo
www.unicampus.it (sezione ricerca - dottorati & bandi - bando
dottorati di ricerca XXVII ciclo anno 2012).
Art. 5
Commissione d'esame
Le commissioni d'esame incaricate della valutazione comparativa
dei candidati saranno nominate dal rettore con decreto sentito il
collegio dei docenti del dottorato. Esse sono composte da almeno tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che
afferiscono ai settori scientifico-disciplinari cui si riferiscono
rispettivamente i corsi. Delle commissioni possono far parte, oltre i
tre membri anzidetti, non piu' di due esperti anche stranieri che
appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.
Art. 6
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di parita' di voti, ai fini dell'assegnazione di un posto
coperto da borsa di studio, prevarra' la valutazione della situazione
economica come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni. Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di
un posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i
candidati che:
1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto;
2) a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu'
giovani.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro
e non oltre quarantacinque giorni dall'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Gli assegnisti di ricerca risultati idonei all'esame di
ammissione, laddove previsto potranno essere ammessi al corso in
soprannumero senza borsa di studio e senza il beneficio dell'esonero
dal pagamento dei contributi di cui all'art. 9, a condizione che il
dottorato riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Art. 7
Iscrizione
Ai fini dell'iscrizione, i candidati ammessi ai corsi dovranno
presentare a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del
ricevimento della comunicazione riguardante le modalita' di
iscrizione, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione ed eventuali ed ulteriori documenti richiesti nella
comunicazione stessa.
Art. 8
Borse di studio
Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato,
secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a
concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero
previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3).
L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 13.638,47 e
deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del
dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di
studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella
misura del 50% per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero.
La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. In tale ultimo caso
non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio per i
periodi di formazione all'estero.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento di esclusione emanato dal rettore su proposta del
collegio dei docenti per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita' di ricerca, comportano la revoca della borsa con
obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno
per il quale e' stato emesso il provvedimento stesso o e' stata
comunicata la rinuncia.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori del
concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga
effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo.
Art. 9
Contributi ed esoneri
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti
al pagamento delle seguenti tasse:
tassa di iscrizione, dell'ammontare di € 200,00, da saldare al
momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione (cioe'
entro il 31 marzo di ogni anno);
tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei corsi,
dell'ammontare di € 1.000,00, da saldare in due rate di € 500,00
ciascuna, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo
dell'iscrizione (cioe' entro il 31 marzo di ogni anno), la seconda
entro il 30 giugno di ogni anno.
I soli dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' campus bio-medico di Roma sono esonerati dal
pagamento delle tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei
corsi ma non dal pagamento della tassa d'iscrizione.
Art. 10
Documenti in lingua straniera
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 11
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti. Nello svolgimento delle
loro attivita', i dottorandi saranno affiancati da un tutore che il
collegio dei docenti assegnera' a ciascuno di essi.
Il dottorando, inoltre, dovra' presentare ogni anno al collegio
dei docenti una relazione scritta sull'attivita' svolta ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
coordinatore e dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il
tutore, con motivata delibera procede all'ammissione all'anno
successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati
insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di
esclusione dalla prosecuzione del corso.
Art. 12
Conseguimento del titolo
A seguito della positiva valutazione dell'esame finale, il
candidato conseguira' il titolo di dottore di ricerca.
L'esame finale consiste nella discussione di una tesi che ha
luogo nell'Universita' campus bio-medico di Roma in lingua italiana o
in lingua inglese e al termine della quale e' conferito al candidato
il titolo in questione.
Le tesi di dottorato sono presentate all'Universita' campus
bio-medico di Roma nelle forme previste dal regolamento dei dottorati
di ricerca. La domanda d'ammissione all'esame finale e' corredata
dalla delibera d'ammissione adottata dal collegio dei docenti dei
rispettivi corsi.
L'esame puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione d'esame di ciascun corso di dottorato e' nominata
dal rettore con decreto ed e' composta da 3 membri, tra i quali il
coordinatore del corso.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», l'Universita' si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse
e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con
l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 14
Norme di riferimento
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998, n.
210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nella legge 30
dicembre 2010, n. 240 e nel regolamento di Ateneo in materia di
dottorato di ricerca.
Roma, 19 ottobre 2011
Il rettore: Lorenzelli
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