Mininterno.net - Bando di concorso COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso, per titoli ed esam...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 8 tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l'anno 2015.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 8/9/2015
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:15E03936
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/10/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza",
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
"Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
"Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento
militare";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al
servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli
aspiranti all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Considerata l'esigenza dell'Amministrazione di reclutare
personale specificatamente in possesso per la specialita' telematica,
di un diploma di laurea in informatica, ingegneria informatica ovvero
di una laurea specialistica o magistrale rientrante nelle classi
delle lauree specialistiche o magistrali in informatica, ingegneria
informatica, tecniche e metodi per la societa' dell'informazione
ovvero sicurezza informatica, in grado di implementare nonche' di
assolvere funzioni di manutenzione dei sistemi informativi del Corpo
che richiedono professionalita' qualificata nel peculiare settore,
nell'ottica di una riduzione di oneri connessi all'affidamento di
tali attivita' a professionisti esterni,

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza
per l'anno 2015. Dei posti disponibili:
a) 1 (uno) e' destinato agli ufficiali in ferma prefissata, con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione;
b) 7 (sette) sono destinati agli altri cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Tali posti sono ripartiti
tra le seguenti specialita':
1) 2 (due) per amministrazione;
2) 3 (tre) per telematica;
3) 2 (due) per psicologia.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una
sola specialita' di cui al comma 1.
Gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di
servizio nel Corpo della Guardia di finanza possono concorrere
esclusivamente per il posto di cui al comma 1, lettera a).
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati al posto di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) la valutazione dei titoli di merito;
h) una visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo
ovvero cancellati dal ruolo che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato
servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza per almeno
diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
b) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data
successiva al 1° gennaio 1981 (compreso);
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
d) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2015, abbiano compiuto il
trentatreesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantaduesimo
e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
3) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se
dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva
al 1° gennaio 1983 (compreso);
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, i candidati per i posti destinati:
a) alla specialita' telematica devono essere in possesso di un
diploma di laurea in informatica, ingegneria informatica ovvero di
una laurea specialistica o magistrale rientrante nelle classi delle
lauree specialistiche o magistrali in informatica, ingegneria
informatica, tecniche e metodi per la societa' dell'informazione
ovvero sicurezza informatica;
b) alle altre specialita' previste devono possedere un diploma di
laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo
equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o
"di I livello"), richiesto per la specialita' per la quale si
concorre, tra quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della
ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di
partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di
equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I concorrenti per la specialita' psicologia devono essere
altresi' iscritti all'albo degli psicologi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza per i candidati di cui al comma 1
e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuale, culturali e professionali, dimostrati durante il
servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi sono:
a) per gli ufficiali in ferma prefissata cancellati dal ruolo, il
Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in
forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, il
Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al
luogo di residenza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Al termine della procedura di compilazione:
a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al primo capoverso, al reparto dal quale direttamente
dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando
Generale, la domanda dovra' essere presentata direttamente
dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo);
b) gli altri aspiranti devono stampare l'istanza, firmarla per
esteso e consegnarla a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
entro il suddetto termine.
2. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate
secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita
secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le
modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3, si considerano prodotte
in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le
modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3 che, pur inoltrate nei
termini indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono
archiviate.
6. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
7. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
8. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 3 sono restituite agli interessati per
essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della
restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente
irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte
dall'art. 4.
9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo
in servizio;
b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
10. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con
provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in
cui:
a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1;
b) siano pervenute oltre il termine di cui al comma 5;
c) non siano sottoscritte;
d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 8.
11. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 10 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialita' per la quale si intende
concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e di un recapito
telefonico;
d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea
specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente
richiesto (indicare il titolo di studio prescritto per la
partecipazione alla specialita' cui si intende concorrere),
l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con il relativo
indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di
conseguimento e il voto;
i) se concorrente per la specialita' psicologia, di essere
iscritto all'albo degli psicologi;
l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
n) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
q) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 20. Al
riguardo, si precisa che le pubblicazioni tecnico - scientifiche e le
certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6;
s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
21, comma 4. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge
- devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle
esigenze dell'Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14, 20 e 21, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare
(eventualmente prevista), della prova scritta, le modalita' di
notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove
successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento, il
quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da cause di forza maggiore. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella
domanda.

                               Art. 5 


Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in
servizio


1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
delle stesse al:
a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede;
b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali,
relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali
ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando
Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai
punti c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno
dei prescritti requisiti previsti all'art. 2 da parte dei
partecipanti al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.

                               Art. 6 


Documentazione


1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, trasmettono al Centro di
Reclutamento, entro i termini e con le modalita' stabilite da
quest'ultimo, esclusivamente per i candidati in servizio nel Corpo
della Guardia di finanza risultati idonei alla prova scritta, la
seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione
matricola Re.T.L.A. - e della cartella personale della documentazione
caratteristica.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico
Matricolare (D.U.M.)", la competente sottocommissione rilevera' i
dati direttamente da tale documento.
2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati risultati
idonei alla suddetta prova, provvede, tramite i Comandi del Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono
presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma
5, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo
in allegato 3, unitamente a:
a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4;
b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20;
c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli
altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicato nella domanda di
partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge.
Tale documentazione:
1) per l'attivita' professionale, deve indicare la durata e la
tipologia di impiego svolto;
2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso
il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e
le materie oggetto degli stessi.
4. La documentazione di cui al comma 3 si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e'
trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalita' e la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e
della valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua
straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e'
integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati
conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione
degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 11 


Prova preliminare


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per il posto di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo dal 4 al 6
novembre 2015, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
secondo il calendario di convocazione che sara' definito dallo stesso
Centro, in conformita' alle modalita' stabilite dal Comando Generale.
3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 26 ottobre 2015 mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero
dei candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della
stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui al comma 8, che prima dell'inizio dei
lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la
correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 40 posti per la specialita' amministrazione;
b) 60 posti per la specialita' telematica;
c) 40 posti per la specialita' psicologia.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei
predetti posti, all'ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova,
mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 


Prova scritta


1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per il posto di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 08,00, del giorno 19
novembre 2015.
La prova scritta ha la durata di sei ore e consiste nello
svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso
per ciascuna delle specialita' vertente su argomenti tratti dai
programmi riportati nell'allegato 4 alla presente determinazione.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art.
11, commi 3 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 13 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.

                               Art. 14 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il 17 dicembre 2015, con avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se
idonei, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al
comma 5.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alla prova scritta sono tenuti a
presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del "ruolo
tecnico-logistico-amministrativo", secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 6 dell'art. 14.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1,
lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in
possesso:
a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite
mediche.
Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura non
inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne;
b) del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della Guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, della categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del
requisito dell'altezza di cui al comma 2, lettera a), qualora ancora
prescritto.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di
posta elettronica RM0300026@gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 11.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche
se in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
14. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere la prova orale.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17 


Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare


1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare, ad eccezione di quelli in
servizio nel Corpo della Guardia di finanza, devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni
sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della Guardia di finanza, devono inoltre produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 15 febbraio 2016.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art.
7, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal
concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 18 


Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera


1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 7.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3 dello stesso art. 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalita' di
cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra
diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di
merito, le maggiorazioni riportate in allegato 7.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova
facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                               Art. 19 


Mancata presentazione e differimento del candidato


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, se prevista, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 16 e 18,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza,
su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e
improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di
Reclutamento, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via
fax, al numero 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365
(linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica
RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese
note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla
rete intranet del Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art.
22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore,
ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2 non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 20 


Valutazione dei titoli


1. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti degli
aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'art. 18,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, procede alla
valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli
di ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 15, cosi' ripartito:
a) attivita' professionale svolta nell'ambito delle Forze armate
o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla
specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche o
private dopo la laurea e attinente alla specialita' per cui si
concorre: fino a un massimo di punti 2,50;
c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza,
quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati al posto di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
1) 110 e lode: 4,50;
2) 110: 4,40;
3) 109: 4,30;
4) 108: 4,20;
5) 107: 4,10;
6) 106: 4,00;
7) 105: 3,90;
8) 104: 3,80;
9) 103: 3,70;
10) 102: 3,60;
11) 101: 3,50;
12) 100: 3,40;
13) 99: 3,30;
14) 98: 3,20;
15) 97: 3,10;
16) 96: 3,00;
17) 95: 2,90;
18) 94: 2,80;
19) 93: 2,70;
20) 92: 2,60;
21) 91: 2,50;
22) 90: 2,40;
23) 89: 2,30;
24) 88: 2,20;
25) 87: 2,10;
26) 86: 2,00;
27) 85: 1,90;
28) 84: 1,80;
29) 83: 1,70;
30) 82: 1,60;
31) 81: 1,50;
32) 80: 1,40;
33) 79: 1,30;
34) 78: 1,20;
35) 77: 1,10;
36) 76: 1,00;
37) 75: 0,90;
38) 74: 0,80;
39) 73: 0,70;
40) 72: 0,60;
41) 71: 0,50;
42) 70: 0,40;
43) 69: 0,30;
44) 68: 0,20;
45) 67: 0,10.
Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione
del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,
compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 3, e' preso in
considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il
punteggio piu' favorevole;
e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un
massimo di punti 3,00.
Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior punteggio
a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo;
f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano
riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di
laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione
saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti dalla
competente sottocommissione: fino ad un massimo di punti 1,00.
3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione
che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la
competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.

                               Art. 21 


Graduatoria unica di merito


1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova
scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione
conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 22.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul sito
internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 22 


Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione


1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 21, siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio
di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Qualora il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, l'unita'
disponibile e':
a) conferita in aumento a quelle messe a concorso per la stessa
specialita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b);
b) compensata, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b),
laddove non risulti possibile ricoprirla secondo le modalita'
indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), le unita' disponibili sono:
a) conferite in aumento a quella messa a concorso per la stessa
specialita', laddove prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a);
b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le
altre specialita', di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b).
7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di
un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli
stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni.
8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso
stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare
vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di
formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento
il corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono
la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e'
in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
e di grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

                               Art. 23 


Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, ad eccezione delle lettere g) e h), ai candidati in servizio
nel Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze
straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione
agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di
idoneita' alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso,
le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45
giorni annui, possono, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45
giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 24 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it.

                               Art. 25 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.

Roma, 24 agosto 2015

Gen. C.A. Saverio Capolupo

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!