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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina della commissione giudicatrice per il concorso ad un posto di
professore universitario, fascia degli ordinari, presso la facolta'
di economia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/2004
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:04E05197
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:23/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 690 del 31 marzo 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 13 aprile 2004;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il
concorso ad un posto di professore universitario, fascia degli
ordinari:
 
Facolta' di economia sede di Forli' SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale
 
Alessandro Lomi, professore ordinario, dell'Universita' di
Bologna, piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
Luigi Enrico Golzio, professore ordinario, dell'Universita' di
Modena e Reggio Emilia, via Berengario, 51 - 41100 Modena;
Ferdinando Maraschini, professore ordinario, dell'Universita' di
Udine, via Tomadini, 30/A - 33100 Udine;
Riccardo Mercurio, professore ordinario, dell'Universita'
«Federico Il» di Napoli, via Cintia - Complesso Monte S. Angelo -
80126 Napoli;
Raoul Claudio Nacamulli, professore ordinario, dell'Universita'
di Milano-Bicocca, p.zza dell'Ateneo, 1 Ed. U6 - 20126 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: dieci.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051-2098051.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di scienze economico-aziendale - piazza Scaravilli n. 2
- 40100 Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 690 del 31 marzo 04, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 29 del 13 aprile 2004), consultabile nel seguente
sito web: http ://www2
.unibo.it/apers/provalcom/provalcom
portale.htm, le pubblicazioni che
il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa
e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore

 

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