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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, per la formazione della graduatoria permanente
di assistente amministrativo nel ruolo nazionale delle accademie e
dei conservatori di musica statali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 22/8/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E7591
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/9/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

          IL CAPO DELL'ISPETTORATO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420 ed in particolare gli articoli 10 e 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,
n. 588;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed in
particolare l'art. 546 come modificato dalle successive norme
contrattuali e gli articoli 550 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio 1995 e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
scuola - sottoscritto il 4 agosto 1995;
Visto il C.C.N.L. del Comparto scuola per il quadriennio
1998-2001, sottoscritto il 26 maggio 1999, con particolare
riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di
accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto
il 31 agosto 1999 ed il successivo accordo sulla sequenza
contrattuale prevista dall'art. 44 del C.C.N.L. 26 maggio 1999
citato;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare
riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge
16 giugno 1998 n. 191 ed il relativo regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Vista la legge 3 maggio 1999; n. 124;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, in
corso di registrazione, emanata in applicazione degli articoli 10 e
37 del decreto del Presidente della Repubblica 420/74 e dell'art. 554
del decreto legislativo 297/1994,
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle
Accademie, dei Conservatori di musica, degli I.S.I.A. e degli
Istituti musicali pareggiati;
Considerato che la graduatoria nazionale permanente del
precedente concorso per titoli a 28 posti del profilo professionale
di assistente amministrativo (terza qualifica funzionale - ex quarta)
indetto con il decreto direttoriale 16 giugno 1998, e' esaurita;
Considerato che, in attesa della disciplina regolamentare in
materia di reclutamento prevista dalla citata legge 508/1999 occorre,
comunque, procedere alle assunzioni nell'ambito delle dotazioni
organiche per le oggettive esigenze di funzionamento delle singole
Istituzioni di alta cultura;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di bandire un nuovo concorso
per soli titoli a posti di assistente amministrativo, ai sensi della
vigente normativa;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 
E' indetto il concorso per soli titoli per la formazione della
graduatoria nazionale permanente, relativa al profilo professionale
di assistente aniministrativo - terza qualifica funzionale (ex
quarta) nel ruolo nazionale delle Accademie a dei conservatori di
musica statali, ai sensi ed in conformita' della normativa di
riferimento citata nelle premesse.

                               Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione al concorso
 
1 - Al concorso e' ammesso il personale che, con contratto a
tempo determinato alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda, abbia prestato, senza demerito, almeno ventiquattro
mesi di servizio, anche non continuativi nel profilo professionale di
assistente amministrativo o in profilo superiore presso accademie e
conservatori di musica statali o che allo scadere del contratto
individuale di lavoro in corso maturi il requisito di cui sopra (1).
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si
computa per intero.
2 - I candidati devono essere in possesso, altresi', dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
b) idoneita' fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quelli
di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni
disciplinari di cui all'art. 60 commi 7 e 8 del C.C.N.L. del 4 agosto
1995 o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso
ordinamento e di non trovarsi nelle altre condizioni di cui alla
citata legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici
collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere
transitorio o speciale;
f) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
Per la partecipazione al presente concorso non si applica alcun
limite massimo di eta', salvo quelli generali previsti per
l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
g) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo -
contabile rilasciato, al termine dei corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 (2) (3);
---- (1) Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano
in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua
frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.
Si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti
precorse qualifiche del personale non docente statale (decreto del
Presidente della Repubblica n. 420/1974), nonche' nei corrispondenti
precorsi profili professionali del personale ATA statale (decreto del
Presidente della Repubblica n. 588/1985);
(2) Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/1978, devono indicare la durata del corso e devono
essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie
comprese nel piano di studio.
(3) Sono, altresi', validi per l'ammissione al concorso i titoli
richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella
graduatoria provinciale per le supplenze corrispondente al profilo
cui si concorre nei confronti dei candidati che, all'atto della
domanda, sono ancora inseriti nella predetta graduatoria.
h) oppure diploma di maturita' che consenta l'accesso agli
studi universitari;
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
all'atto della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 

Presentazione della domanda - termine - contenuti e modalita'
 
1 - Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice secondo il modello (Allegato A), devono essere inoltrate al
Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica - Div. IV - via Michele Carcani 61 - c.a.p. 00153 - Roma
entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande non firmate e/o presentate oltre il termine di cui sopra non
verranno prese in considerazione.
2 - Le domande presentate a mano dovranno essere consegnate
all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione -
viale Trastevere n. 76/A - Roma - che provvedera' ad apporre sulle
medesime il timbro a calendario al fine dell'accertamento del
rispetto del termine di cui al primo comma del presente articolo.
3 - La domanda di ammissione al concorso, recante la firma non
piu' autenticata, cosi' come disposto dall'art. 3 della legge
n. 127/1997, deve indicare:
a) il cognome e nome (le donne coniugate devono indicare solo
il cognome di nascita);
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al
precedente art. 3, precisando la data ed il luogo del conseguimento;
d) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti
per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, precisando
l'attuale sede di servizio o quella dove il servizio stesso e' stato
prestato, con l'indicazione del termine iniziale e della cessazione
eventuale del rapporto di lavoro.
4 - Nella domanda il candidato deve, altresi', dichiarare sotto
la propria responsabilita':
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
carichi penali pendenti. La dichiarazione puo' essere omessa se
negativa;
d) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita'
di cui al precedente art. 2, lettere d), e), f);
e) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se
uomini.
5 - Nella domanda di ammissione deve risultare, inoltre, il
recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al
concorso.
6 - L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.

                               Art. 4.
 

Certificazione dei titoli
 
1 - I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al
concorso:
a) I titoli di servizio previsti per l'accesso al concorso di
cui al precedente art. 2 - comma 1 comprovati da idonea
certificazione rilasciata dal capo dell'istituzione scolastica;
b) Uno dei titoli di studio previsti per l'accesso al concorso
di cui al precedente art. 2 - comma 3.
2 - I titoli di servizio e di studio dichiarati, piu' eventuali
titoli di cultura e di preferenza per essere ritenuti requisiti di
ammissione, se non allegati alla domanda di partecipazione al
concorso, devono essere prodotti nel medesimo termine e con le stesse
modalita' della domanda di ammissione. Tali documenti possono essere
presentati in originale o in copia autenticata.
3 - L'amministrazione si riserva di accertare con mezzi propri la
veridicita' delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dai
candidati.

                               Art. 5.
 

Inammissibilita' della domanda, esclusione dal concorso, nullita'
della domanda
 
1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato e quelle dalle quali non e' possibile evincere le
generalita' del candidato.
2 - I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti richiesti.
3 - Il decreto di esclusione, che contiene l'espressa indicazione
di impugnabilita', mediante le procedure di cui al successivo
art. 11, e' comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di
ricevimento.
4 - E' disposta l'esclusione dei candidati che:
a) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni
la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle
dichiarazioni di cui al comma 4o, lettere a), b), c), d), e), f) del
precedente art. 3, qualora cio' che avrebbe dovuto essere dichiarato
non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla
documentazione validamente prodotta;
b) che non abbiano presentato la certificazione prescritta per
l'ammissione al concorso nel termine e nelle forme stabilite o non
abbiano regolarizzato la certificazione prodotta in copia non
autenticata o autenticata in modo difforme dalle disposizioni in
materia.

                               Art. 6.
 

Commissione giudicatrice
 
1 - Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione giudicatrice del concorso, che sara' costituita secondo
le modalita' stabilite dall'art. 555 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994;
2 - Almeno un terzo dei componenti della commissione giudicatrice
dovra' essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.

                               Art. 7.
 

Valutazione titoli
 
1 - I titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti,
comunque, entro i termini di scadenza della stessa, verranno valutati
dalla Commissione giudicatrice sulla base delle indicazioni di cui
all'annessa tabella dei titoli (allegato B), con eventuale
integrazione delle preferenze (allegato C).
2 - I titoli di cultura e di preferenza per essere valutati
devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza della
domanda di ammissione al concorso e, parimenti, i titoli di servizio
verranno valutati fino alla data di scadenza della domanda.

                               Art. 8.
 

Formazione e pubblicazione della graduatoria
 
1 - La commissione giudicatrice formera' la graduatoria generale
permanente di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito
da ciascun candidato.
2 - La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
3 - Il decreto di cui sopra sara' pubblicato nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
4 - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato
 
1 - I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare,
ai sensi del C.C.N.L. 1998 - 2001 sottoscritto il 26 maggio 1999 -
Comparto scuola - e successive modificazioni ed integrazioni, un
contratto individuale finalizzato ad instaurare un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e sono assunti in prova in qualita' di
assistente amministrativo (terza qualifica funzionale ex quarta) nel
ruolo nazionale del personale amministrativo delle accademie e dei
conservatori di musica, sotto riserva di accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego.
2 - I vincitori verranno assunti, dopo il provvedimento di
approvazione delle graduatorie, con contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione
del contratto stesso.
3 - Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso
sono ancora all'esame dell'organo di controllo.
Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenienza di inefficacia degli stessi. La prestazione di
servizio resa fino all'accertamento della efficacia degli atti deve
essere comunque remunerata.
4 - La presentazione dei documenti di rito, attestanti il
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico, deve
avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
5 - I documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti
in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato al precedente punto 4. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
6 - I documenti da produrre sono i seguenti:
a) originale o copia autenticata del titolo di studio previsto
dall'art. 3 del presente bando;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio
militare o del foglio matricolare militare, a seconda che il
candidato abbia prestato servizio militare;
g) quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di
truppa, o certificato di esonero dal servizio di leva;
h) certificato medico, rilasciato dalle Autorita' sanitarie
competenti per territorio, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego. Il certificato dovra' anche contenere
l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto
dall'art. 7 della legge 22 luglio 1956, n. 837.

                              Art. 10.
 

Accesso ai documenti amministrativi
 
L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati puo'
essere esercitata ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei
limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 per le procedure concorsuali.

                              Art. 11.
 

R i c o r s i
 
1 - Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita'
della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal
concorso e' ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al
capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica.
2 - Avverso i provvedimenti adottati a seguito di ricorso in
opposizione ovvero contro il silenzio dell'amministrazione e'
ammesso, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale o, in alternativa, entro centoventi giorni,
il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3 - I concorrenti che hanno ricorso pendente avverso
provvedimenti della procedura concorsuale in atto, vengono inseriti
nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla nomina,
sulla base della disponibilita' dei posti esistenti al momento in cui
la riserva verra' sciolta in senso favorevole nei loro confronti.
4 - Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della
graduatoria e ammesso ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni,
al tribunale amministrativo regionale ovvero, ricorso straordinario,
entro centoventi giorni, al Capo dello Stato per i vizi di
legittimita'.

                              Art. 12.
 

Norme finali e di rinvio
 
1 - Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precorsi
profili professionali del personale A.T.A. (decreto del Presidente
della Repubblica n. 588/1985) o nelle precorse qualifiche del
personale non docente (decreto del Presidente della Repubblica n.
420/1974) e' considerato come prestato nei vigenti corrispondenti
profili professionali.
2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si
applicano le disposizioni in materia di procedura concorsuale di cui
al testo unico n. 297/1994 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
3 - ll presente bando sara' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione per il visto
di competenza e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 25 luglio 2000
Il capo dell'ispettorato: Scala

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