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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecentoventi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri e di cento ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per l'anno
2003.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.91 del 19/11/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E09008 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/12/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del
personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota massima di detto
personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in
ferma prefissata dell'Arma stessa;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in
applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per il reclutamento nel corso del 2003 di complessivi 320 allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del
ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di
rideterminarne eventualmente il numero in funzione delle disposizioni
che saranno contenute nella legge relativa al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2003 di imminente emanazione;
Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di
concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a
garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai sottonotati corsi allievi ufficiali in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri, con il numero di posti e con
inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati:
a) concorso per l'ammissione di duecentoventi allievi ufficiali ai
corsi per il conseguimento della nomina a sottotenente in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
(1) 1o corso: 55 posti - incorporazione aprile 2003;
(2) 2o corso: 55 posti - incorporazione giugno 2003;
(3) 3o corso: 55 posti - incorporazione settembre 2003;
(4) 4o corso: 55 posti - incorporazione gennaio 2004;
b) concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali ai corsi per
il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo tecnico - logistico, ripartiti per le
specialita' di seguito indicate:
(1) 1o corso: 29 posti - incorporazione aprile 2003:
7 posti per la specialita' amministrazione;
16 posti per la specialita' medicina;
3 posti per la specialita' veterinaria;
3 posti per la specialita' telematica;
(2) 2o corso: 26 posti - incorporazione giugno 2003:
7 posti per la specialita' amministrazione;
4 posti per la specialita' commissariato;
7 posti per la specialita' medicina;
3 posti per la specialita' genio;
5 posti per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica;
(3) 3o corso: 25 posti - incorporazione settembre 2003:
9 posti per la specialita' amministrazione;
7 posti per la specialita' medicina;
7 posti per la specialita' telematica;
2 posti per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia;
(4) 4o corso: 20 posti - incorporazione gennaio 2004:
10 posti per la specialita' amministrazione;
7 posti per la specialita' medicina;
3 posti per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica.
Il mese di prevista incorporazione indicato per ciascuno dei
corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potra' essere modificato
per sopravvenute esigenze organizzative degli istituti addestrativi.
2. Ai concorsi di cui al comma 1, possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso
femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza
di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di
entrambi i sessi.
3. Il reclutamento del personale femminile, tuttavia, non potra'
superare l'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale
4 luglio 2002 citato nelle premesse al 20% dei posti di ciascuno dei
corsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). Pertanto, il
numero massimo dei posti disponibili per detto personale, calcolato
in base alla citata aliquota percentuale, e' il seguente:
a) concorso per l'ammissione di 220 allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo speciale:
(1) 1o corso: 11 posti;
(2) 2o corso: 11 posti;
(3) 3o corso: 11 posti;
(4) 4o corso: 11 posti;
b) concorso per l'ammissione di 100 allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo tecnico - logistico:
(1) 1o corso: 6 posti, cosi' suddivisi:
1 per la specialita' amministrazione;
3 per la specialita' medicina;
1 per la specialita' veterinaria;
1 per la specialita' telematica;
(2) 2o corso: 5 posti, cosi' suddivisi:
1 per la specialita' amministrazione;
1 per la specialita' commissariato;
1 per la specialita' medicina;
1 per la specialita' genio;
1 per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica;
(3) 3o corso: 5 posti, cosi' suddivisi:
2 per la specialita' amministrazione;
1 per la specialita' medicina;
1 per la specialita' telematica;
1 per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia;
(4) 4o corso: 4 posti, cosi' suddivisi:
2 per la specialita' amministrazione;
1 per la specialita' medicina;
1 per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica.
4. I posti disponibili per ciascun concorso, corso e specialita'
di cui al precedente comma 1, eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei potranno essere portati in
aumento a quelli del corso successivo, secondo le esigenze dell'Arma
dei carabinieri.
5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, in relazione alle
disposizioni che saranno contenute nella legge relativa al bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, nonche' in
funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2.
R e q u i s i t i
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato, alla data del 31 dicembre 2003, il
trentaduesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta'
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
d) siano in possesso:
(1) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a
seguito della frequenza di un corso di studi quadriennale o
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi delle Universita'
statali;
(2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico
di uno dei seguenti diplomi di laurea (di durata quadriennale,
quinquennale o sessennale):
per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
indirizzo);
per la specialita' commissariato: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
indirizzo);
per la specialita' medicina: medicina e chirurgia. I
concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
professionale;
per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria. I
concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
professionale;
per la specialita' telematica: informatica, ingegneria
informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle
telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
per la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria
edile - architettura ed architettura. I concorrenti, inoltre,
dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione;
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica: chimica, chimica industriale, chimica e
tecnologia farmaceutica;
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica: fisica, ingegneria informatica, ingegneria
meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria
dei materiali, informatica e matematica;
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia: biologia.
Saranno considerati validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. A tal fine i concorrenti
dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la
relativa attestazione di equipollenza;
e) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia;
g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
h) non siano stati riformati alla visita di leva o,
successivamente ad essa, nel corso di precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia. I giovani dichiarati rivedibili in sede di
visita medica di leva dovranno aver acquisito l'idoneita' al servizio
militare prima dello svolgimento degli accertamenti psicofisici di
cui al successivo art. 11.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi
articoli 11 e 12.
3. L'ammissione ai corsi dei vincitori nonche' la nomina ad
ufficiale in ferma prefissata di cui al successivo art. 18, sono
inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
e dell'astensione dai comportamenti di cui all'art. 17 della legge
11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente, comma 1, lettere c) ed h), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3. I requisiti medesimi
devono essere mantenuti fino all'ammissione al corso formativo e per
tutta la durata dello stesso, fino alla nomina ad ufficiale in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico -
logistico.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi di cui
all'art. 1 deve essere:
a) redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche
sul sito web "www.carabinieri.it";
> b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191, a pena di decadenza -
nei periodi appresso indicati:
(1) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a):
1o corso: entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2o corso: dal 2 al 31 gennaio 2003;
3o corso: dal 1o al 31 marzo 2003;
4o corso: dal 2 al 31 maggio 2003;
(2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico -
logistico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1o corso: entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2o corso: dal 2 al 31 gennaio 2003;
3o corso: dal 1o al 31 marzo 2003;
4o corso: dal 2 al 31 maggio 2003.
Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I militari eventualmente in servizio dovranno, altresi',
presentare copia della domanda di partecipazione al Comando del
reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire allo
stesso di curare le incombenze di cui al successivo art. 5.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato
A ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorita'
diplomatica o consolare che ne curera' l'immediato inoltro al
predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I
militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi
sono le predette autorita', potranno presentare, entro i medesimi
termini, la domanda al comando di appartenenza, che provvedera' a
trasmetterla immediatamente al predetto Centro (entro il terzo giorno
dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/comando ricevente.
3. Nella suddetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) il concorso cui intende partecipare, specificando, per il
solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la specialita'
(una sola) per la quale intende concorrere (non e' pertanto
consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare per
piu' di una delle specialita' previste per ciascun corso del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pur possedendone i
requisiti).
In ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b), e' ammessa la partecipazione per l'ammissione ad un massimo di
due corsi, anche non consecutivi (e' pertanto consentito, con
distinte domande, chiedere di partecipare al massimo a due dei
quattro corsi previsti per ciascuno dei citati concorsi).
E' consentita, invece, possedendone i prescritti requisiti, la
partecipazione - anche contemporaneamente, purche' con distinte
domande - per l'ammissione al massimo a due dei quattro corsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) ed al massimo a due dei quattro corsi
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
c) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
d) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ogni variazione del predetto recapito. E fatto,
altresi', obbligo ai concorrenti che venissero incorporati per
l'assolvimento degli obblighi di leva successivamente alla
presentazione della domanda, di comunicare al predetto Centro il
reparto/ente presso il quale siano stati destinati a prestare
servizio, nonche' ogni variazione, anche temporanea, della sede di
servizio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto o ha assolto gli obblighi di leva;
f) lo stato civile;
g) il godimento dei diritti civili e politici;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il
concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata;
k) il titolo di studio posseduto (quello prescritto per la
partecipazione al concorso) con il relativo punteggio, con
l'indicazione dell'Istituto scolastico/universitario presso il quale
il medesimo e' stato conseguito e la relativa data. Per i diplomi di
laurea dovra' essere specificata, altresi', la durata legale del
corso seguito.
Il concorrente che partecipi al concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), che intenda far valere, oltre al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado posseduto, eventuali esami
universitari superati dovra' rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva, come da modello in allegato B, che costituisce parte
integrante del presente decreto, recante specifica indicazione degli
esami universitari sostenuti con relativa data, voto, facolta' ed
indirizzo dell'universita' frequentata;
l) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione (solo per le specialita' di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), (2), per le quali e' prescritta), l'Universita' presso la
quale e' stata conseguita e la relativa data;
m) l'iscrizione all'ordine professionale (solo per le
specialita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), (2), per le quali
e' prescritta);
n) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
delle date di inizio e fine, del grado rivestito, della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e
dell'ente/reparto di appartenenza;
o) di non essere stato riformato nel corso di precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
p) di rinunciare, in caso di ammissione al corso, al grado
rivestito, se militare in servizio;
q) per i soli concorrenti di sesso maschile:
la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il
distretto militare o la capitaneria di porto di appartenenza,
precisando l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
r) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
s) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui
al successivo art. 10;
t) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza di
cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente
decreto;
u) di essere a conoscenza dell'obbligo di contrarre le ferme di
cui all'art. 17, comma 1, e comma 5;
v) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi e' autorizzato a
richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite nei termini previsti, dovessero risultare formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 4.
Titoli di merito
1. E onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo
art. 10 del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti
potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al
concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni tecnico - scientifiche dovranno necessariamente essere
allegate alla domanda.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito le necessarie
dettagliate informazioni.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b) prevede:
a) una prova di selezione culturale;
b) la valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
all'atto dell'ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 13
dovranno essere risultati idonei in tutte le precedenti prove ed
accertamenti previsti.
Art. 6.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto sono a carico
dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda e
della ricevuta della raccomandata per la prova di selezione
culturale, ovvero di lettera o telegramma di convocazione, per gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali e per il tirocinio,
potranno rivolgersi al distretto militare, alla capitaneria di porto
o ad un comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino
per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 5,
lettere a), c) e d), nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione esaminatrice, unica per entrambi i concorsi
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), per la valutazione della
prova di selezione culturale, per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie;
b) la commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli
accertamenti psico-fisici;
c) la commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli
accertamenti attitudinali;
d) la commissione, unica per entrambi i concorsi, per la
valutazione del tirocinio;
e) la commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli
ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, membro;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo, membro.
Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parita'
di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
5. La commissione per la valutazione del tirocinio, di cui al
comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di medici
specialisti, anche esterni.
Art. 9.
Prova di selezione culturale
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - ad una prova di selezione culturale.
Detta prova avra' luogo presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia,
617/619 - Roma, con inizio non prima delle ore 9, secondo il seguente
diario:
a) 14 gennaio 2003 per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) (1), primo corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri;
b) 15 gennaio 2003 per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) (1), primo corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo
tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 13 dicembre 2002, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile
anche sul sito web "www.carabinieri.it" e presso i comandi stazione
carabinieri Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
13 dicembre 2002, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio verra' pubblicato avviso concernente il diario di svolgimento
della prova di selezione culturale per i corsi successivi a quelli
sopraindicati di ciascuno dei concorsi di cui al piu' volte citato
art. 1 del presente decreto. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti,
consistera' nella somministrazione di un test comprendente almeno
ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata, di cultura
generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua
straniera. La prova sara' intesa ad accertare il grado di cultura
generale, la conoscenza di argomenti di attualita', di una lingua
straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse, nonche' la capacita' di ragionamento e le
caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno
previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti
della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e
della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di
cui all'art. 7, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme
tecniche, approvate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' 30 punti. Al termine della prova di selezione
culturale, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di
sistemi informatizzati, la commissione, in base al punteggio
conseguito dai concorrenti, formera', per ciascun concorso, corso e
specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) una
graduatoria per individuare coloro che saranno ammessi agli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 11. Il punteggio
conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 13,
comma 1, e 14, comma 1.
6. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici, secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente, comma 5, i
concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati, dei quali quelli
di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20%,
fissata dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle
premesse:
a) concorso per l'ammissione di 220 allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo speciale:
(1) 1o corso: 500 concorrenti (di cui non piu' di 100 di
sesso femminile);
(2) 2o corso: 500 concorrenti (di cui non piu' di 100 di
sesso femminile);
(3) 3o corso: 500 concorrenti (di cui non piu' di 100 di
sesso femminile);
(4) 4o corso: 500 concorrenti (di cui non piu' di 100 di
sesso femminile);
b) concorso per l'ammissione di 100 allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo tecnico-logistico:
(1) 1o corso: 290 concorrenti (di cui non piu' di 58 di sesso
femminile), cosi' ripartiti:
70 per la specialita' amministrazione (di cui non piu' di
14 di sesso femminile);
160 per la specialita' medicina (di cui non piu' di 32 di
sesso femminile);
30 per la specialita' veterinaria (di cui non piu' di 6 di
sesso femminile);
30 per la specialita' telematica (di cui non piu' di 6 di
sesso femminile);
(2) 2o corso: 260 concorrenti (di cui non piu' di 52 di sesso
femminile), cosi' ripartiti:
70 per la specialita' amministrazione (di cui non piu' di
14 di sesso femminile);
40 per la specialita' commissariato (di cui non piu' di 8
di sesso femminile);
70 per la specialita' medicina (di cui non piu' di 14 di
sesso femminile);
30 per la specialita' genio (di cui non piu' di 6 di sesso
femminile);
50 per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica (di cui non piu' di 10 di sesso femminile);
(3) 3o corso: 250 concorrenti (di cui non piu' di 50 di sesso
femminile), cosi' ripartiti:
90 per la specialita' amministrazione di cui non piu' di 18
di sesso femminile);
70 per la specialita' medicina (di cui non piu' di 14 di
sesso femminile);
70 per la specialita' telematica (di cui non piu' di 14 di
sesso femminile);
20 per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia (di cui non piu' di 4 di sesso femminile);
(4) 4o corso: 200 concorrenti (di cui non piu' di 40 di sesso
femminile), cosi' ripartiti:
100 per la specialita' amministrazione (di cui non piu' di
20 di sesso femminile);
70 per la specialita' medicina (di cui non piu' di 14 di
sesso femminile);
30 per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica (di cui non piu' di 6 di sesso femminile).
Saranno inoltre ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici
i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria di cui al,
comma 5, all'ultimo posto utile.
7. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nelle graduatorie di cui ai commi 5 e 6 riceveranno
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di
ammissione agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nelle graduatorie medesime non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre,
n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 o
06/8098.2936, ovvero consultando il sito web "www.carabinieri.it".
>
Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati
alla prova di selezione culturale e prima della correzione della
stessa con l'ausilio di sistemi informatici.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, o eventualmente allegati alla domanda
stessa la commissione disporra' di un punteggio di 10/30i, cosi'
ripartiti:
a) titoli di studio posseduti in aggiunta a quelli richiesti
per la partecipazione al concorso, esami universitari superati
successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, frequenza di
corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri
titoli accademici e tecnici: fino a 6 punti;
b) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di
specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte
in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei
singoli autori: fino a 2 punti;
c) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a 2
punti.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 9, commi 5 e 6, saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 65 - Roma, a cura della
commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), ad accertamenti
volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio
militare quali ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto
ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valide giustificazioni da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax
n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici muniti di:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da
non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
b) lastre e referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psico-fisici;
c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (solo se
di sesso femminile);
d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici (solo se di
sesso femminile). In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
5. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somatofunzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
m 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
m 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo:
(1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche, per i partecipanti al concorso di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
(2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e
non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali, per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b).
6. La commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psichiatrico;
e) analisi completa delle urine;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti altresi' ad
accertamento ginecologico.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
7. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel comma 5.
8. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
"idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo, comma 9, e del punteggio calcolato secondo i criteri
indicati nel comma 10;
"non idoneo" con l'indicazione del motivo.
9. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti riconosciuti in
possesso degli specifici requisiti di cui al precedente, comma 5, cui
sia stato attribuito, secondo le direttive vigenti, il seguente
profilo sanitario minimo:
PS 2 CO 2 AC 2 AR 2 AV 2 LS 2 LI 2 VS 2 AU 2
Per i soli partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), e' compatibile con il giudizio di idoneita' anche il
coefficiente 3 nelle sole caratteristiche somato-funzionali CO e VS.
10. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 3 o 2 sara' attribuito un punteggio pari a 0. Ad ogni
coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio di
0,5 punti. Il punteggio complessivo ottenuto sara' utile ai fini
della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 13,
comma 1, e 14, comma 1.
11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati
"non idonei" dalla predetta commissione i concorrenti risultati, tra
l'altro, affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso un ospedale militare;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso
ed il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata,
ausiliari dell'Arma dei carabinieri.
12. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non
idonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
13. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti psico-fisici i candidati che, giudicati non idonei,
produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,
Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191
Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello
della visita medica in cui il candidato ha riportato giudizio di
inidoneita'.
14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al
precedente comma 13, il giudizio di non idoneita' riportato al
termine delle visite mediche si intendera' confermato.
15. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente
comma 13, la commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e),
acquisiti dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), i
verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai candidati
medesimi, esprimera' il suo giudizio a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
16. Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle
decisioni assunte dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera e).
17. I concorrenti dichiarati non idonei anche agli ulteriori
accertamenti psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno
definitivamente esclusi dal concorso.
18. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
modalita' indicate nell'art. 3, comma 3, lettera a), qualora non
siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di svolgimento degli
accertamenti psico-fisici per un concorso o corso, saranno esonerati
dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui
ai commi 9 e 10 del presente art. saranno presi in considerazione i
coefficienti accertati in precedenza.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle
qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale
in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione del piu' volte citato art. 3,
comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002.
3. Al termine di tali accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato
seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei,
pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.
4. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati degli accertamenti effettuati, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di 10 punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 13, comma 1, e 14, comma 1.
5. Tutti i concorrenti, compresi quelli alle armi, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli
stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico
dell'Amministrazione militare.
6. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
modalita' indicate nell'art. 3, comma 3, lettera a), qualora non
siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di svolgimento degli
accertamenti attitudinali per un concorso o corso, saranno esonerati
dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
dell'attribuzione del giudizio e del punteggio di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo sara' preso in considerazione l'esito degli
accertamenti svolti in precedenza.
Art. 13.
Tirocinio
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
negli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), in graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, in
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, per corsi
e specialita'.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nella prova di selezione culturale, nella valutazione dei titoli,
negli accertamenti psico-fisici e negli accertamenti attitudinali.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di cui al
precedente, comma 2, saranno convocati al tirocinio, che si svolgera'
presso il reggimento allievi marescialli dei carabinieri di Velletri
(Roma), quelli di seguito indicati:
a) nel concorso per l'ammissione di 220 allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
(1) per il 1o corso: 66 concorrenti (di cui non piu' di 13 di
sesso femminile);
(2) per il 2o corso: 66 concorrenti (di cui non piu' di 13 di
sesso femminile);
(3) per il 3o corso: 66 concorrenti (di cui non piu' di 13 di
sesso femminile);
(4) per il 4o corso: 66 concorrenti (di cui non piu' di 13 di
sesso femminile);
b) nel concorso per l'ammissione di 100 allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b):
(1) per il 1o corso:
per la specialita' amministrazione: 8 concorrenti (di cui
non piu' di 2 di sesso femminile);
per la specialita' medicina: 17 concorrenti (di cui non
piu' di 3 di sesso femminile);
per la specialita' veterinaria: 4 concorrenti (di cui non
piu' di 1 di sesso femminile);
per la specialita' telematica: 4 concorrenti (di cui non
piu' di 1 di sesso femminile);
(2) per il 2o corso:
per la specialita' amministrazione: 8 concorrenti (di cui
non piu' di 2 di sesso femminile);
per la specialita' commissariato: 5 concorrenti (di cui non
piu' di 1 di sesso femminile);
per la specialita' medicina 8 concorrenti (di cui non piu'
di 2 di sesso femminile);
per la specialita' genio: 4 concorrenti (di cui non piu' di
1 di sesso femminile);
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica: 6 concorrenti (di cui non piu' di 1 di sesso
femminile);
(3) per il 3o corso:
per la specialita' amministrazione: 10 concorrenti (di cui
non piu' di 2 di sesso femminile);
per la specialita' medicina: 8 concorrenti (di cui non piu'
di 2 di sesso femminile);
per la specialita' telematica: 8 concorrenti (di cui non
piu' di 2 di sesso femminile);
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione biologia: 3 concorrenti (di cui non piu' di 1 di
sesso femminile);
(4) per il 4o corso:
per la specialita' amministrazione: 11 concorrenti (di cui
non piu' di 2 di sesso femminile);
per la specialita' medicina: 8 concorrenti (di cui non piu'
di 2 di sesso femminile);
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica: 4 concorrenti (di cui non piu' di 1 di
sesso femminile).
5. Il tirocinio per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e
per quelli ausiliari del ruolo tecnico logistico verra' svolto nello
stesso arco temporale. Pertanto i partecipanti ad entrambi i concorsi
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), ammessi a frequentare il
tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi ufficiali
ausiliari del ruolo speciale che per quello per allievi ufficiali
ausiliari del ruolo tecnico logistico, all'atto della presentazione
presso il reggimento allievi marescialli dei Carabinieri di Velletri
dovranno optare per un solo concorso e sottoscrivere apposita
rinuncia per l'altro.
6. In seguito, fermo restando quanto indicato nel precedente
comma 4, per i concorrenti di sesso femminile, potra' essere
convocato al tirocinio, secondo l'ordine della relativa graduatoria
di concorso, corso e specialita', un numero di concorrenti pari a
quello degli assenti all'appello del primo giorno, che saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, e degli eventuali
rinuncianti nei primi cinque giorni di frequenza.
7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
delle urine e, qualora ammesse alla frequenza del corso formativo,
dovranno essere nuovamente sottoposte a detto test.
8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento di indagini e
di accertamenti. Il provvedimento di inidoneita', o di temporanea
inidoneita' che non si risolva entro sei giorni dalla data di inizio
del tirocinio, comportera' l'esclusione dal concorso del
frequentatore e la facolta' per l'Amministrazione di procedere alla
sua sostituzione con altro concorrente, secondo le modalita' di cui
al precedente comma 5.
9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita'
di allievi carabinieri, ovvero con il grado gia' rivestito, qualora
alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del reparto/ente di
appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione
alla categoria di appartenenza.
10. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione
previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e
verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo.
11. Il tirocinio, che avra' una durata non superiore a tre
settimane, sara' svolto con le modalita' definite in apposito
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno
ulteriormente selezionati e valutati sulla base del rendimento
fornito nelle attivita' militari, ginnico - sportive e scolastiche di
seguito indicate:
regolamenti;
istruzione formale;
armi e pratica armi;
educazione fisica;
topografia;
addestramento individuale al combattimento.
12. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal
concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del
tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non
continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del
tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di
assenze consentite dipenda da temporanea inidoneita' fisica,
l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda
di ammissione all'analogo tirocinio previsto per il corso successivo.
L'ammissione a detto tirocinio e' in ogni caso subordinata al
riacquisto della prescritta idoneita' fisica.
13. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato
durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria
militare.
14. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), la quale formulera' il
giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione,
in caso di idoneita', di un punteggio da 0 fino ad un massimo di 10
punti, che sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 14, comma 1, tenendo conto del rendimento
globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento
comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare il corso formativo.
15. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla
commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), giudizio di non
idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
Art. 14.
Graduatorie di ammissione ai corsi formativi
I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno
iscritti, dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a),
in graduatorie finali di ammissione ai corsi formativi distinte, in
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, per corsi e
specialita'.
2. Dette graduatorie saranno formate dalla commissione tenuto
conto della ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato
art. 1, comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara'
costituito dalla somma dei punteggi conseguiti:
nella prova di selezione culturale;
nella valutazione dei titoli di cui all'art. 10;
negli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
al termine del tirocinio.
3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
4. A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione
delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e
dell'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
5. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi
alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle
graduatorie distinte per corso e specialita' di cui all'art. 1,
comma 1, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso. Per i concorrenti di sesso femminile resta fermo quanto
indicato nell'art. 1, comma 3.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti, tramite il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potra', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.
Art. 17.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione
presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma
volontaria di tre settimane quali allievi carabinieri, dalla quale
saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o
non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. Ai sensi
dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, detto periodo di
ferma volontaria non e' computabile per i concorrenti di sesso
maschile nella ferma di leva.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto
di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno
antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi al corso formativo.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso
l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano gia'
alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e
sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di
comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati
agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la
frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque,
ammessi al corso.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso
formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo,
dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra'
una durata di nove settimane, acquisiranno la qualifica di allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del
ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno
contrarre una ferma volontaria di diciotto mesi e dovranno
assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione.
6. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
dichiarazione di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
se sottufficiali delle altre Forze armate: dichiarazione di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge
31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
se carabinieri in ferma volontaria, carabinieri ausiliari,
volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione di rinuncia al
grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma volontaria
contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo al corso. Gli allievi provenienti dagli
ufficiali, dal personale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in
servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano
la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo
speciale o del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri
saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed
il tempo trascorso presso gli Istituti di formazione sara' computato
nell'anzianita' di grado.
7. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri.
Art. 18.
Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a
seconda del concorso cui abbiano partecipato, saranno nominati
sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o
tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno un ulteriore corso di
perfezionamento della durata di quattro settimane.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Art. 19.
Impiego degli ufficiali in ferma prefissata
1. L'impiego degli ufficiali in ferma prefissata avverra',
compatibilmente con le esigenze di servizio e di organico, nelle
rispettive regioni amministrative di origine o di residenza.
Art. 20.
Prospettive di carriera
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, previo loro
consenso, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero per il controllo del territorio nazionale.
2. I sottotenenti in ferma prefissata sono valutati per
l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del
secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale
decorrenza.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri, sempreche' non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta' e siano in possesso dei requisiti
indicati dal relativo bando.
4. Per gli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri che
abbiano prestato servizio senza demerito saranno previste riserve di
posti fino al 80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per
la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2002
Il Ten. gen.: Simeone
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