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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della
U.O.C. di laboratorio analisi dell'ospedale unico di rete di San
Daniele del Friuli, disciplina patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico cliniche e microbiologia) area della medicina
diagnostica e dei servizi, presso l'azienda per i servizi sanitari n.
4 medio Friuli di Udine.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 13/2/2004
Ente:REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Località:Trieste  (TS)
Codice atto:04E00577
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    In  attuazione  della  deliberazione  n. 47  del 30 gennaio 2004,
esecutiva ai sensi di legge, e' riaperto il termine per la
presentazione delle domande relative all'avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico di direttore della U.O.C. di laboratorio
analisi dell'ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli,
disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico
cliniche e microbiologia) area della medicina diagnostica e dei
servizi.
L'incarico e' disciplinato da contratto di diritto privato, ha
durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7, primo comma, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
Art. 1.
Requisiti generali richiesti per l'ammissione
Possono partecipare alla selezione i medici, i biologi ed i
chimici che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande, siano in possesso dei
requisiti di ammissione elencati nel presente articolo e nel
successivo art. 2:
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio.
L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura
della Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale
dipendente di pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, e' dispensato dalla
visita medica;
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
politico attivo;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

                               Art. 2.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze
biologiche o in chimica;
b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi o dei
biologi o dei chimici, attestata da certificato rilasciato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di patologia clinica ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di patologia clinica ricompresa
nell'area della medicina diagnostica e dei servizi o in una
disciplina equipollente; oppure anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
d) curriculum professionale concernente le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia
documentata una specifica attivita' professionale;
Si prescinde dal requisito della specifica attivita'
professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997;
e) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, fino all'espletamento del primo corso di
formazione manageriale gli incarichi di secondo livello dirigenziale
sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale
nel primo corso utile.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l'anzianita' di servizio deve essere
maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e
istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dagli
articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto.
E' valutato il servizio non di ruolo a titoli di incarico, di
supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o
similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale
23 marzo 2000 n. 184 e' valutabile nell'ambito del requisito di
anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di specializzazione, il servizio prestato in regime convenzionale a
rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.
Il servizio e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto, rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende
sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo
competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.
Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative
alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio e' valutabile
per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento
alla specializzazione in possesso.
Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2, e
art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono
prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e'
iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le
specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
accademico.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.

                               Art. 3.
Esclusioni
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di
esclusione dalla selezione. L'accertamento dei requisiti di
ammissione e' effettuato dalla Commissione di cui al comma 2
dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999. L'eventuale
esclusione dalla selezione sara' comunicata agli interessati nei modi
e nei termini di legge.

                               Art. 4.
Tutela della privacy
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati
dati anagrafici e di stato personale, nonche' quelli relativi al
curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare
l'idoneita' all'incarico proposto, per poter dar corso al successivo
colloquio finalizzato alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate come meglio e piu'
specificatamente precisato nel successivo art. 9.
I dati personali dei candidati, nell'ambito delle finalita'
selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle Commissioni di
esperti, al Direttore generale dell'Azienda e al servizio del
personale coinvolti nel procedimento di selezione ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l'ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 stabiliscono i diritti dei candidati in materia di tutela
rispetto al trattamento dei dati personali.

                               Art. 5.
Presentazione delle domande
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente,
ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti
specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito
telefonico;
9) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto
legislativo n. 196/2003).
La domanda dovra' essere datata e firmata per esteso dal
candidato. La mancanza di sottoscrizione costituisce motivo di
esclusione. La firma non deve essere autenticata, ma alla domanda
deve essere allegata la fotocopia, sempre non autenticata di un
documento di identita' valido.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate come il non avere riportato condanne penali e il non
avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al punto 9 viene considerata
quale silenzio assenso.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l'ammissione, determina
l'esclusione dall'avviso.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per sostenere il
previsto colloquio in relazione al proprio handicap nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione
medica che specifichi:
i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato
i tempi aggiuntivi necessari.
Alla domanda deve essere allegato:
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato
e firmato, concernente le attivita' professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all'estero, nonche' alle pregresse
idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
Tutto il curriculum per essere valutato deve essere formalmente
documentato (rif. art. 6).
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 con esclusioni di quelli indicati alla lettera c) ed alle
pubblicazioni:
una fotocopia semplice di un documento di identificazione;
la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione (rif.
art. 7);
un elenco, in triplice copia, datato e firmato, di tutti i
documenti, comprese le autocertificazioni.
Coloro i quali hanno presentato domanda entro l'originario
termine di scadenza dell'avviso n. 98867/M.1 del 29 dicembre 2003,
possono presentare ulteriore documentazione, entro il termine di
scadenza riportato sul frontespizio.

                               Art. 6.
Forme di presentazione della documentazione
Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione
originale o con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente
alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non
e' richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati,
qualita' personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e cio' ai sensi dell'art. 47
del cennato decreto del Presidente della Repubblica.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' con la quale l'interessato ne attesti la
conformita' all'originale. Tale dichiarazione di conformita' puo'
essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o
richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali
dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione
devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
l'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la
non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in
considerazione titoli non documentati formalmente.
Qualora in costanza di svolgimento della procedura concorsuale
siano emanate norme o regolamenti che consentano di semplificare
ulteriormente le modalita' di presentazione della documentazione, le
stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente bando.
Ai sensi della legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione,
la documentazione e le certificazioni sono esentate, ai fini
dell'ammissione, dal bollo.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere
chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.
Inoltre deve essere specificato se il servizio e' stato svolto
quale dipendente oppure con incarico libero professionale o in
convenzione e se lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo
unico oppure a tempo definito.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.

                               Art. 7.
Tassa di partecipazione
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda
l'originale di quietanza o ricevuta di versamento della tassa di
concorso di Euro 10,33, in nessun caso rimborsabile da effettuarsi
mediante:
versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato
all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di
tesoreria - via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;
ovvero
versamento su conto corrente bancario - versamento su conto
corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato
all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso
Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.

                               Art. 8.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera unitamente
alla documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore
generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Pozzuolo
n. 330 - 33100 Udine,
ovvero
devono essere presentate (sempre intestate al Direttore
generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friul») direttamente
all'Ufficio protocollo Generale - via Pozzuolo n. 330 - Udine, nelle
ore di ufficio (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9 alle ore 13).
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all'avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale. Qualora il termine di scadenza coincida con
giorno festivo, lo stesso e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di scadenza. A tale fine fa fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della
Commissione di esperti di cui all'art. 15, comma 3 del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi
postali.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora essi dipendano da
inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.

                               Art. 9.
Convocazione candidati e modalita' di selezione
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di partecipazione,
saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento
del colloquio, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
La Commissione di cui al comma 2, dell'art. 15-ter del decreto
legislativo n. 229/1999, predisporra' l'elenco dei candidati ritenuti
idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da
svolgere.
Dall'elenco degli idonei il Direttore generale operera' la scelta
del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato.
L'incarico decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data dell'effettiva assunzione in servizio.
Al candidato cui viene conferito l'incarico da parte del
Direttore generale sara' affidata la responsabilita' dell'U.O.C.
Laboratorio analisi dell'Ospedale unico di Rete di San Daniele del
Friuli.
L'incaricato sara' invitato a presentare entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa
richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dell'incarico e per la stipula di
apposito contratto individuale di lavoro.
L'incarico decorrera' dalla data di effettiva presa in servizio
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro nel quale
saranno previste le modalita' e le condizioni che regolano il
rapporto di lavoro e avra' la durata da cinque a sette anni con
facolta' di rinnovo per lo stesso o per un periodo piu' breve.
Al candidato cui viene conferito l'incarico sara' corrisposto il
trattamento economico fondamentale, le indennita' nonche' la
retribuzione di posizione e di risultato prevista dal C.C.N.L. e
dalla regolamentazione aziendale.
L'incarico di direttore di struttura complessa implica il
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15 quater del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il direttore di struttura complessa e' sottoposto alle verifiche
e valutazioni previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni e dal CCNL per l'area della dirigenza
medica e veterinaria ovvero dal CCNL dell'area della dirigenza
sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e dalla
regolamentazione aziendale cui si fa rinvio per quanto concerne gli
effetti delle eventuali verifiche e valutazioni negative.
L'incarico puo' essere revocato nei casi e con le modalita'
previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni e dal CCNL per l'area della dirigenza medica e
veterinaria ovvero dal CCNL dell'area della dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di non procedere
all'attribuzione dell'incarico in relazione all'intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od
organizzativi.
La nomina del candidato vincitore sara' subordinata all'esistenza
di norme che autorizzino l'Azienda USL ad effettuare assunzioni, per
cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od
interesse legittimo alla nomina.

                              Art. 10.
False dichiarazioni
Si precisa che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 le dichiarazione mendaci, la falsita'
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si riserva la
facolta' di effettuare controlli anche a campione sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. Qualora una
dichiarazione risultasse mendace, nei confronti del responsabile
verra' applicata la sanzione della decadenza dal servizio.

                              Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto
compatibile con la particolarita' dell'incarico, valgono le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro dei
dirigenti del ruolo sanitario.
L'Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facolta' di sospendere modificare o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione della domanda
implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la
piena ed incondizionata accettazione.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli
interessati potranno rivolgersi dalle ore 9 alle ore 12,30 - di tutti
i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni
(tel. 0432.806029/30/65) - via Pozzuolo, 330 - Udine, oppure potranno
consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it> Il direttore generale: Ferri

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