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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con funzioni di geometra, per le esigenze degli uffici della
divisione dei servizi tecnici. (Codice concorso 1/2009).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.27 del 7/4/2009 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Località: | Benevento (BN) |
Codice atto: | 9E002527 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 7/5/2009 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio,
approvato con decreto rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale, dell'8 agosto 2008, n, 1856 e, in particolare, gli articoli
42 e 43;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il ”Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006 - 2007
del personale del comparto universitario”, stipulato il 16
ottobre 2008;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di
amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato
l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9
dicembre 2004;
Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato”,
emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per l'anno 2008);
Visto l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per l'anno 2008) il quale stabilisce, in
particolare, che:
fatte, comunque, salve “…le intese stipulate, ai
sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente
Legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le
organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la
progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto
conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
Legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita'
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…”;
Visto l'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, il quale, a sua volta, dispone che “…fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato
presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in
virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati anteriormente a tale data …” ;
Vista la circolare del 18 aprile 2008, n. 5, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni,
servizio programmazione, assunzioni e reclutamento, ha definito le
“Linee di indirizzo in merito alla interpretazione ed alla
applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95, e comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)”,
sottolineando, in particolare che “…la disposizione che
si trova nell'articolo 3, comma 106, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, prospetta alle amministrazioni, nel rispetto del principio
costituzionale della “concorsualita”, bandi speciali di
concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato che danno
rilevanza alla esperienza lavorativa maturata presso le
amministrazioni pubbliche, differenziandola in ragione della
tipologia del rapporto posto in essere …”;
a) prevedendo “… per i titolari di contratto di
lavoro a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, che
raggiungono il triennio secondo i criteri indicati dall'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di
cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
predetti bandi possono prevedere una riserva di posti non superiore
al 20% dei posti messi a concorso…”;
b) introducendo “…una valutazione per titoli per
riconoscere, in termini di punteggio, il servizio prestato presso le
pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi
nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
anteriormente a tale data…”;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008,
n. 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizione
legislative e disposizione finanziarie urgenti”, che prevede
che “…le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle
procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009…”;
Visto il “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed
amministrativo per il triennio 2007-2009”, predisposto in
conformita' alle linee generali di indirizzo della
“Programmazione delle Universita' per il triennio
2007-2009”, definite con decreto ministeriale del 3 luglio
2007, n. 362, in attuazione dell'articolo 1-ter, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto dei parametri e dei
criteri (denominati “Indicatori”) per il monitoraggio e
la valutazione dei risultati della attuazione della predetta
programmazione, fissati dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2007,
n. 506;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
57, comma 6, del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999 del personale del Comparto delle Universita”,
stipulato il 9 agosto 2000, come modificato ed integrato
dall'articolo 13 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003 del personale del Comparto delle Universita”,
stipulato il 27 gennaio 2005, il “Programma di fabbisogno del
personale tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009”
e' stato oggetto di consultazione con i componenti della
Rappresentanza Sindacale Unitaria ed i Rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del
12 maggio 2008;
Considerato che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto
di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella
seduta del 13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per
l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855,
questo Ateneo ha provveduto, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, lettera a), del decreto interministeriale 30 aprile
2008, ad adottare, entro il 30 giugno 2008, il “Programma di
fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio
2007-2009” utilizzando “per la valutazione ex ante e il
relativo monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani
triennali” la apposita procedura informatizzata
“PROPER”;
Visto il decreto rettorale del 3 novembre 2008, n. 1206, con il
quale e' stato rideterminato il “Programma di fabbisogno del
personale tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007-
2009”;
Considerato che il “Programma di fabbisogno del personale
tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007-2009”, tra
l'altro, prevede, per l'anno 2009, anche l'assunzione di due unita'
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con funzioni di geometra,
per le esigenze degli Uffici della Divisione dei servizi tecnici;
Considerato che tale previsione risponde all'esigenza di dotare
gli Uffici programmazione e sviluppo opere edilizie e gestione
tecnico-manutentiva del patrimonio edilizio e impiantistico
“…di figure professionali attualmente carenti al fine di
migliorare i servizi offerti, con particolare riferimento alla
redazione dei progetti e allo svolgimento delle attivita' presupposte
e consequenziali, anche in considerazione dei particolari carichi di
lavori che in questa fase aggravano i gia' onerosi compiti
istituzionali delle predette unita' organizzative …”;
Accertato peraltro, che, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 1 del decreto-legge del 10 novembre 2008, n. 180,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
“…e' possibile procedere al reclutamento di una sola
delle due unita' di personale prevista dalla predetta
Programmazione…”;
Attesa pertanto, la necessita' di procedere, per le motivazioni
innanzi specificate, all'assunzione di almeno una unita' di personale
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed eaborazione dati, con funzione di geometra,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno
orario a tempo pieno, per le esigenze degli uffici della Divisione
dei servizi tecnici;
Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con funzioni di geometra, per le esigenze degli
uffici della divisione dei servizi tecnici (Codice concorso 1/2009).
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati
fino al 1985;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondaria
grado di durata quinquiennale di geometra;
i) abilitazione all'esercizio della professione di geometra.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono pervenire, solo ed esclusivamente, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita'
degli studi del Sannio, divisione risorse umane, organizzazione,
affari generali, atti negoziali, ufficio del personale tecnico ed
amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento, riportando,
sulla busta, la dicitura “Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con funzioni di geometra,
per le esigenze degli uffici della divisione dei servizi tecnici
(Codice concorso 1/2009)”, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, potendo utilizzare, a tal fine, il facsimile all'uopo
predisposto (Allegato 2):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla
provincia, al codice di avviamento postale, alla via/piazza e la
numero civico;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente
articolo 2, comma 1, lettera h), con l'indicazione dell'anno
scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
e) l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra di
cui e' in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'istituzione
scolastica presso la quale e' stata conseguita;
f) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'art.
6 del presente bando;
g) il possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
h) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati
fino al 1985;
i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (tale dichiarazione deve essere resa, anche se negativa);
k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
l) il possesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza.
I titoli di cui alla lettera f), dovranno essere indicati nella
domanda di partecipazione al concorso ed allegati alla stessa secondo
le modalita' previste dall'articolo 6 del presente bando, pena la non
valutabilita' degli stessi.
La mancata dichiarazione di cui alla lettera l) non costituisce
motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i
predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, come specificati nel precedente articolo 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito nel precedente articolo 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta
l'autentica della firma in calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di € 7,75, da
effettuare sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfetario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura
"Partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con funzioni di geometra, per le esigenze degli
uffici della divisione dei servizi tecnici (Codice concorso 1/2009).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 35 comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 14 del
“Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo
del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato”.
Art. 6.
Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la
Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, che dovranno
essere indicati nella domanda di partecipazione al concorso ed essere
allegati alla stessa, dopo l'espletamento della prova scritta, e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati,
nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati:
1. fino ad un massimo di 4,50 punti, per il possesso di titoli di
studio superiori rispetto a quello previsto per l'accesso alla
categoria con riguardo al punteggio riportato, secondo la
articolazione contenuta nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato
n. 1);
2. fino ad un massimo di 12,50 punti, per il servizio di ruolo
prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la seguente articolazione:
a) attribuzione di 2 punti, per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno,
in caso di servizio di ruolo prestato nella Categoria C;
b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera
a) di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di
servizio di ruolo prestato nella Categoria D;
3. fino ad un massimo di 6 punti, per il servizio prestato presso
la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione
coordinata o continuativa di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
4. fino ad un massimo di 3 punti, per esperienze lavorative
maturate nella Universita' degli studi del Sannio con contratti di
lavoro autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la
attribuzione di 1 punto per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
5. fino ad un massimo di 2 punti, per esperienze lavorative, di
ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di
durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di
0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o
superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
6. fino ad un massimo di 2 punti, per il superamento di altri
concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore, con la seguente articolazione:
a) attribuzione di 1 punto, per il superamento di un concorso
indetto per l'accesso alla medesima categoria per la quale si
concorre;
b) attribuzione di 2 punti, per il superamento di un concorso
indetto per l'accesso ad una categoria superiore rispetto a quella
per la quale si concorre.
La Commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
La documentazione presentata dal candidato dovra' comprovare
l'effettivo possesso dei predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in
calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del documento d'identita' del candidato;
mediante dichiarazione, sostitutiva di certificazione,
sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'articolo 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto, prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento di identita'.
La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle
innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli
medesimi.
Art. 7.
Prove d'esame
Le prove di esame consisteranno in una prova scritta e in una
prova orale.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, potra'
eventualmente consistere anche in test a risposta multipla e vertera'
sulle seguenti materie:
legislazione in materia di appalti, lavori e opere pubbliche e
nozioni di carattere generale in materia di appalti di forniture di
beni e servizi;
prevenzione incendi, normativa antinfortunistica e di sicurezza
sul lavoro;
redazione e sviluppo di un progetto mediante l'ausilio del
computer, con l'utilizzo dei seguenti programmi: CAD (Grafico),
Word/Excel (elaboratore di testo) e PRIMUS (per la contabilizzazione
delle opere edili).
La prova orale vertera' oltre che sulle materie oggetto della
prova scritta, anche sui seguenti argomenti:
vincoli ambientali e archeologici;
sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
normativa prevenzione incendi con particolare riferimento
all'edilizia scolastica e sara', inoltre, diretta ad accertare la
conoscenza, a livello nozionistico, della lingua inglese.
La durata della prova scritta sara' determinata dalla Commissione.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua
italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - del giorno 15 maggio 2009, verra' data comunicazione della
sede, del giorno e dell'ora in cui avra' luogo la prova scritta
ovvero di un eventuale rinvio della predetta prova, di ogni ulteriore
o diversa indicazione relativa alle modalita' di notifica delle prove
stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell'esclusione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, dalle procedure di selezione, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo
espletamento.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta e del punteggio che gli
e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il
candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o
passaporto.
La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 8.
Titoli di preferenza e di precedenza
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n.
191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o preferenza, di
propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita'
degli studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di precedenza e/o preferenza, come indicati nella
domanda di ammissione al concorso e gia' posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della medesima
domanda, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti
modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in
calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'articolo 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta'
(ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia
non autenticata del proprio documento d'identita'.
Art. 9.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice della
procedura concorsuale redige la graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun
candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
Con provvedimento del direttore amministrativo vengono approvati
gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procede
alla dichiarazione dei vincitori dello stesso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'articolo 8 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' resa pubblica mediante affissione
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la
sede del Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e sara'
visionabile sul Sito Internet di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella
predetta Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 10.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'articolo 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e
attestante l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso,
ivi compresi quelli che si sono avvalsi della riserva prevista ai
sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in
caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella
di opzione per il nuovo impiego);
b) di non essere stati destituiti, dispensati da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo
71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla
stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 11.
Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, il
vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i
requisiti prescritti, verra' inquadrato nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso in cui il vincitore del concorso sia gia' dipendente di questo
Ateneo con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
almeno due anni. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente
per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed
alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche'
le disposizioni contenute nel “Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato”.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, dirigente
della divisione risorse umane e organizzazioni, affari generali ed
attivita' negoziali.
Benevento, 27 marzo 2009
Il direttore amministrativo: Rivellini
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