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UNIVERSITA' DI FIRENZE
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FIRENZE |
Località: | Firenze (FI) |
Codice atto: | 02E06752 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/9/2002 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
9 giugno 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Visto lo statuto dell'Universita' di Firenze;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall'Universita' di Firenze;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca avanzate dalle strutture dipartimentali;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 13 maggio 2002, a seguito della verifica dei requisiti di
idoneita' delle sedi proponenti;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 12 giugno
2002, con la quale e' stata approvata l'attivazione del XVIII ciclo
di dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
di Firenze;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del
28 giugno 2002.
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' di Firenze.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
dottorati di seguito elencati, rappresentati per area scientifica.
Per ciascun dottorato vengono indicati la sede amministrativa, le
eventuali sedi consorziate, la durata, i posti messi a concorso e le
borse di studio disponibili, il diploma di laurea specifico, qualora
richiesto.
Il numero dei posti messi a concorso puo' essere successivamente
aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio
finanziate da enti esterni, a condizione che il relativo atto
convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
----> Vedere dottorati <----
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
alla scadenza del presente bando, di laurea o di titolo equipollente
conseguito presso Universita' straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del 30 settembre
2002.
In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva
ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, il
relativo certificato di laurea o autocertificazione, pena la
decadenza dal concorso.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il
quale viene inoltrata la domanda.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extracomunitari gia' titolari di borsa
di studio e in possesso di titolo di studio valutato equipollente ai
soli fini dell'ammissione al dottorato.
Sulle modalita' di ammissione decidera', caso per caso, il
collegio dei docenti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata,
direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al
direttore del dipartimento sede amministrativa del dottorato entro il
16 settembre 2002.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico bancario, un
contributo di Euro 26 sul c/c n. 3673/9 "Contabilita' speciale" cod.
ABI 3400.9 CAB 02800, intestato all'Universita' di Firenze, presso la
Banca Toscana (sede-Firenze) indicando nella causale di versamento
"contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
(indicare titolo del dottorato) XVIII ciclo".
La fotocopia del bonifico di versamento del contributo dovra'
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di
esclusione dal concorso.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e
precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico. Per quanto
riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un
recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo di laurea posseduto, con l'indicazione della data e
dell'Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini stranieri);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del
concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti
indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del
recapito non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove di ammissione
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta del
collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti e
ricercatori di ruolo.
Le prove di ammissione, consistenti in una prova scritta e una
orale, sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica
del candidato nei settori di riferimento del dottorato stesso.
La prova orale comprende altresi' la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d'armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno consultabili in due modi:
percorso: www.unifi.it&62;Studenti&62;laureati&62;dottorati di
ricerca&62;XVIII ciclo;
pagina:
http://www2.unifi.it/interno laureati.asp?IDCategoria753.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
La data della prova orale, qualora non sia resa nota
contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con
un preavviso di venti giorni.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i
partecipanti alla prova scritta.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d'esame
dell'elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione
conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la
graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da
ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990.
Art. 5.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato.
Tale opzione deve essere esercitata entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni
dall'inizio del corso, subentrano altri candidati collocati in
posizione utile nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di
studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei
cittadini comunitari.
Possono essere ammessi in sovrannumero candidati idonei nella
graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Art. 6.
Iscrizione ai corsi
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il
termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione della
vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del diploma di scuola
secondaria superiore;
autocertificazione del conseguimento del diploma di laurea;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea o ad una scuola di
specializzazione o, nel caso affermativo, di impegnarsi a sospendere
l'iscrizione al corso di laurea o alla scuola di specializzazione per
tutta la durata del dottorato;
dichiarazione di non avere gia' usufruito di una borsa di
studio di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 7.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
I dottorandi che non siano assegnatari di borsa di studio sono
tenuti al pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai
corsi, fissato, per l'anno 2003, nella misura di Euro 1.141,89 annui.
Il versamento sara' effettuato in 2 rate:
prima rata di Euro 610,12 al momento dell'iscrizione;
seconda rata di Euro 531,77 entro il 30 giugno 2003.
Art. 8.
Borse di studio
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e maggiorato del 50% per eventuali periodi
di soggiorno all'estero.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di dottorato non puo'
usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso da parte di un
dottorando percettore di borsa di studio, la borsa sara' destinata,
per la quota residua, rispettando la graduatoria di merito, al
dottorando titolare di posto senza borsa.
Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca, secondo le modalita' stabilite dal collegio dei
docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati, senza oneri per il
bilancio dell'Ateneo, in attivita' didattiche sussidiarie o
integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano
l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza
ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e
prolungamento del periodo di formazione.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Il suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione
presentata dal candidato.
L'Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso
le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 11.
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Art. 12.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4
legge n. 210/ 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale del 30 aprile
1999 e regolamento dell'Ateneo).
Firenze, 8 agosto 2002
p. Il rettore: Vicario
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