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POLITECNICO DI TORINO
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ingegneria chimica (XVI ciclo). (Decreto n. 239)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.31 del 17/4/2001 |
Ente: | POLITECNICO DI TORINO |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 001E3467 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/5/2001 |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 216 del 14 marzo 2000;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 relativo
al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 797 del
14 settembre 2000;
Vista la convenzione sottoscritta dalla Comunita' europea in data
28 novembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, riservato ai
cittadini dell'Unione europea o Stati associati per l'ammissione a
tre posti relativi al corso di dottorato di ricerca in ingegneria
chimica del Politecnico di Torino XVI ciclo, di durata triennale.
I posti messi a concorso sono coperti da borse di studio
finanziate dalla CEE e pertanto le stesse sono subordinate al
perveninento dei fondi da parte della Comunita' europea.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso al corso
1. Per poter presentare domanda di partecipazione al concorso i
candidati devono essere cittadini di uno Stato membro o di uno Stato
associato o essere residenti nella Comunita' da almeno cinque anni.
Non possono essere cittadini dello Stato italiano e non devono aver
esercitato la loro professione in Italia per piu' di dodici mesi nei
due anni precedenti la data dell'inizio attivita'.
I candidati devono essere in possesso di laurea ovvero titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza (unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato) nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti di dichiarare l'equipollenza,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane.
3. Per l'accesso ai corsi e' richiesta inoltre la conoscenza
della lingua inglese. Tale conoscenza deve essere certificata con il
titolo "pass with merit" PET - Cambridge, o titolo equivalente. Nel
caso in cui il candidato non fosse in possesso di tale titolo, lo
stesso dovra' impegnarsi ad acquisire la certificazione di cui sopra
entro il triemiio di attivita', ove vincitore del concorso, pena la
non ammissione all'esame finale. La predetta certificazione non e'
richiesta per i candidati di lingua madre inglese.
4. Ai vincitori e' richiesta l'inclusione nel curriculum della
frequenza ad un corso di lingua italiana.
5. Non possono prendere parte agli esami di accesso al corso di
dottorato coloro che sono gia' iscritti allo stesso dottorato e
coloro che risultano iscritti ad un altro corso, con borsa di studio.
Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato senza
borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del
relativo concorso, al corso purche' rinuncino al dottorato precedente
ed inizino dal primo anno. Non possono accedere al corso di dottorato
coloro che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca.
6. Ai vincitori e' richiesto di frequentare entro il secondo anno
un corso di lingua italiana.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta
semplice e sottoscritte in calce, utilizzando il modello allegato al
presente bando.
2. Le domande, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino
corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, devono essere
inoltrate entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Le domande di partecipazione possono essere presentate
direttamente presso l'Unita' formazione di III livello tutti i giorni
escluso il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente, comma 2, e siano pervenute
all'ufficio entro i successivi cinque giorni. In questo caso fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione
non risponde di eventuali disguidi postali.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
dopo il termine di scadenza di cui sopra.
5. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale (se in possesso), la residenza ed il recapito eletto
agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento
postale, il numero di telefono, l'eventuale numero di fax e
l'eventuale e-mail. E' necessario inoltre indicare nella domanda un
recapito in Italia o l'indicazione della propria ambasciata in
Italia, eletta in tal caso quale domicilio ai fini della
partecipazione al concorso;
b) la propria cittadinanza;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) la laurea posseduta con relativa votazione nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso
universita' straniera;
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno stabilite dal collegio dei docenti;
f) la conoscenza della lingua inglese al livello "pass with
merit" (o superiore) PET - Cambridge, o titolo equivalente. Oppure,
in mancanza, l'impegno ad acquisire la certificazione entro il
triennio di attivita' ove vincitore del concorso pena la non
ammissione all'esame finale;
g) il possesso del provvedimento di equipollenza nel caso in
cui il candidato lo abbia gia' acquisito;
h) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione
non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato in domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda e di eventuali
altri documenti prodotti;
i) di non avere gia' conseguito il titolo di dottore di
ricerca.
Art. 4.
Prove di ammissione ai corsi di dottorato
1. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed
una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono riportate nella
tabella allegata.
3. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
4. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
documento di riconoscimento valido.
5. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, sara'
reso noto, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
stesse, mediante affissione di appositi avvisi all'albo ufficiale del
Politecnico di Torino, nelle bacheche del post-lauream della sede di
corso Duca degli Abruzzi, del Castello del Valentino e della sede
della II facolta' di Ingegneria a Vercelli, nella bacheca del
dipartimento di scienza dei materiali e ingegneria chimica e sul sito
Internet al seguente indirizzo:
www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/bandi
>
Art. 5.
Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria
1. E' nominata apposita commissione giudicatrice incaricata della
valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri, scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito delle
strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. La commissione predispone la graduatoria di merito sulla base
della valutazione comparativa dei candidati, che saranno ammessi al
corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria fino a
copertura dei posti disponibili.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
entro un mese dall'inizio del primo anno del corso di dottorato,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Art. 6.
Modalita' di iscrizione ai corsi
1. I candidati che avranno superato le prove di concorso,
utilmente collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire
i posti disponibili dovranno presentare o far pervenire all'Unita'
formazione di III livello del Politecnico di Torino entro il termine
di giorni dieci che decorre dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza e di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
c) autocertificazione attestante la laurea posseduta se e'
stata conseguita in Italia, ovvero documento originale del titolo
equipollente conseguito presso universita' straniera con traduzione
legalizzata e dichiarazione di valore;
d) nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola
di specializzazione, o corso di perfezionamento, dichiarazione di
impegno a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato di ricerca e di non avere gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca.
Art. 7.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta in lingua inglese o altra
lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi alla fine del triennio, il rettore, su proposta del
collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in
deroga ai termini fissati con la proroga al piu' di un anno e, in
caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Art. 8.
Commissioni giudicatrici per gli esami finali
La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti di chiara fama,
appartenenti o a strutture universitarie o a strutture di ricerca
pubbliche e private, anche straniere.
Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale di tre anni complessivi con assiduita' e con impegno. Il
dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato, corsi di studio, scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda che trattasi di dottorandi del primo, secondo o
terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio
dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e
restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove
concessa, oppure, per dottorandi del terzo anno, l'eventuale
concessione di un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale
borsa di studio.
3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages
presso altre Universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. In nessun caso tale permanenza all'estero puo'
eccedere la meta' dell'intero periodo di durata previsto per il
conseguimento del dottorato.
4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere
interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per
assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a trenta giorni anche
l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso
periodo.
6. Il dottorando che per motivi personali o di lavoro abbandona
il corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato con
conseguente restituzione della borsa di studio percepita fino a quel
momento nell'anno in corso.
7. Il dottorando non di lingua madre inglese che entro la fine
del triennio di attivita' non abbia acquisito la certificazione
relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno con il titolo
"pass with merit" PET - Cambridge o titolo equivalente non potra'
avere l'ammissione all'esame finale.
8. Il dottorando che entro la fine del secondo anno di attivita'
non abbia frequentato il prescritto corso di lingua italiana non
potra' avere l'ammissione al terzo anno.
Art. 10.
Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica
e di ricerca dei dottorandi
Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando' puo'
svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca. Tali
collaborazioni non possono in alcun modo compromettere le attivita'
di formazione alla ricerca del dottorando.
Art. 11.
Borse di studio
1. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate, previa valutazione comparativa del merito in base alle
prove effettuate, dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
9 giugno 1997. A tal fine l'ufficio competente provvedera' a chiedere
la documentazione comprovante la situazione economica del candidato,
qualora si verifichino le condizioni di cui sopra.
2. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998 n. 315 e
successive modificazioni e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 20 marzo 2001
Il rettore: Zich
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