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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame, teorico-pratico ad otto posti di avvocato dello
Stato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 31/3/2000
Ente:AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E2928
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:8
Scadenza:30/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                   L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
 
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento
3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972,
n. 211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro in data
28 maggio 1997, registrato dal Ministero del tesoro, Ragioneria
centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
30 maggio 1997 al n. 521;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, ed in particolare
l'art. 5, terzo comma;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso per esame teorico-pratico ad otto posti di
Avvocato dello Stato.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare
condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal
presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo
servizio;
b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di tribunale;
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato di tribunale della magistratura
ordinaria;
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di
iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex
carriere direttive o alle corrispondenti ex qualifiche funzionali di
cui alla legge n. 312/1980, con almeno cinque anni di effettivo
servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o
stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli
enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 2 per la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in
carta libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di arrivo delle domande e'
stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare l'appartenenza ad una
delle categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il
proprio domicilio nonche' il numero telefonico.
Gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono
inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio (vedi schema di
domanda contenuto nell'allegato A).
I magistrati dell'ordine giudiziario, quelli della giustizia
militare ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda
la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata
in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto
(vedi schema di domanda contenuto nell'allegato B).
Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda (vedi schema di
domanda contenuto nell'allegato C):
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
il possesso della laurea in giurisprudenza;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Gli avvocati dovranno inoltre allegare alla domanda il
certificato dell'ordine degli avvocati in data non anteriore a quella
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che
comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli
avvocati da almeno sei anni.
I dipendenti dello Stato appartenenti al ruolo delle ex carriere
direttive debbono allegare alla domanda la copia conforme
all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non
anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi schema
di domanda contenuto nell'allegato D).
I professori universitari e gli assistenti universitari debbono
allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di
servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione
del presente decreto (vedi schema di domanda contenuto nell'allegato
D).
I dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici debbono allegare alla domanda la copia conforme
all'originale dello stato di servizio o documentazione equivalente di
data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto da
cui risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico concorso
(vedi schema di domanda contenuto nell'allegato D).
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli
assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici, dovranno altresi' allegare alla domanda
il certificato di superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato.
Gli aspiranti appartenenti alle categorie indicate nei precedenti
commi sesto e undicesimo che siano residenti all'estero ovvero
richiamati alle armi, potranno far pervenire almeno dieci giorni
prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte la
documentazione di cui ai precedenti commi, purche' nel termine
previsto dal presente decreto facciano pervenire la domanda di
ammissione al concorso con allegata la documentazione da cui risulti
che sono residenti all'estero ovvero che sono richiamati alle armi.
Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie di cui alle
lettere b), c), d), e), f), g) e h) potranno, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, produrre in
luogo dei suddetti documenti apposita dichiarazione sostitutiva
contenuta nei rispettivi schemi di domanda (allegati B, C e D).
Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine stabilito o non regolarmente documentate.

                               Art. 3.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
all'espletamento di detta prova, i sottoindicati documenti redatti
nelle prescritte forme a attestanti il possesso degli eventuali
titoli, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che diano diritto a preferenza
nella nomina:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale
da cui risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione della iscrizione nell'elenco generale da tenersi a
cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra
(ora le prefetture) o della autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione della invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra o della prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare dello stato di
servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione a idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione della invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il
rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione anagrafica
attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione
rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da
rilasciarsi a nome del candidato;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria della pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del
referto medico collegiale da cui risulti la descrizione della
invalidita' ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente
Opera nazionale per gli invalidi di guerra, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale
delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, da cui
risulti il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica od
una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 dalla
quale risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra'
risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della
pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione
assegnata ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione
generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del
candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il
rapporto di coniugi o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra. Tale condizione
potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione
della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione
assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione
generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del
candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il
rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge o il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
n. 15/1968 dalla quale risulti il rapporto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso, da comprovarsi mediante specifica attestazione
dell'Avvocatura dello Stato;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 4.
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori
saranno nominati avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere e), g), h),
dell'art. 1 del presente decreto, dovranno far pervenire
all'Avvocatura generale dello Stato, entro il primo mese di servizio,
i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in
giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo);
2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice);
3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta
semplice);
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in
bollo);
6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune
di residenza o da un medico militare o dalla competente unita'
sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che
l'aspirante e' di sana e robusta costituzione fisica ed esente da
malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e
della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio
delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito
accertamento sierologico del sangue (in bollo);
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare ovvero certificato di esito di leva (in bollo).
I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli
indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non
anteriore di sei mesi al termine fissato nel sesto comma del presente
articolo.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c),
d), f), dell'art. 1 del presente decreto debbono presentare, nel
termine indicato nel sesto comma del presente articolo, il
certificato di cui al punto 6).
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 1 del
presente decreto debbono presentare, nello stesso termine di cui al
sesto comma del presente articolo, il certificato dell'ordine degli
avvocati, che comprovi l'iscrizione dei medesimi nell'albo degli
avvocati da almeno sei anni alla data di scadenza del bando di
concorso.
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli
assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici debbono presentare, nello stesso termine
di cui al sesto comma del presente articolo, il certificato di
superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato.
Tutti coloro che siano chiamati in servizio in qualita' di
vincitori del concorso o ad altro titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo la domanda di partecipazione al concorso e tutti i documenti
gia' presentati e richiesti dal bando.
Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o
affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, i candidati potranno produrre in luogo dei richiesti
documenti apposita dichiarazione sostitutiva cosi' come previsto
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 11
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 5.
L'avvocato generale dello Stato puo' disporre che gli aspiranti
siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia
dell'amministrazione per l'accertamento dell'idoneita' fisica di
servizio.
L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso per gli aspiranti.
Ciascun aspirante sara' avvertito dell'esito della sua domanda prima
della data fissata per l'inizio degli esami.

                               Art. 6.
L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto
amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore
prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni
differenti.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 giugno 2000 - 4a serie speciale -
saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le
prove scritte.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
Per quanto riguarda le formalita' inerenti allo svolgimento
dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da
16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modifiche.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
bollata, con firma autentica dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identita';
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851.

                               Art. 7.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto
e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di
stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato
alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte
di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore
ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle universita',
designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di
cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal
competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'avvocato generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e
dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito
non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di
sette in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo
indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ed 1 del decreto legislativo
2 marzo 1948, n. 155.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati del concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia
definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

                               Art. 8.
I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso sono
nominati avvocati dello Stato ed e' loro attribuita la prima classe
di stipendio pari a L. 66.234.985 annue lorde oltre le integrazioni
di legge, nonche' gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge
3 aprile 1979, n. 103.

                               Art. 9.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari
generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12 - Roma, titolare del trattamento.

                              Art. 10.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale del
bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la
registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel
Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 26 febbraio 2000
L'avvocato generale: Sacchetto

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