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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Concorso, per titoli, per l'attribuzione di trentuno borse di studio
di durata annuale, rinnovabili per un periodo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici piu' un semestre.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. |
Località: | - |
Codice atto: | 02E06844 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/9/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare
art. 6;
Vista la legge 2 dicembre 1991 n. 390, ed in particolare art. 17
che prevede l'istituzione di borse di studio destinate
all'incentivazione e alla realizzazione della frequenza
universitaria;
Visto il "Regolamento per il conferimento e la conferma delle
borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della
frequenza universitaria" emanato con decreto rettorale n. 3068/s del
25 luglio 1994, su conforme delibera del senato accademico in data
13 luglio 1994, e successive modificazioni;
Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 30 luglio
1996 con la quale viene stabilito che il criterio assunto per la
distribuzione delle trentuno borse per l'anno accademico 96/97 con
graduatoria unica e ripartite tra i diversi corsi di studio con un
massimale di sei borse per ciascuna facolta', valga anche per gli
anni accademici successivi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 che stabilisce il principio dell'uniformita' di
trattamento degli studenti universitari in materia di diritto allo
studio, in particolare art. 2 comma 5.
Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2001 che
stabilisce le modalita' per il conferimento delle borse di studio
finalizzate alla incentivazione e alla razionalizzazione della
frequenza universitaria;
Accertata la disponibilita' di bilancio per l'anno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2002/2003 e' indetto un concorso per titoli
per l'attribuzione di trentuno borse di studio di durata annuale,
rinnovabili per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici piu' un semestre, dell'importo di Euro 3.100,00
(tremilacento/00) cadauna per l'incentivazione e la razionalizzazione
della frequenza universitaria, ripartite tra i diversi corsi di
laurea e laurea specialistica a ciclo unico, con un massimale di sei
borse di studio per ciascuna facolta'.
Art. 2.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti o che
intendano iscriversi, nell'anno accademico 2002/2003, al primo anno
di un corso di laurea e/o di laurea specialistica a ciclo unico
dell'Universita' degli studi di Genova, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) residenza fuori sede. Si considerano fuori sede gli studenti
che risiedono in un luogo distante dalla citta' sede dei corsi,
principale o distaccata e che, per tale motivo, prendano alloggio nei
pressi della sede universitaria utilizzando le strutture pubbliche di
accoglienza, o a titolo oneroso, altri alloggi di privati o enti. Per
la valutazione delle distanze minime cui fare riferimento per la
qualificazione di "fuori sede" si rimanda alle indicazioni contenute
nell'allegato A.
Si intende che gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati
presso le sedi decentrate di questo Ateneo devono risiedere, in
deroga a quanto sopra riportato, in una provincia o in un comune
diversi da quelli ove si svolgono i suddetti corsi.
b) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, con
votazione non inferiore a 70/100.
Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
sulla base degli allegati fac-simile da richiedere al servizio
formazione - settore III, via Bensa n. 1 - 16124 Genova -
tel. 010/2095947 - fax 010/2095948 e da presentare entro e non oltre
il 30 settembre 2002 allo sportello dell'immatricolazione, allestito
presso l'aula magna, via Balbi n. 5 - Genova.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine
sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Art. 4.
Le borse vengono assegnate, sulla base di graduatorie separate,
tenendo conto della condizione economica calcolata con i criteri
definiti ai sensi dell'art. 3, comma l, e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306. Le graduatorie
saranno formulate secondo i seguenti criteri di precedenza:
1) studenti residenti in una regione diversa dalla Liguria;
2) studenti residenti in una provincia della Liguria diversa da
quella di Genova;
3) studenti residenti in un comune della provincia di Genova
diverso da quello di Genova.
Nell'assegnazione delle borse saranno privilegiati coloro che
sono risultati idonei, ma non beneficiari delle borse di studio
erogate dall'Ente regionale per il diritto allo studio.
Art. 5.
La condizione economica dello studente viene determinata
calcolando il reddito equivalente che si definisce con le modalita' e
i parametri riportati in tabella.
Calcolo del reddito del nucleo familiare:
A) Il reddito complessivo dei suoi membri al netto
dell'I.R.P.E.F.
B) Il 20% della situazione patrimoniale familiare, con la
esclusione della prima casa se non risulta nelle categorie catastali
al, a8 e a9 (per gli immobili in tali categorie si tiene conto del
50% del valore dell'imponibile ai fini I.C.I.).
Calcolo del reddito equivalente (A+B).
Reddito del nucleo familiare convenzionale di 3 persone - diviso
il parametro corrispondente il numero dei componenti il nucleo
familiare.
Attenzione: il numero dei componenti il nucleo familiare sara'
incrementato di una unita' per ogni eventuale soggetto rientrante
nella tipologia di: altro studente universitario nel nucleo, un solo
genitore ma non per effetto di separazione o divorzio, persona non
autosufficiente con invalidita' superiore al 70% - studente portatore
di handicap con invalidita' superiore al 66%.
I redditi dei fratelli e delle sorelle considerati parti del
nucleo familiare convenzionale concorrono al calcolo nella misura del
50%.
componenti |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
parametro |0,45 |0,75 |1 |1,22 |1,43 |1,62 |1,80
per ogni componente in piu' 0,15
Studente indipendente
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di
origine, e' definita sulla base del concorso dei seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di
origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un membro della sua
famiglia;
b) l'indicatore della condizione economica derivante
esclusivamente da redditi da lavoro percepiti dallo studente nel 2001
non inferiore a Euro 13.337,75 con riferimento ad un nucleo familiare
convenzionale di tre persone e parametrato come sopra.
Gli elementi sopra indicati saranno utilizzati per l'inserimento
in fasce reddituali, sulla base delle quali sara' stipulata la
graduatoria di merito con le priorita' indicate nel precedente
art. 4.
Art. 6.
Le borse saranno corrisposte in tre soluzioni entro le seguenti
scadenze:
prima rata: 15 gennaio;
seconda rata: 15 aprile;
terza rata: 15 agosto.
Ai fini dell'erogazione della seconda e terza rata i borsisti
dovranno seguire quanto indicato nell'articolo successivo.
Art. 7.
Il rettore affidera' l'incarico ad un docente, su proposta delle
singole facolta', di seguire, in qualita' di "tutor" lo studente, con
l'obbligo di attestare la partecipazione proficua all'attivita'
formativa. La seconda rata viene erogata sulla base dell'attestazione
del docente; la terza rata viene erogata previa autocertificazione
dello studente di aver conseguito almeno dieci crediti per il primo
anno di corso e 1/3 dei crediti dovuti per gli anni successivi. In
assenza della dichiarazione del docente e/o autocertificazione dello
studente non si provvedera' all'erogazione della seconda e terza rata
della borsa.
Le borse saranno inoltre revocate in caso di abbandono degli
studi o di trasferimento ad altra sede universitaria o in caso di
passaggio ad un corso di studio non afferente alla facolta' per la
quale si e' risultati vincitori della borsa l'anno precedente.
Art. 8.
L'universita' dara' comunicazione della assegnazione delle borse
a coloro che sono collocati utilmente in graduatoria che dovranno:
1) presentare al servizio formazione - settore III, via Bensa
n. 1 - 16124 Genova, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione, pena decadenza dal diritto di usufruire della
borsa di studio, la seguente documentazione in carta libera:
dichiarazione dalla quale risulti il possesso di alloggio
presso la sede universitaria;
autocertificazione di non contemporanea fruizione delle borse
di studio di cui al successivo art. 10;
2) provvedere all'iscrizione al corso universitario prescelto
entro i termini prescritti per ciascun corso di studi.
Qualora uno dei vincitori non accettasse la borsa o non
perfezionasse l'iscrizione, ovvero non risultasse in possesso dei
requisiti richiesti, l'universita' utilizzera' la graduatorie utile,
comunque non oltre il 15 novembre 2002.
Art. 9.
Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, aver superato venti crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, aver superato settanta crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, aver superato centoventi crediti
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, aver superato venti crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, aver superato settanta crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, aver superato centoventi crediti entro
il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, aver superato centosettanta crediti
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, aver superato duecentoventi
crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f) per l'ulteriore semestre, aver superato cinquanta crediti in
piu' rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo
le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
Le borse saranno corrisposte secondo le modalita' stabilite
all'art. 6 del presente bando.
Art. 10.
Le borse in questione sono incompatibili con quelle assegnate
dalle regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390
e con altra borsa a qualsiasi titolo conferita ad eccezione del
servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo oneroso e dei
contributi per la partecipazione degli studenti universitari a
programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale.
Art. 11.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si richiamano le
disposizioni vigenti in materia.
Genova, 19 luglio 2002
Il rettore: Pontremoli
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