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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 1/10/1999
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:099E7802
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata";
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1168 del 10 maggio 1999 con cui e'
stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione
del dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste
dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita' di Roma "Tor Vergata"
pervenute;
Vista la delibera del nucleo di valutazione d'ateneo in data 13
luglio 1999, con cui viene espresso parere favorevole all'istituzione
dei corsi di dottorati di ricerca, purche' ci sia la disponibilita'
delle risorse finanziarie necessarie all'attivazione dei corsi
stessi;
Vista la delibera del senato accademico del 21 luglio 1999, con cui
viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 26 luglio
1999 e del 6 settembre 1999, con cui viene approvata l'istituzione
dei corsi di dottorati di ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' istituito
il XV ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa
presso l'ateneo.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun
dottorato vengono indicati la durata, i posti messi a concorso e il
numero delle borse di studio.

----> Vedere Tabelle a pag. 83 della G.U. <----

I predetti posti potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate
strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di
scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Gli aspiranti che partecipano ai predetti concorsi devono possedere
la laurea o analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato - fare espressa richiesta di
equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso. La domanda
stessa dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza suddetta; gli
stessi dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno partecipare alla/e prova/e di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro e non oltre il 31 dicembre 1999.
In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il
candidato sara' tenuto a presentare o spedire, a pena di decadenza,
la relativa autocertificazione del conseguimento della laurea entro
il 31 gennaio 2000.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
secondo il modello allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere
consegnate in duplice copia all'Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata", Ufficio protocollo, sesto piano, stanza n. 651 - Via Orazio
Raimondo, 18 - 00173 Roma, entro il seguente termine perentorio, a
pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La
domanda di ammissione puo' anche essere spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento; in ogni caso dovra' essere
spedita a questa Universita' entro il termine suddetto. Ai fini
dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Il modello di domanda deve essere compilato dal candidato negli
spazi appositamente riservati; i modelli, ove non disponibili,
potranno essere presentati in copia o fotocopia.
Nella domanda di ammissione l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
A) il cognome e il nome;
B) la data e il luogo di nascita;
C) il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico). Per quanto
riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, possibilmente, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
D) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
E) la propria cittadinanza;
F) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
G) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
H) le lingue straniere conosciute;
I) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
L'amininistrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali telegrafici non imputabill a colpa
dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, nella domanda di partecipazione al concorso
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
dell'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

                               Art. 4.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della esatta denominazione del concorso
cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con
decreto rettorale motivato del quale sara' data integrale
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore
con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente
alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al
precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
T i t o l i
Per i concorsi per l'accesso ai soli corsi di dottorato di ricerca
in matematica, antichita' classiche in Italia e loro fortuna,
procedure interventistiche, teoria economica e istituzioni, autonomia
individuale e collettiva, criminalistica, banca e finanza, economia
delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, ingegneria
edile: architettura e costruzione e medicina fisica e riabilitazione
gli aspiranti potranno presentare eventuali titoli secondo le
seguenti modalita':
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno
allegare alla domanda:
a) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
b) due elenchi di tutti i titoli e pubblicazioni che si ritengono
utili ai fini della valutazione comparativa.
Non saranno presi in considerazione i titoli valutabili conseguiti
dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di
ammissione al concorso, nonche' i titoli che, pur conseguiti nel
termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati
dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
Le pubblicazioni, nonche' i documenti e i titoli posseduti e
ritenuti utili ai fini del concorso, unitamente ai due elenchi degli
stessi firmati ed identici a quelli allegati alla domanda vanno
inviati a mezzo di apposito plico raccomandato, o consegnati a mano
presso la sede dell'Universita', entro lo stesso termine perentorio
previsto per la presentazione della domanda.
Non saranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni ed i titoli deve essere
riportata la dicitura pubblicazioni e titoli: concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca (titolo del dottorato),
nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato.
I titoli presentati e non richiesti entro sessanta giorni dalla
conclusione del concorso non verranno piu' restituiti.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 15 maggio 1997, n.
127, i documenti, ed i titoli, nonche' le pubblicazioni possono
essere presentati dai cittadini della comunita' europea anche con
dichiarazioni sostitutive con le modalita' e nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1998, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani mentre i cittadini
extracomunitari non residenti in Italia non possono avvalersi di tali
dichiarazioni sostitutive.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
appartenenti alla comunita' europea possono allegare alla traduzione
in lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato
e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore
metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nella attivita' di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze.
Per i fini di cui sopra la commissione puo' far anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.

                               Art. 6.
Prove d'esame
Per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca in matematica,
antichita' classiche in Italia e loro fortuna, procedure
interventistiche, teoria economica e istituzioni, autonomia
individuale e collettiva, criminalistica, banca e finanza, economia
delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, ingegneria
edile: architettura e costruzione l'esame di ammissione ai corsi
consiste in una prova scritta, in un colloquio e nella presentazione
dei titoli.
Per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca in filosofia ed in
biochimica l'esame di ammissione ai corsi consiste in un colloquio.
Per l'accesso ai restanti corsi di dottorato di ricerca l'esame di
ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza di almeno una
lingua straniera.
Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
La commissione giudicatrice del concorso dispone di cento punti.
Nel caso di prove d'esame in cui e' prevista la presentazione dei
titoli la commissione disporra' di cento punti di cui settanta per la
valutazione della/e prova/e di esame e trenta per la valutazione dei
titoli.
Superano le prove i candidati che abbiano riportato una votazione
complessiva non inferiore a quarantadue su settanta nelle prove di
esame laddove e' prevista la valutazione dei tioli e di sessanta su
cento laddove non sia prevista la valutazione dei titoli.
Le prove si svolgeranno presso i locali dell'Universita' degli
studi di Roma "Tor Vergata" con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il calendario della prova scritta e della prova orale con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima
avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata
con avviso di ricevimento inviata venti giorni prima della data
fissata per la prova scritta.
Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.
Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si
presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti. Il risultato della
valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove.
La commissione giudicatrice compila la graduatoria di merito nella
quale viene indicato per ciascun concorrente il voto assegnato nelle
singole prove e quello riportato nell'eventuale valutazione degli
eventuali titoli.

                               Art. 7.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici saranno formate in base alla normativa
vigente.

                               Art. 8.
Ammissione ai corsi
Le graduatorie di merito saranno depositate e affisse per dieci
giorni dalla conclusione di concorsi presso il settore dottorati
dell'ateneo. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne
visione entro il termine anzidetto. Dalla data di affissione decorre
il termine per eventuali impugnative.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire entro
il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita';
b) una fotografia in formato tessera;
c) autocertificazione di cittadinanza;
d) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
con relativa votazione;
e) autocertificazione della laurea con relativa votazione;
f) dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad una scuola di
specializzazione;
g) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
I cittadini comunitari non italiani devono autocertificare i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e comunitari che intendano fruire della borsa
di studio di cui al successivo art. 8 del presente bando dovranno
inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                               Art. 9.
Borsa di studio e contributi
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
I contibuti per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca
saranno compresi nell'intervallo tra le seguenti due cifre:
dottorati di economia da L. 2.000.000 a L. 6.000.000;
dottorati di medicina da L. 1.500.000 a L. 2.000.000;
dottorati di lettere da L. 1.200.000 a L. 1.500.000;
dottorati di ingegneria da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
dottorati di scienze da L. 1.200.000 a L. 1.500.000;
dottorati di giurisprudenza da L. 1.500.000 a L. 2.000.000,
e stabiliti dai collegi dei docenti dei dottorati di ricerca
secondo la normativa vigente.
I titolari di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi di iscrizione.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, e' posto in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Art. 9.
Tutela della privacy
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
Roma, 16 settembre 1999.
Il rettore: Finazzi Agro'
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