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UNIVERSITA' DI SALERNO
Bando di concorso per l'ammissione all'XI ciclo - Nuova serie dei
corsi scuole di dottorato di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.94 del 4/12/2009 |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Località: | Salerno (SA) |
Codice atto: | 9E007955 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/1/2010 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.
4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242,
modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30
ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261,
con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile
2003, n. 78, e con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 9 gennaio 2009, n. 6;
Visto l'art. 7 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con
decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di
istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei
requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per
l'accesso e la frequenza;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, registrato alla
Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
ottobre 2008, n. 241;
Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot. n.
32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle
disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 5 marzo 2009, ha disposto la rimodulazione del
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo, prevedendo la
graduazione dello stesso su base ISEE e determinando altresi'
l'importo delle singole fasce di contribuzione;
Considerate le proposte di istituzione dei corsi/scuole di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella
seduta del 19 maggio 2009, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Visto il decreto rettorale 27 luglio 2009, rep. n. 3423, prot. n.
37685, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere
alla ripartizione delle borse di studio;
Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 27 ottobre 2009, ha approvato l'istituzione dell'XI ciclo - nuova
serie dei corsi di dottorati di ricerca, con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Salerno;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 29 ottobre 2009, ha determinato le risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,
Decreta:
Art. 1
Istituzione
E' istituito l'XI ciclo - nuova serie dei corsi/scuole di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca di seguito indicati (per ciascun
dottorato sono indicati: la durata del corso/scuola, i posti messi a
concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Disposizioni generali
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n.
398, «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, «le borse di studio comunque utilizzate non
danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali».
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti».
Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'».
Art. 3
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici
per l'ammissione a corsi/scuole di dottorato di ricerca
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, coerenti con le attivita' previste, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
In particolare, i cittadini italiani, comunitari o
extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al
corso/scuola di dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella
domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 7 di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti
documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorita'
competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita'
italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del
predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea.
Art. 4
Termine di presentazione
delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:
Prima fase
Registrazione
In generale, ciascun candidato dovra' registrarsi al sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it
Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico
di ateneo puo' essere effettuata una sola volta ed e' sempre valida:
conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia'
registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano
conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un titolo
accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono
utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia di
codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione Post
Laurea.
Viceversa, coloro che non risultino registrati al sistema
informatico di ateneo dovranno:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«Registrazione» e compilare in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto;
3) al termine della registrazione, il candidato ricevera' una
coppia di codici («nome utente» e «password»), da stampare e/o
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale.
Seconda fase
Iscrizione al concorso
(Domanda di ammissione + contributo per la partecipazione)
Una volta effettuata la procedura di «registrazione», il
candidato dovra' iscriversi al concorso, compilando per via
telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il contributo
per la partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra'
collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line
studenti - area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso
utilizzando la coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti
con la registrazione.
In particolare dovra':
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare «Test di ingresso» e compilare la domanda di
ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4) terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line e
completarne la compilazione, nonche' il bollettino di pagamento
interbancario «Freccia» relativo al contributo per la partecipazione
a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca, per un
importo di € 20,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma
deve essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione
presentata;
5) pagare il predetto contributo, previa esibizione del
bollettino di pagamento interbancario «Freccia», presso uno sportello
della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario entro
il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa
che non sono consentite altre modalita' di pagamento.
L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica
della domanda di ammissione e pagamento del contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di
ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A tal
fine, la procedura informatizzata di cui al presente articolo sara'
improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di cui al
presente comma.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso
e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al
concorso di cui al presente articolo non da' diritto a sostenere le
prove concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento
del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per
l'ammissione ai dottorati di ricerca entro il termine perentorio di
trenta giorni previsto dal presente articolo.
Inoltre, la ricevuta della domanda di ammissione al concorso,
debitamente compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del
contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione
ai dottorati di ricerca non dovranno essere consegnate all'Ufficio
formazione post-laurea dell'Ateneo, ma conservate a cura del
candidato ed esibite, se richieste, alla commissione giudicatrice di
cui al seguente art. 7.
Al riguardo, la commissione giudicatrice ammettera' alla prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli ammessi trasmesso dall'Ufficio formazione post-laurea
dell'Ateneo. Tale elenco sara' pubblicato nel sito dell'Ateneo alla
voce:
http://www.unisa.it/formazionepostlaurea/DottoratidiRicerca/index.php
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta.
Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i
candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema
informatico di Ateneo ne' al pagamento del contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di
dottorato di ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla
presentazione della sola domanda di ammissione al concorso,
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff
coordinamentoattivitapostlaurea/uff
formazionepostlaurea/dottorati/home
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 5
Requisiti per l'ammissione al concorso
e dichiarazioni da formulare nella domanda
Per l'ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca si
richiede il possesso della laurea specialistica/magistrale o di
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste.
Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura
informatizzata di cui al precedente art. 4, il candidato dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
h) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.
449, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha
conferito, del titolo del progetto, del responsabile del progetto e
della durata dello stesso;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso/scuola di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 6
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso/scuola consiste in una prova
scritta e in un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso/scuola,
secondo il seguente calendario:
Parte di provvedimento in formato grafico
La comunicazione delle date e della sede delle prove concorsuali
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire
alternativamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in
corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
Art. 7
Commissioni giudicatrici,
valutazione delle prove e graduatorie di merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per
l'ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca sono nominate
con decreto del Rettore e sono composte da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.
L'Amministrazione universitaria comunichera' a ciascun candidato
l'esito delle prove concorsuali con apposito invito trasmesso a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 8
Ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca
I candidati saranno ammessi ai corsi/scuole secondo l'ordine
stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza
del numero dei posti messi a concorso per ogni corso/scuola di
dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso/scuola di dottorato di ricerca.
L'ammissione e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a corsi/scuole di dottorato di ricerca,
anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e
fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso/scuola di dottorato di ricerca, in sovrannumero e
senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a
concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 9
Iscrizione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito di
cui all'ultimo comma dell'art. 7, utilizzando esclusivamente la
procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di
Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di
ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici («nome utente»
e «password») ottenuti con la registrazione.
In particolare, dovranno:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare «Immatricolazione» e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4) terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento
della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e, se
dovuto, del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi/scuole
di dottorato di ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in
precedenza.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere
effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento delle predette tasse
universitarie.
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa regionale
per il diritto allo studio universitario, pari ad € 62,00, il cui
bollettino di pagamento interbancario «Freccia» sara' stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un
qualsiasi altro istituto bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentate
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'Amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 10
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi
dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad
€ 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del
corso/scuola.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
corso/scuola.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal coordinatore del corso/scuola, ed accompagnata da
una dichiarazione del Direttore dell'istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al coordinatore del corso/scuola,
con almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.
Art. 11
Tasse universitarie
La Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in
favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da
tutti gli studenti iscritti a corsi/scuole di dottorato di ricerca,
ammonta, per l'anno accademico 2009/2010, ad €. 62,00 e deve essere
corrisposta alle seguenti scadenze:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi/scuole di
dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della
borsa di studio, e' graduato su sette fasce di contribuzione. Al
riguardo, per determinare la propria fascia di contribuzione, occorre
fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, relativa alla situazione economica dell'anno 2008, che
potra' essere rilasciata da:
Comuni,
Sedi territoriali dell' I.N.P.S.,
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.),
Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.
Parte di provvedimento in formato grafico
Dottorando «autonomo»
Al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono
effettivamente l'onere di mantenimento del dottorando, il nucleo
familiare dello stesso e' integrato con quello dei suoi genitori
quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) esistenza di un reddito lordo del dottorando derivante da
lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno
due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali redditi di
natura patrimoniale.
In assenza anche di una sola delle sopra citate condizioni, il
dottorando non puo' essere considerato autonomo e l'attestazione
I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2008
dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli
di cui eventualmente gode.
Gli immatricolati (dottorandi alla prima iscrizione) dovranno
comunicare on-line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E.
riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2008.
In particolare, i dati relativi alla predetta attestazione
I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della
domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine ultimo per
procedere all'immatricolazione, attraverso il sito www.unisa.it -
servizi on line studenti - area utente (alla quale si ha accesso
utilizzando «Nome utente» e «Password»).
L'Universita' degli studi di Salerno procedera' alla verifica dei
dati comunicati on-line collegandosi alla banca dati delle
attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S..
I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati contenuti
nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di
imposta 2009, entro le scadenze sopra indicate, saranno collocati
d'ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione.
L'attestazione I.S.E.E. e' rilasciata dai competenti uffici
previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) che
costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le
conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.
L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica non
devono essere consegnate ne' spedite all'Ufficio formazione
post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio ove
quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare i controlli
previsti dalla normativa in materia di autocertificazione.
I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di
contribuzione non sono tenuti a chiedere il rilascio
dell'attestazione I.S.E.E.
I dati dichiarati saranno sottoposti a verifica presso i
competenti Uffici anagrafici e fiscali anche con controllo a
campione. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'universita'
segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria, ed inoltre procedera'
al recupero dell'importo non versato, maggiorato di una sanzione di
importo pari alle tasse e contributi realmente dovuti.
Dell'attivita' di controllo non sara' data altra comunicazione
ritenendosi cosi' soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai dottorandi iscritti
al I anno, suddiviso per fasce di contribuzione, e' riportato nella
tabella di seguito indicata.
Parte di provvedimento in formato grafico
I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini
di seguito indicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale importo sara' assoggettato, per gli anni accademici
successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione
degli Organi Accademici.
I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli
studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste
sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un importo di
€ 50,00.
Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle
tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere
atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati.
Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non
ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei
contributi universitari corrisposti.
Art. 12
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi/scuole di
dottorato di ricerca e di compiere continuativamente attivita'
formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio'
destinate e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso universita' e/o istituti di ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal corso/scuola.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso/scuola. In
tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di
riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 13
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso/scuola di dottorato di ricerca, in conformita' al disposto
degli articoli 12 e seguenti del regolamento di Ateneo in materia di
dottorato di ricerca.
Art. 14
Incompatibilita' con altri corsi di studio
Ai sensi dell'art. 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione ad altra universita' o istituto di
istruzione superiore, a diverse facolta' o scuole della stessa
universita' o dello stesso istituto di istruzione superiore, ed a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facolta' o scuola.
Art. 15
Copertura assicurativa
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi,
per tutta la durata del corso/scuola di dottorato di ricerca, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante
ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed
in occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso/scuola di
dottorato di ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso/scuola.
Art. 16
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione per i soli candidati stranieri sono pubblicati nell'Albo
ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito internet dell'Ateneo alla
voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uffcoordinamentoattivitapostlaurea
/uffformazionepostlaurea/dottorati/home
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente
bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con
l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le
seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e'
obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera
accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a
fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche
mediante inserimento nel sito internet di ateneo, per adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara'
curato da personale dell'ateneo.
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, l'Universita' degli studi di Salerno raccoglie, utilizza e
tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e10 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni
momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' il dott. Giovanni Salzano, - Ufficio formazione post-laurea
dell'Universita' degli studi di Salerno - via Ponte don Melillo,
84084 Fisciano (Salerno) - tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail:
gsalzano@unisa.it
Art. 18
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca.
Fisciano, 26 novembre 2009
Il Rettore: Pasquino
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