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POLITECNICO DI TORINO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
del Politecnico di Torino. (XV ciclo). (Decreto n. 595)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.78 del 1/10/1999 |
Ente: | POLITECNICO DI TORINO |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 099E7945 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/10/1999 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 951 del 9 giugno 1994;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 relativo al
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 483 del 13
luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio
1999;
Vista la nota ministeriale del 20 luglio 1999, prot. n. 884,
relativa all'assegnazione, per l'esercizio finanziario 2000, dei
finanziamenti per le borse di studio relative alla frequenza dei
dottorati di ricerca;
Vista la delibera del consiglio della scuola di dottorato del 10
settembre 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 20 settembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al
XV ciclo, di durata triennale. Si indicano qui di seguito i posti
complessivi messi a concorso, il numero delle borse di studio (*) e
le eventuali sedi consorziate.
---------
(*) Le borse di studio degli enti esterni, indicate nel presente
bando, si renderanno disponibili soltanto dopo la conclusione degli
accordi in atto con gli enti interessati con approvazione e
sottoscrizione delle relative convenzioni.
----> Vedere Allegati da pag. 13 a pag. 16 della G.U. <----
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini della data di scadenza previsti al
comma 2 del successivo art. 5 per la presentazione delle domande
d'ammissione. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio
puo' determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a
concorso. Di tale incremento di posti sara' data comunicazione
mediante affissione di appositi avvisi nelle sedi opportune e sul
sito Internet della scuola di dottorato al seguente indirizzo: www.
polito. it/offerta/post-lauream/scudo/bandi
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possosso di laurea ovvero titolo euipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non appartenenti
all'Unione europea in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa richiesta
di equipollenza alla laurea del titolo presentato (unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere) nella
domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa
dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di
dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in materia
per gli studenti stranieri.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per
i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero,
che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea
italiana.
4. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del 31
dicembre 1999. In tal caso, l'ammissione al concorso sara' disposta
con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare immediatamente,
pena la decadenza dal concorso, autocertificazione attestante il
conseguimento della laurea e comunque prima dell'iscrizione al
relativo corso.
5. Per l'accesso ai corsi e' richiesta inoltre la conoscenza della
lingua inglese. Tale conoscenza deve essere certificata con il titolo
"pass with merit" PET - Cambridge, o titolo equivalente. Nel caso in
cui il candidato non fosse in possesso di tale titolo, lo stesso
dovra' impegnarsi ad acquisire la certificazione di cui sopra entro
il triennio di attivita', ove vincitore del concorso, pena la non
ammissione all'esame finale. La predetta certificazione non e'
richiesta per i candidati di lingua madre inglese.
6. Per l'accesso ai corsi da parte dei cittadini stranieri e'
richiesta la conoscenza della lingua italiana, almeno al livello 2
(CELI2). Tale certificazione e' rilasciata dall'Universita' degli
studi per stranieri di Perugia o da istituti e organismi riconosciuti
dalla predetta Universita'. Nel caso in cui il candidato non fosse in
possesso di tale titolo, lo stesso dovra' impegnarsi ad acquisire la
certificazione di cui sopra entro il triennio di attivita', ove
vincitore del concorso, pena la non ammissione all'esame finale.
Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti
relativi non sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli
indicati nella tabella all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
Art. 4.
Dipendente pubblico
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e'
collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 5.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta
semplice e sottoscritte in calce, utilizzando il modello allegato al
presente bando.
2. Le domande, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino,
corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, vanno presentate alla
Scuola di dottorato del Politecnico presso l'unita' "Formazione di
III livello", entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
dopo il termine di scadenza di cui sopra.
4. Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma 2. In quest'ultimo caso
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Saranno
accettate anche le domande che perverranno entro il suddetto termine
tramite fax (n. 011/5646098). A tale fine l'amministrazione non
risponde di eventuali disguidi postali o tecnici, pertanto le domande
si intenderanno regolarmente pervenute nel momento in cui il
candidato sia in possesso di ricevuta.
5. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il codice
fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono, l'eventuale numero di fax e l'eventuale e-mail. Per quanto
riguarda i cittadini non italiani, e' necessario nella domanda
indicare un recapito in Italia o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta in tal caso quale domicilio ai fini
della partecipazione al concorso;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
c) la propria cittadinanza. Nel caso di doppia cittadinanza di cui
una sia quella italiana, il candidato dovra' optare per la
cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) la laurea posseduta con relativa votazione o che conseguira',
nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume
verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede
l'equipollenza) conseguito presso universita' straniera;
f) l'impegno a frequentare a tempo pieno il dotcCollegio dei
docenti del corso;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della domanda e di eventuali altri documenti prodotti.
6. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
certificato di conoscenza della lingua inglese al livello "pass
with merit" (o superiore) PET - Cambridge, o titolo equivalente. Nel
caso in cui il candidato non fosse in possesso di tale titolo, lo
stesso dovra' impegnarsi ad acquisire la certificazione di cui sopra
entro il triennio di attivita', ove vincitore del concorso, pena la
non ammissione all'esame finale;
certificato di conoscenza della lingua italiana al livello 2
(CELI2) o superiore, solo per i cittadini stranieri rilasciato
dall'Universita' degli studi per stranieri di Perugia o da istituti e
organismi riconosciuti dalla predetta Universita'. Nel caso in cui il
candidato non fosse in possesso di tale titolo, lo stesso dovra'
impegnarsi ad acquisire la certificazione di cui sopra entro il
triennio di attivita', ove vincitore del concorso, pena la non
ammissione all'esame finale;
decreto rettorale di dichiarazione di equipollenza nel caso in cui
il candidato sia gia' in possesso di un titolo equipollente alla
laurea conseguito presso universita' straniera. Nel caso in cui il
titolo non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovra'
essere contestualmente fatta richiesta di equipollenza (unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato cui il candidato concorre)
corredando la domanda dei documenti utili a consentire al collegio
dei docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti
disposizioni in materia per gli studenti stranieri.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo art. 13, comma 1, relative
all'eventuale parita' di merito nelle graduatorie.
Art. 6.
Prove di ammissione ai corsi di dottorato
1. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
2. La prova orale puo' comprendere la verifica della conoscenza di
una seconda lingua straniera, oltre all'inglese, secondo quanto
riportato nell'allegata tabella in corrispondenza dell'indicazione
del dottorato di ricerca prescelto.
3. Le materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato di
ricerca di cui al precedente art. 1 sono riportate nella predetta
tabella.
4. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
documento di riconoscimento valido.
6. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, per
ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse, mediante affissione di
appositi avvisi all'albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle
bacheche del post-lauream della sede di corso Duca degli Abruzzi, del
Castello del Valentino e della sede della II facolta' di ingegneria a
Vercelli, nelle bacheche dei dipartimenti interessati e sul sito
Internet al seguente indirizzo:
www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/bandi
>
Art. 7.
Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria
1. Per ciascun dottorato di ricerca e' nominata apposita
commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, composta da tre membri, scelti tra i professori e
ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di
riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti di
chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture
pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. Ciascuna commissione predispone la graduatoria di merito sulla
base della valutazione comparativa dei candidati, che saranno ammessi
al dottorato prescelto secondo l'ordine della graduatoria fino a
eventuale copertura dei posti disponibili, sia con borsa sia senza
borsa.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
entro un mese dall'inizio del primo anno del corso di dottorato,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
4. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo dottorato di ricerca.
Art. 8.
Modalita' di iscrizione ai corsi
1. I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire al Servizio studenti del Politecnico di Torino entro il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza e di godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) autocertificazione attestante la laurea posseduta se e' stata
conseguita in Italia, ovvero documento originale del titolo
equipollente conseguito presso universita' straniera con traduzione
legalizzata e dichiarazione di valore;
d) nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola di
specializzazione, o corso di perfezionamento, dichiarazione di
impegno a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato di ricerca.
Art. 9.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi alla fine del triennio, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati con la proroga al piu' di un anno e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Art. 10.
Commissioni giudicatrici per gli esami finali
La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti di chiara fama,
appartenenti o a strutture universitarie o a strutture di ricerca
pubbliche e private, anche straniere.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e'
uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale di tre anni complessivi con assiduita' e con impegno. Il
dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato, corsi di studio, scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda che trattasi di dottorandi del primo, secondo o
terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio
dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e
restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove
concessa, oppure, per dottorandi del terzo anno, l'eventuale
concessione di un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale
borsa di studio.
3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages
presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. In nessun caso tale permanenza all'estero puo'
eccedere la meta' dell'intero periodo di durata previsto per il
conseguimento del dottorato.
4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
di cui al successivo art. 14.
5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere
interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per
assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a trenta giorni anche
l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso
periodo.
6. Il dottorando ammesso dopo la prova d'esame al primo anno che
sia impegnato a svolgere il servizio militare di leva o civile e che
si congeda entro il mese di aprile, puo' essere ammesso a frequentare
il primo anno di corso. Per gli anni successivi al primo il
dottorando e' sospeso con l'interruzione dell'eventuale borsa di
studio (ma con la concessione di un anno di proroga) nell'anno in cui
e' svolto il servizio militare o civile per la frazione piu' lunga
del servizio stesso.
7. Il dottorando che per motivi personali o di lavoro abbandona il
corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato con
conseguente restituzione dell'eventuale borsa di studio percepita
fino a quel momento nell'anno in corso.
8. Il dottorando non di lingua madre inglese che entro la fine del
triennio di attivita' non abbia acquisito la certificazione relativa
alla conoscenza della lingua inglese almeno con il titolo "pass with
merit" PET - Cambridge o titolo equivalente non potra' avere
l'ammissione all'esame finale.
9. Il dottorando straniero che entro la fine del triennio di
attivita' non abbia acquisito la certificazione relativa alla
conoscenza della lingua italiana almeno al livello 2 (CELI2) non
potra' avere l'ammissione all'esame finale.
Art. 12.
Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica
e di ricerca dei dottorandi
Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo'
svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca. Tali
collaborazioni non possono in alcun modo compromettere le attivita'
di formazione alla ricerca del dottorando.
Art. 13.
Borse di studio
1. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di cui al precedente art. 6 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui al precedente art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997.
2. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Art. 14.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi, determinati dal consiglio di amministrazione
dell'Ateneo, nella misura di L. 2.000.000 per l'anno accademico
1999/2000. Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo
soltanto coloro i quali usufruiscono della borsa di studio.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 21 settembre 1999
Il rettore: Zich
----> Vedere Allegati da pag. 19 a pag. 25 della G.U. <----
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