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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di novantaquattro
guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali dei Corpi di
stato maggiore, genio navale, armi navali, sanitario militare
marittimo, commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto - anno 2005.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E00683 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 7/3/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva 10 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
delle legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che nel corso del 2005 potranno
conseguire la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei ruoli
speciali nei vari Corpi della Marina;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche
alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2005 2007;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di complessivi 94 guardiamarina in servizio permanente
nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2005 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
dei ruoli speciali della Marina:
a) concorso a 36 (trentasei posti) nel Corpo di stato maggiore,
di cui diciotto riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
b) concorso a 20 (venti posti) nel Corpo del genio navale, di
cui dieci riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
c) concorso a 12 (dodici posti) nel Corpo delle armi navali, di
cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
d) concorso a 2 (due posti) nel Corpo sanitario militare
marittimo, di cui uno riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
e) concorso a 12 (dodici posti) nel Corpo di commissariato
militare marittimo, di cui sei riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
f) concorso a 12 (dodici posti) nel Corpo delle capitanerie di
porto, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2005.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti alle
sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza:
ufficiali di complemento della Marina che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3 stiano prestando servizio di prima nomina ovvero
siano in congedo dopo aver prestato detto servizio;
ufficiali di complemento della Marina che alla predetta data
risultino vincolati alla ferma biennale non rinnovabile di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo
dopo aver prestato servizio in detta ferma per tutta o parte della
durata prevista. Tali ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento
al grado superiore, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita';
b) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla
specialita' di appartenenza, come indicato nell'allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto i sottufficiali
inquadrati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3 nel ruolo dei
marescialli della Marina;
c) per un solo Corpo, a scelta, i sottufficiali inquadrati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
indicato nel successivo art. 3 da almeno tre anni nel ruolo dei
sergenti della Marina;
d) per il Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
e) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare;
f) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma
prefissata che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3 abbiano completato un
anno di servizio.
Tuttavia, i concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la
nomina a Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale
entro i limiti numerici appresso indicati per ciascun concorso,
calcolati ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato
nelle premesse:
18 (diciotto) nel concorso per il Corpo di stato maggiore, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
10 (dieci) nel concorso per il Corpo del genio navale, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
6 (sei) nel concorso per il Corpo delle armi navali, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c);
2 (due) nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
8 (otto) nel concorso per il Corpo di commissariato militare
marittimo, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e);
8 (otto) nel concorso per il Corpo delle capitanerie di porto,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f).
2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a) e c);
il 32° se appartenenti alle categorie di cui al precedente
comma 1, lettere d) ed e);
il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) ed f).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta.
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento
volontario in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o delle Forze di polizia dello Stato.
3. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9.
4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2, la lettera b), nonche' quelli di cui ai commi 3 e 4 dovranno
essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale
in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza
1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato «B» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in
originale, di cui all'allegato «C» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i distretti militari e le capitanerie di porto,
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 16 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte
del gia' citato allegato C al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello e curando che il modello non sia
piegato o sgualcito.
Le domande e i modelli GC 002 dovranno essere spediti con unica
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale
353 - 00187 Roma centro, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o
procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta
d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 4.
2. Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della domanda e del modello GC 002 a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (come indicato al precedente comma 1), presentare gli
stessi nel termine sopraindicato al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla domanda il visto e
la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a
trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte del Comando ricevente. Per il personale militare
impiegato all'estero la domanda di partecipazione dovra' essere
trasmessa dal Reparto/Ente di appartenenza al medesimo indirizzo.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
(ed il modello GC002, se reperito), entro il termine sopraindicato,
anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari, che, dopo aver
attestato in calce alla stessa la data di presentazione, ne cureranno
l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato.
Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta
d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 4.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, Corpo/categoria/specialita/corso di appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, di indicare
anche un recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro,
ovvero via fax al numero 06.4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
Casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
con relativo voto;
g) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7;
h) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente
decreto;
i) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
j) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12;
k) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Le domande non redatte in conformita' a quanto indicato dal
presente decreto non saranno prese in considerazione.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g) ed h), anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. Il personale in servizio, qualora intenda spedire la domanda
di partecipazione al concorso con raccomandata con avviso di
ricevimento dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto
del Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
8. Detto Comando, preso atto della domanda di partecipazione al
concorso del dipendente, dovra' compilare una dettagliata nota
informativa sul concorrente utilizzando una «Scheda Valutativa - Mod.
B» senza numero, compilata in ogni sua parte anche se non sono
trascorsi i termini minimi per la compilazione previsti per tale
scheda ed anche se il concorrente appartiene al ruolo dei marescialli
o a quello dei sergenti, senza qualifica finale, redatta per
«Partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina - anno 2005».
Tale documento valutativo (in calce al quale l'interessato dovra'
apporre la sua firma per presa visione) compilato alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande dovra'
pervenire, a cura del predetto Comando, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX settembre
123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di cui sopra.
La mancata ricezione di detta documentazione nei termini
sopraindicati potra' determinare l'esclusione del concorrente dal
concorso.
Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui
al successivo art. 11, comma 2 (presumibilmente entro la fine
di luglio 2005), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le Commissioni per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria
generale di merito, una per ciascun Corpo;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
d) la Commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi.
2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a)
saranno composte da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
- due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a Capitano di Fregata, di cui almeno uno
appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il
concorso, membri;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di
vascello ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto
di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
Presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
Art. 6.
Prove scritte
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 le prove
scritte consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'Allegato `'D" che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo, a cura della Commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), presso il Centro unico
di selezione della Marina militare di Ancona - via delle Palombare
n. 3, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale,
secondo il seguente calendario:
a) concorso a 36 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 15 e 16 marzo 2005;
b) concorso a 20 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 17 e 18 marzo 2005;
c) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 17 e 18 marzo 2005;
d) concorso a 2 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo: 15 e
16 marzo 2005;
e) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo: 10
e 11 marzo 2005;
f) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, nei giorni :
10 e 11 marzo 2005.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, del 4 marzo 2005. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del
4 marzo 2005 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. Tenuto conto della ristrettenza del tempo intercorrente tra la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e le date
di svolgimento delle prove scritte dei concorsi indicate nel
precedente comma 2, i concorrenti saranno ammessi tutti a sostenere
dette prove con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione al concorso. Pertanto i concorrenti sono tenuti a
presentarsi, presso la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni
suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione,
dovranno esibire copia della domanda di partecipazione al concorso e
ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda medesima.
4. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice
formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le
chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere. Per la prova di cultura tecnico-professionale
ciascuna traccia dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia
d'esame.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I concorrenti che al termine dell'istruttoria delle domande di
partecipazione saranno riconosciuti non in possesso dei prescritti
requisiti riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso da
parte della Direzione generale per il personale militare, per cui non
saranno ammessi alle successive prove concorsuali anche in caso di
superamento delle prove scritte sostenute con riserva.
9. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
10. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
Servizio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via
XX settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06.4735.5941, 06/4735.4548,
06/4986.4613, oppure al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della
Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 -
00196 Roma - Tel. 06.3680.4442, ovvero potranno consultare il sito
web «www.persomil.difesa.it».
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima
della relativa correzione, procedera' a valutare i titoli dei soli
concorrenti che si siano presentati alle prove scritte e che non
siano stati esclusi dalla Direzione generale per il personale
militare, come indicato al precedente art. 6, comma 8, per accertato
difetto dei requisiti di partecipazione.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La Commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio: massimo punti 4 (quattro).
La Commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti informativi, le une e gli altri relativi al periodo di
servizio prestato, non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il
valore delle singole valutazioni sara':
1) Nella media: punti 0,00;
2) Superiore alla media: punti 2,00;
3) Eccellente: punti 4,00.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da
considerare (massimo tre anni).
b) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4
(quattro).
(1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
fino a 42/60i ovvero fino a 70/100i punti 0,00;
da 43/60i a 48/60i ovvero da 71/100i a 80/100i punti 0,50;
da 49/60i a 54/60i ovvero da 81/100i a 90/100i punti 1,00;
da 55/60i a 60/60i ovvero da 91/100i a 100/100i punti 1,35.
(2) Diploma universitario o laurea:
fino a 91/110i punti 1,50;
da 92/110i a 105/110i punti 2,00;
da 106/110i a 110/110i punti 2,50.
(3) Laurea specialistica:
fino a 91/110i punti 3,00;
da 92/110i a 105/110i punti 3,50;
da 106/110i a 110/110i punti 4,00.
Non formeranno oggetto di valutazione per gli ufficiali di
complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli
partecipanti al concorso per il Corpo sanitario militare marittimo i
titoli di studio il cui possesso sia indispensabile per
l'appartenenza a detto Corpo.
c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).
Ordine militare d'Italia:
Cavalieri di Gran Croce punti 2,00;
Grandi ufficiali punti 1,75;
Commendatori punti 1,50;
Ufficiali punti 1,25;
Cavalieri punti 1,00.
Valor Militare;
medaglia d'oro punti 2,00;
medaglia d'argento punti 1,50;
medaglia di bronzo punti 1,00;
croce al valor militare punti 0,50.
Valor di Marina:
medaglia d'oro punti 2,00;
medaglia d'argento punti 1,50;
medaglia di bronzo punti 1,00;
encomio punti 0,25;
Merito di Marina:
medaglia d'oro punti 2,00;
medaglia d'argento punti 1,50;
medaglia di bronzo punti 1,00.
Ricompense:
encomio solenne punti 1,00;
encomio semplice punti 0,25.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
3. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito compresi nel precedente comma 2
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state
fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.
Art. 8.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro Unico di
selezione della Marina militare di Ancona - presumibilmente nel mese
di giugno 2005 (durata presunta giorni 3). A tal fine i concorrenti
riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 07,30 dell'orario ufficiale
del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il
giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª sezione (n. 06/4827347), sara' valutato ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti all'espletamento dei
compiti di ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina sara' accertata dalla Commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera b).
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale accertamento
strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate, entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica;
eventuale referto di ecografia pelvica in data non anteriore a
due mesi (solo se di sesso femminile).
4. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale
della sanita' militare, detta Commissione dovra' accertare il
possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 ne' superiore
a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore a
m 1,61 ne' superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
2) apparato visivo: corpo di stato maggiore (SM): visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato alle tavole di Ishihara.
Altri Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale valgono
gli stessi requisiti previsti per il Corpo di stato maggiore.
3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35db fino alla
frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale com P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neuro sensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche.
4) dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non
contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile, non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per ciascun concorrente i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui non venga prodotto il relativo referto di cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate. Il concorrente di sesso femminile, qualora non
esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quello di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopra
indicato, al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di
gravidanza la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
ecografia pelvica (solo se di sesso femminile), nel caso in cui
la concorrente non produca il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i due mesi antecedenti;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato «F» al presente decreto.
6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti fisici
suindicati.
a) Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati.
b) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
positivita' agli accertamenti diagnostici, effettuati presso
una struttura sanitaria, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina.
c) La Commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
«Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati «non
idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
d) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
e) I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola
via fax al numero 06.4827347, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
Commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, la quale, solo
qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
f) Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
g) In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
h) In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare.
i) I concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
7. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere
inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viaXX settembre
123/A - Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 9.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della Commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d'indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
Il giudizio espresso dalla Commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.
2. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere
inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viaXX settembre
123/A - Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 10.
Prova orale
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale e
tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici ed a quello attitudinale. Essa vertera' su
argomenti previsti dai programmi riportati nel gia' citato Allegato
«D» al presente decreto ed avra' luogo presso il Centro Unico di
selezione della Marina militare di Ancona via delle Palombare n. 3,
presumibilmente nella prima meta' del mese di luglio 2005. A tal fine
i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione a
mezzo lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/4827347), al
massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
fino a 20/30i: 0 punti;
21/30i: 0,05 punti;
22/30i: 0,10 punti;
23/30i: 0,15 punti;
24/30i: 0,20 punti;
25/30i: 0,25 punti;
26/30i: 0,30 punti;
27/30i: 0,35 punti;
28/30i: 0,40 punti;
29/30i: 0,45 punti;
30/30i: 0,50 punti.
Art. 11.
Graduatorie
1. Le graduatorie degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui
al precedente art. 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I
decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi
saranno inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di concorrenti
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente art. 1, comma 2.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato «E» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai
concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
Art. 12.
Nomina
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 11
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto
- nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti alla
categoria degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente
art. 2, comma 1, lettera f), guardiamarina in servizio permanente del
ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma
prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del rispettivo Corpo con il grado rivestito
all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ufficio Generale del
Personale della Marina.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari
Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 11, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
7. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si procedera' alla revoca della nomina ed al
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati:
a) se provenienti dai ruoli marescialli e sergenti,
rientreranno nel ruolo/categoria di provenienza. Il periodo di durata
del corso in tale caso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata, saranno
collocati in congedo, salvo che avessero obbligo di completare la
ferma contratta. In tal caso saranno reintegrati nel grado e nel
Corpo di provenienza. Il periodo di durata del corso in tal caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
d) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
e) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano completare gli
obblighi di leva.
Art. 13.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 14.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 15.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° febbraio 2005
Amm. Sq. Mario Lucidi
Amm. Isp. Capo (CP) Luciano Dassatti
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