Mininterno.net - Bando di concorso AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE ...
 
 
 

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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, vacante nella dotazione organica,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da
assegnare al dipartimento provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2003
Ente:AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:03E01868
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:28/4/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
dell'ARPA Piemonte
 
Visto il C.C.N.L. 7 aprile 1999, come integrato e modificato dai
CC.CC.NN.L. 27 gennaio 2000 e 20 settembre 2001, applicabili al
personale delle ARPA;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
s.m.i.;
In esecuzione della propria deliberazione n. 54 del 31 gennaio
2003;
 
Rende noto:
 
Che e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario -
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, vacante
nella dotazione organica dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno, da assegnare al Dipartimento
provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.
L'ammissione al concorso, l'espletamento dello stesso, il
trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati
dalla seguente regolamentazione:
Art. 1.
 
Posti a concorso e sedi di servizio
 
1. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D, vacante nella dotazione
organica dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno, e' indetto per la seguente sede dipartimentale:
profilo professionale: collaboratore professionale sanitario -
tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
categoria contrattuale: D;
sede di servizio: Dipartimento del Verbano-Cusio-Ossola;
numero dei posti a concorso: 1.
2. La sede di servizio comprende l'ambito territoriale in cui
opera l'ARPA.
3. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge, con
autonomia tecnico professionale, la propria prestazione lavorativa in
diretta collaborazione con il personale laureato preposto alle
diverse responsabilita' operative di appartenenza; e' responsabile
del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio
operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei
protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verifica la
corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard
predefiniti dal responsabile della struttura; controlla e verifica il
corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede
alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli
inconvenienti; partecipa alla organizzazione e programmazione del
lavoro nell'ambito della struttura in cui opera; contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla
ricerca; svolge, nell'ambito della rispettiva articolazione
organizzativa, le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale
del Piemonte, 13 aprile 1995, n. 60, e s.m.i. e del Regolamento
organizzativo dell'Ente, approvato con deliberazione n. 1592 del
27 dicembre 1999, e s.m.i.
4. Il personale assunto all'impiego e' assegnato alla sede di
servizio dal direttore generale ovvero dal dirigente dell'ufficio per
l'amministrazione del personale secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. Possono accedere all'impiego nell'ARPA del Piemonte i soggetti
che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea, fatte salve le eccezioni e le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a
parita' di requisiti e purche' abbiano un'adeguata conoscenza della
lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.
L'equiparazione dei titoli di studio e' effettuata in base alle
disposizioni statali vigenti. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono possedere ai fini dell'accesso ai posti
degli uffici regionali i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
b) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in materia di
categorie protette - e' effettuato prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e' dispensato
dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell'idoneita'
fisica alla mansione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, oppure siano stati dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
d) eta' non inferiore a diciotto anni.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti, pena l'esclusione dal concorso, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione.
3. A norma dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e s.m.i. e' previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
e di almeno una lingua straniera a livello di scuola media superiore
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Le modalita'
per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
sono stabilite dalla commissione esaminatrice.
4. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come
anche previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. Si dichiara che il presente bando di concorso tende ad
acquisire personale a copertura di posto vacante nella dotazione
organica dell'ARPA del Piemonte.
6. Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici, in
materia di assunzioni riservate, definiti dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68. I concorsi previsti dal presente bando si svolgono nel
rispetto della stessa legge sulla richiesta di ausili e di eventuali
tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati
portatori di handicap.

                               Art. 3.
 
Requisiti specifici di ammissione
 
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico - decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994,
n. 745, ovvero titolo equipollente ai sensi del decreto della Sanita'
27 luglio 2000 e, precisamente:
a1) tecnico di laboratorio biomedico - decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
a2) tecnico di laboratorio biomedico - legge 11 novembre
1990, n. 341;
a3) tecnico di laboratorio - decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
a4) tecnico di laboratorio medico - decreto del Ministro
della sanita' 30 gennaio 1982, art. 81;
a5) tecnico di laboratorio medico - decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, art. 132, purche' i relativi
corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in
vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.

                               Art. 4.
 
Categorie riservatarie
 
1. Per le categorie riservatarie si applica l'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.

                               Art. 5.
 
Presentazione delle domande di ammissione al concorso
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale
dell'ARPA, via della Rocca, n. 49 - 10123 Torino, non oltre il
termine perentorio di giorni trenta successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
bando di concorso. Per la determinazione del termine di scadenza, fa
fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. In caso di
presentazione diretta agli uffici amministrativi dell'Agenzia, tale
termine e' individuato nelle ore 16 dello stesso giorno di scadenza.
2. La domanda puo' essere inoltrata all'ARPA via fax purche'
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identita'
(art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni
caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
f) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della sede,
data e denominazione completa degli istituti presso i quali i titoli
sono stati conseguiti;
g) il possesso dell'abilitazione professionale (ove allo stato
esistente), la data e il luogo del conseguimento;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego o di lavoro;
j) di essere o di non essere stato destituito o dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b), del
comma 3, del presente articolo;
l) la lingua straniera conosciuta (art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.);
m) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse (art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.).
4. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i
candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove.
5. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l'ARPA al
trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell'attivita' concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, nonche' gli eventuali documenti comprovanti il diritto a
precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato. I curriculum non sottoscritri non saranno presi in
considerazione ai fini della valutazione delle informazioni ivi
contenute e non desumibili dalla domanda o dalla documentazione
allegata. Eventuali altri titoli trasmessi successivamente alla
domanda di partecipazione, verranno presi in considerazione nel solo
caso in cui risultino pervenuti entro la scadenza del termine utile
individuato per la presentazione delle domande stesse.
7. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
9. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato.
10. Deve essere allegato l'originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di Euro 3,87, non rimborsabili, effettuato
sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad ARPA Piemonte -
Sede centrale - Servizio tesoreria, via della Rocca n. 49 - 10123
Torino, precisando la causale del versamento.
11. L'ARPA non assume responsabilita' per la mancata ricezione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
12. Non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
14. Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo,
valgono le norme di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.

                               Art. 6.
 
Riapertura del termine e revoca del concorso
 
1. Il direttore generale dell'ARPA puo' stabilire di riaprire il
termine fissato nel bando per la presentazione delle domande
allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito
soddisfacente del concorso.
2. Ha inoltre facolta' di revocare il concorso con provvedimento
motivato.

                               Art. 7.
 
Ammissione al concorso
 
1. L'ammissione al concorso e' stabilita con determinazione del
dirigente responsabile dell'ufficio per l'amministrazione del
personale dipendente dell'ARPA.

                               Art. 8.
 
Esclusione dal concorso
 
1. L'esclusione dal concorso e' determinata con provvedimento
motivato dal dirigente responsabile dell'ufficio per
l'amministrazione del personale dipendente dell'ARPA, da notificarsi
entro trenta giorni dall'assunzione del relativo atto.

                               Art. 9.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso
e previ gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nomina
la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale
necessario per l'attivita' della stessa.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in
conformita' all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e s.m.i.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati
presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille,
possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al comma 1,
del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu'
sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione per la
selezione, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la
formulazione della graduatoria finale.
4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta,
qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu'
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati
possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti
amministrativi dell'ARPA, di cui uno con funzioni di presidente ed
uno con funzioni di segretario.
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno
uno dei componenti del comitato.
6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso
giorno, il segretario del comitato provvede alla consegna degli
elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario
della commissione esaminatrice.
7. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato
di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali
se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.

                               Art.10.
 

Composizione della commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice per il concorso di cui al presente
bando e' composta da:
presidente: un esperto nelle materie oggetto del concorso,
designato dal direttore generale;
componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso,
designati dal direttore generale;
segretario: un dipendente amministrativo dell'ARPA, di
qualificazione e professionalita' adeguate ai compiti da svolgere,
nominato con il provvedimento costitutivo della commissione.
2. Alla commissione possono essere aggregati, se necessario, a
cura del presidente della commissione, componenti aggiunti per gli
esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze
informatiche.
3. Per il presidente, per ogni componente di commissione e per il
segretario sono nominati i supplenti.

                              Art. 11.
 
Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice
 
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si
risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della
commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma del direttore
generale.

                              Art. 12.
 
Trasparenza amministrativa nel procedimento concorsuale
 
1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da
formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Nell'ambito dei criteri stabilisce
altresi, in relazione alla professionalita' cui si riferisce il
bando, le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
2. La stessa commissione, immediatamente prima dell'inizio della
prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti
sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte.
3. L'esame orale si svolge alla presenza dell'intera commissione
in una sala aperta al pubblico.
4. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.
5. La valutazione dei titoli e' limitata ai soli candidati
presenti alla prova scritta ed effettuata prima della correzione
della prova stessa.
6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
7. Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad un
terzo di quello complessivo; il presente bando indica i titoli
valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie.
8. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dal
presente bando.
9. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta, teorico pratica ed orale.

                              Art. 13.
 
Criteri di valutazione dei titoli
 
1. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione
dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e
per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai
seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di
servizio reso presso le unita' sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente
bando, presso l'ARPA e presso altre pubbliche amministrazioni, nel
profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono
valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu'
favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio:
1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un
punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione,
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla originalita' della produzione
scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuita' ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi
con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di piu' autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione
all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalita';
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e
alla previsione di esame finale;
c) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale e deve
essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata
nel verbale dei lavori della commissione;
d) non sono valutate le idoneita' conseguite in precedenti
concorsi;
e) la commissione valutera' particolarmente l'esperienza dei
candidati nel controllo e monitoraggio sul territorio dei fattori
rilevanti ai fini della prevenzione dell'inquinamento e del
miglioramento della qualita' ambientale nonche' l'esperienza
acquisita nell'attivita' espletata nella tematica oggetto del
concorso.

                              Art. 14.
 
Equiparazione dei servizi non di ruolo o a tempo determinato al
servizio di ruolo o a tempo indeterminato
 
1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di
assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato
presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico per
l'attuazione di progetti o di altro incarico, di supplenza o in
qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, sono
equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti
punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche
amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio
previsto dal presente bando per il profilo o mansioni diverse,
ridotto del 50%.

                              Art. 15.
 
Valutazione dei servizi e titoli equiparabili
 
1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti
e le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e
i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella categoria D (ex
settimo livello o settima qualifica funzionale) o nella categoria D,
livello Ds (ex livello ottavo-bis o ottava qualifica funzionale),
nonche' i servizi e i titoli acquisiti presso le societa' a
prevalente partecipazione pubblica e le societa' che traggono
finanziamento dal bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge
regionale 13 aprile 1995, n. 60, ed i servizi e i titoli acquisiti
presso enti, consorzi o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica
ovvero presso aziende costituite da enti pubblici o amministrazioni
pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi
acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e
sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.
2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli
enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale
e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a
quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai
corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte
nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi
previsti dal presente bando.
3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al
C.C.N.L. 27 gennaio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
2000, ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.

                              Art. 16.
 
Servizio prestato all'estero
 
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se riconosciuto secondo la normativa
vigente in materia, a seguito di domanda presentata dall'interessato
ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero,
debitamente certificato, e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

                              Art. 17.
 
Adempimenti preliminari
 
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione,
considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di
ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati, mediante esibizione da parte degli stessi di un documento
personale di identita'.
4. La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle
norme del presente bando.

                              Art. 18.
 
Verbali relativi al concorso
 
1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo
verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del
concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i
componenti, alla determinazione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione
ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle
prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla
formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti
palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire
e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da
ciascun commissario.
4. Nel caso in cui venissero nominate delle sottocommissioni, le
medesime effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui ai commi
precedenti, esclusa la determinazione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei
candidati.
5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i
verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la
formulazione della graduatoria finale.
6. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei
verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi,
controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte
irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della
commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo
svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con
esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei
mesi dalla prova scritta.
8. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita'
di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo
devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti
del concorso, sono rimessi ai competenti uffici dell'ARPA per le
determinazioni del direttore generale.

                              Art. 19.
 
Svolgimento delle prove
 
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai
singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver
luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' religiose
ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove scritta e teorico pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sara' affisso nella sala
degli esami.

                              Art. 20.
 
Prova scritta modalita' di espletamento
 
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta,
la commissione al completo predispone una terna di temi o di
questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri
progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo
svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi
suggellati e firmati esteriormente dalla commissione e dal
segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente
della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e,
previo accertamento della identita' personale, li fa collocare in
modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare
l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i
questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o
questionario da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta, e' vietato ai
concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto e di
mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi
attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro
dell'ARPA e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova.
5. Ai candidati sono altresi' consegnate due buste di differente
grandezza: una grande ed una busta piu' piccola; nella busta piu'
piccola e' contenuto un foglietto di colore bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il
questionario, senza apporvi sottoscrizioni, ne' altro contrassegno
(qualunque contrassegno o sottoscrizione o segno di riconoscimento
comporta l'esclusione dal concorso), mette il foglio o i fogli nella
busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo
di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione,
anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al
presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne
fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di
vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta la
propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione
esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata
motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano
risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie.
8. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
9. La commissione esaminatrice puo' consentire, in relazione alla
natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non
commentati e di dizionari.
10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a
permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della
commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente,
constare dai verbali del concorso.
11. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere
efficacemente vigilati.
12. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli
adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove puo' avvalersi del
personale messo a disposizione dall'ARPA scelto tra i propri
dipendenti.

                              Art. 21.
 
Adempimenti della commissione
 
1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della
commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della
commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi
a ciascuna prova d'esame.
2. Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della
prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si
procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa.
3. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e
della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura
delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.
5. Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul
foglietto inserito nella stessa.
6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente
provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta
piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le
sottocommissioni.

                              Art. 22.
 
Valutazione delle prove d'esame
 
1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione
alla prova teorico pratica e' subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
9. Il superamento della prova teorico pratica e la conseguente
ammissione alla prova orale e' subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
3. Il superamento della prova orale e' subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
4. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto
previsto dall'art. 18, terzo, comma del, presente bando.

                              Art. 23.
 
Prova teorico pratica modalita' di svolgimento
 
1. L'ammissione alla prova teorico pratica e' subordinata al
raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto
dall'art. 22 del presente bando.
2. Nei giorni fissati per la prova teorico pratica, ed
immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne
stabilisce le modalita' ed i contenuti, che devono comportare uguale
impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la
commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa
prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per
la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di
esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei
concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della
prova stessa.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera
commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

                              Art. 24.
 
Prova orale
 
1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento
nella prova teorico pratica del punteggio minimo previsto
dall'art. 22 del presente bando.
2. L'esame orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza
dell'intera commissione, in sala aperta al pubblico.
3. La commissione, immediatamente prima della prova orale,
predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.

                              Art. 25.
 
Punteggi a disposizione della commissione
 
1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi'
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova teorico pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
a) 12 punti per i titoli di carriera;
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
d) 9 punti per il curriculum formativo e professionale.
4. Titoli di carriera (max punti 12):
a) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato come indicato nell'art. 14 del presente bando, nella
categoria a concorso, in posizione funzionale superiore o nella
medesima professionalita' in posizione funzionale di livello ottavo e
ottavo-bis o livello economico Ds presso enti del Servizio sanitario
nazionale o nelle ARPA ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,50 per anno;
b) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato come indicato nell'art. 14 del presente bando, di
medesima professionalita', nella posizione funzionale di settimo
livello (categoria D) presso enti del Servizio sanitario nazionale o
nelle ARPA ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di
altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
c) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato come indicato nell'art. 14 del presente bando, di
medesima professionalita' nella posizione funzionale di sesto livello
(categoria C) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle
ARPA ovvero in qualifiche funzionali di sesto livello di altre
pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio (max punti 5):
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da
conferire. Non sono valutati i titoli richiesti per l'accesso al
concorso.
6. Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 4):
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla originalita' della produzione
scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuita' ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi
con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di piu' autori.
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione
all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggio;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalita'.
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire.
7. Curriculum formativo e professionale (max punti 9):
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e
alla previsione di esame finale;
c) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale e deve
essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata
nel verbale dei lavori della commissione.

                              Art. 26.
 
Prove di esame
 
1. Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono
le seguenti:
prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione
attinente alle materie oggetto del pubblico concorso, consistente in
un tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti il
profilo professionale a selezione.
La prova deve essere formulata in modo da consentire risposte
chiare e sinteticamente motivate, su argomenti o tecniche applicative
in materia ambientale e di tutela ambientale, con particolare
riguardo all'impiego di metodiche e tecniche specifiche e di sistemi
per la rilevazione e la valutazione dei dati sull'inquinamento
dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonche' per la predisposizione e
l'attuazione di programmi specifici e di azioni connesse alla
prevenzione dell'inquinamento ed alla tutela dell'ambiente;
prova teorico pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
e manualita' specifiche relative alle materie oggetto della selezione
su argomenti attinenti alla materia della tutela ambientale e della
prevenzione dall'inquinamento ovvero all'applicazione specifica delle
conoscenze acquisite in relazione al profilo professionale da
ricoprire;
prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e sulla
organizzazione dei servizi di tutela ambientale, nonche' sulla
legislazione volta alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione. La
prova deve anche tendere all'accertamento delle capacita'
professionali del candidato in relazione alle funzioni da svolgere e
tenuto conto del curriculum presentato.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., nelle prove e' richiesta
la conoscenza della lingua straniera a livello di scuola media
superiore nonche' la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse sono stabilite dalla commissione
esaminatrice.

                              Art. 27.
 
Graduatoria
 
1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria generale di merito dei candidati, sommando i punteggi
conseguiti nelle tre prove d'esame. La graduatoria e' formulata
tenuto conto delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i. di cui al
successivo art. 28 del presente bando. E' escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa al direttore generale dell'ARPA
per i provvedimenti di competenza.
3. La graduatoria generale degli idonei rimane efficace per un
termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione: la
graduatoria del concorso e' pubblica nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte.
4. Successivamente al conferimento al vincitore del posto a
concorso, la graduatoria e' utilizzata qualora fosse necessario
procedere ulteriormente alla copertura del posto per il quale il
concorso stesso e' stato bandito ovvero di posti della stessa
categoria e profilo professionale che successivamente ed entro il
termine di validita' dovessero rendersi disponibili. In tale seconda
ipotesi l'utilizzazione avviene nel rispetto del principio
dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la
prevista percentuale del 50% di posti per gli idonei utilmente
collocati in graduatoria. L'utilizzo della graduatoria puo' essere
effettuato anche per la sostituzione di personale assente dal
servizio per periodi superiori a quarantacinque giorni ovvero per il
conferimento di incarichi temporanei per la realizzazione di progetti
e per le assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dai vigenti
C.C.N.L. applicabili al personale delle ARPA o dalla normativa
vigente.
5. E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura
dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del
concorso.

                              Art. 28.
 
Preferenze
 
1. In applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito la preferenza
e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel
seguente ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invali per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e
privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'ARPA:
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre
1996, n. 5l0, convertito nella legge legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dai posto messi a concorso.
Ed inoltre, a parita' di merito e di titoli, la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta';
d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o
professionale richiesto per l'accesso.
La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a
preferenza a parita' di punteggio dovra' avvenire entro dieci giorni
dalla richiesta formulata dall'amministrazione.

                              Art. 29.
 
Conferimento del posto
 
1. Il direttore generale dell'ARPA, riconosciuta la regolarita'
degli atti del concorso, li approva.
2. E' dichiarato vincitore il candidato collocato nell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 27 del presente bando, tenuto conto di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre
disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedono riserve
di posto in favore di particolari categorie di cittadini.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
4. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del
direttore generale dell'ARPA ed e' immediatamente efficace.

                              Art. 30.
 
Adempimenti dei vincitori
 
1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato dall'ARPA, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare,
nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso (ove non rientranti nella
disciplina dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2002, n. 445);
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione (ove non rientranti
nella disciplina dell'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445).
2. Il candidato dichiarato vincitore ha facolta' di richiedere
all'ARPA, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. In applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sara'
sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico
competente dell'ARPA, al fine dell'accertamento dell'idoneita' psico
fisica alla specifica mansione.
4. L'ARPA, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla
stipula del contratto individuale nel quale sara' indicata la data di
presa di servizio; servizio che dovra' essere iniziato in data non
superiore a tre mesi dalla stipulazione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di
servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo giorno del mese.
5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'ARPA comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
6. La durata del periodo di prova e' definita dal C.C.N.L che si
applica al personale delle ARPA.
7. Il periodo di prova dev'essere svolto come servizio effettivo;
a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.
8. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

                              Art. 31.
 
Disciplina del rapporto di lavoro, stato giuridico, economico,
previdenziale e assistenziale
 
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
dell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni per
il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione amministrativa sono indirizzate.
2. Ai dipendenti assunti a seguito dei concorsi previsti dal
presente bando si applica il vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale non dirigente della sanita'.
3. Il rapporto di lavoro e' a tempo indeterminato, a tempo pieno.
Il trattamento economico spettante e' quello corrispondente
all'iniziale del profilo professionale del collaboratore tecnico
professionale, categoria D. I rapporti individuali di lavoro e di
impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti
dall'art. 2, secondo e terzo comma e, 45, secondo comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.) e successive
modificazioni e integrazioni e garantiscono parita' di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile,
delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA opera con i
poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
5. Si applica all'ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come
statuito dall'art. 51 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo
indeterminato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P, gestione
ex C.P.D.E.L.
7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo
indeterminato saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P.,
gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l'assicurazione contro gli infortuni il
personale e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
8. II personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera
professione al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere
esternamente all'ARPA stessa incarichi professionali di consulenza,
progettazione e direzione lavori su attivita' in campo ambientale;
altri incarichi, purche' previsti dal vigente C.C.N.L. e compatibili
con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore
generale.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso si fa riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e s.m.i., ai CC.CC.NN.L. che si applicano al personale delle
ARPA, alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive integrazioni e modificazioni ed al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.

                              Art. 32.
 
Mansioni principali
 
1. Il dipendente sara' impiegato per lo svolgimento di attivita'
connesse alla professionalita' posseduta nell'ambito delle competenze
dell'ARPA oltre indicate:
effettuare campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e
documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento;
effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed
elaborare le misure effettuate; procedere all'acquisizione di dati,
si attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione ed
organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati
realizzate a livello regionale dagli enti locali; provvedere alla
elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati; provvedere alla
gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati
progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti connessi ad attivita' produttive; procedere alla verifica
dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati; effettuare
studi, ricerche, indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto
inerente l'aria, l'acqua ed il suolo, nonche' rispetto ad ogni
possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;
formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e
contribuire alla redazione del rapporto annuale sullo stato
dell'ambiente ai fini della stesura della relazione annuale sullo
stato dell'ambiente nella regione Piemonte; garantire l'aggiornamento
sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e
delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;
cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni
operanti nel settore; essere preposto a funzioni diverse e/o
ulteriori rispetto a quelle oggetto del presente concorso, sulla base
di necessita' operative e/o organizzative dell'ARPA.
Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell'ARPA del
Piemonte, via della Rocca n. 49 - 10123 Torino - tel. 011/8153200 -
Fax n. 011/198153253.
Il direttore generale: Vescovi

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