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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto 22 settembre 2011.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.86 del 28/10/2011 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 1E005772 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/11/2011 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimento degli italiani all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive
modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 6 aprile 2011
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso, per esami, a 370 posti di magistrato
ordinario.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda;
g. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia'
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che
hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex
area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il
rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo
che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno
cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se
iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni
disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario
(giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore
onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza
demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
h. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale -
, «Concorsi ed esami».
Art. 3
Domanda di ammissione, termine per la presentazione e modalita'
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o
spedita entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - , «Concorsi ed esami».
La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere
redatta compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet
del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
Il modulo e' disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso.
Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo.
Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati ed
inviato il modulo, il sistema informatico notifica l'avvenuta
ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file
("ricevuta in formato pdf") che contiene il codice identificativo,
comprensivo del codice a barre, attribuito dal sistema; tale codice
deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonche'
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file
"domanda in formato pdf"), firmarla e recarsi entro il termine di
scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
nel cui circondario e' residente, per la validazione a cura del
funzionario preposto; in alternativa, puo', entro lo stesso termine,
spedire la domanda, debitamente firmata, alla Procura suddetta, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande presentate per la validazione o spedite non devono
riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto inserito
telematicamente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente.
I candidati residenti all'estero possono presentare o spedire la
domanda all'autorita' consolare competente o alla Procura della
Repubblica di Roma; i candidati aventi temporaneamente dimora fuori
del territorio dello Stato, possono presentare o spedire la domanda
alla Procura di residenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l'esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali
richieste sono da documentare allegando alla domanda di
partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente
struttura sanitaria;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
15. i numeri telefonici di reperibilita';
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza
(indicando, altresi', fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di
tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di
residenza;
17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e'
stata conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g,
nn. 1 - 10;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco.
In calce alla domanda l'aspirante deve apporre la propria firma
per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi della normativa vigente.
Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un documento
di riconoscimento e del codice fiscale nonche' una fotografia formato
tessera.
Il fac-simile del modello di domanda e' allegato al presente
decreto.
Ogni cambiamento di indirizzo e/o di recapito deve essere
comunicato per posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula
n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (06/68897783).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate
o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata
da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.
Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro
della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
componenti della commissione, il Consiglio Superiore della
Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale.
Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area
terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono
coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario
contenente la disciplina delle prove scritte che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale -
, «Concorsi ed esami», del 30 marzo 2012 e sul sito del Ministero
della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della
Giustizia verra' data notizia di eventuali differimenti e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di
riconoscimento e del codice identificativo.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
fotocopia di un documento di identita', devono essere presentati, a
pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi - via
Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il candidato
sostiene la prova orale.
Art. 10
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore eta'.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e,
nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5
e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122 nonche' dagli artt. 16 e 37, comma 11, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, devono comprovare tale possesso presentando i documenti di
rito richiesti con l'invito ad assumere servizio.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi - , per le finalita' di gestione
del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono
resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Roma, 22 settembre 2011
Il Ministro: Palma
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