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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Concorso pubblico, per titoli, per la partecipazione ad un corso di
perfezionamento in memoria di Roberto Del Moretto.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.28 del 6/4/2001 |
Ente: | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA |
Località: | - |
Codice atto: | 001E2830 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/4/2001 |
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IL DIRETTORE
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1988 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento didattico della Scuola;
Vista la delibera n. 66 del 18 dicembre 1998, con la quale il
consiglio direttivo ha espresso parere favorevole sulla costituzione
di un fondo in memoria del prof. Roberto Del Moretto, per
l'attivazione di un corso di perfezionamento a partire dall'anno
accademico 1999/2000;
Visto il decreto direttoriale n. 6512 del 12 ottobre 1999, che
istituisce il comitato promotore del Roberto Del Moretto Memorial
Fund;
Decreta:
Art. 1.
La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S.
Anna di Pisa, in collaborazione con l'Istituto di elaborazione
dell'informazione del C.N.R. di Pisa, bandisce, per l'anno accademico
2000/2001, un concorso pubblico, per titoli, per la partecipazione ad
un corso di perfezionamento, in memoria di Roberto Del Moretto. Il
corso e' finanziato dal fondo istituito in memoria di Roberto Del
Moretto.
Il corso di perfezionamento ha durata triennale ed e' equiparato
al dottorato di ricerca ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 41.
Il concorso e' riservato a cittadini di Paesi appartenenti
all'Unione europea ed e' bandito per un posto per il settore di
ingegneria, per l'area di sistemi multimediali.
Art. 2.
Sono ammessi al concorso laureati di Paesi appartenenti
all'Unione europea che abbiano conseguito, in una universita' o
istituto universitario italiano o straniero di pari grado, la laurea
o titolo equipollente in corsi afferenti al settore disciplinare
relativo al concorso in oggetto.
L'ammissione di laureati in corsi di laurea afferenti ad altri
settori disciplinari e' consentita eccezionalmente previo giudizio
della commissione giudicatrice sulla congruita' del profilo formativo
del candidato con l'area disciplinare relativa al concorso in
oggetto.
La valutazione dell'equipollenza del titolo di cui sopra, e'
attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione giudicatrice
di cui all'art. 6.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una
lingua a scelta tra italiano, inglese o francese e in carta libera ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, deve pervenire
perentoriamente alla Scuola entro il giorno 30 aprile 2001, al
seguente indirizzo: Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento Sant'Anna, divisione formazione universitaria e alla
ricerca, via Carducci, 40 - 56100 Pisa.
Gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui
all'allegato A.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, ne comporta l'inammissibilita'.
Art. 4.
Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e
nazionalita';
2) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in
comunita';
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso
4) il possesso del titolo accademico di cui al precedente
art. 2, con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria dove e' stato conseguito;
5) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente
bando di concorso;
6) il domicilio od il recapito presso il quale desiderano siano
trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
Art. 5.
Alla domanda i candidati devono allegare:
a) copia del programma di ricerca che il candidato intende
svolgere presso la Scuola. Il programma di ricerca deve avere
sviluppo triennale e comprendere in dettaglio:
titolo della ricerca;
presupposti scientifici e dati bibliografici;
scopo e aspettative della ricerca;
ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati;
b) copia del diploma di laurea o titolo di studio equivalente
1;
c) curriculum vitae et studiorum;
d) i titoli (pubblicazioni articoli etc.) che si ritiene
opportuno presentare, ivi comprese due o piu' lettere di docenti che
ne hanno seguito l'attivita' di studio;
e) una dichiarazione attestante la lingua madre del candidato e
il grado di conoscenza di una lingua parlata e scritta, a scelta fra
italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, o portoghese, oltre
la lingua madre;
f) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita';
g) tre fotografie, formato tessera, con sul retro il proprio
cognome e nome in stampatello;
h) una scheda riepilogativa del materiale allegato alla
domanda.
Art. 6.
I titoli ed il programma di ricerca presentati dai candidati sono
esaminati da una commissione giudicatrice nominata dal direttore
della Scuola.
La commissione esamina le domande di partecipazione al concorso
e, sulla base dei titoli, del curriculum, dell'originalita' del
programma di ricerca e di ogni altra informazione allegata, valuta le
potenzialita' di ricerca e professionali dei candidati. Al termine
dei lavori la commissione stabilisce la graduatoria dei candidati
idonei per ordine di merito.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione
giudicatrice, il direttore, con proprio decreto, approva le
graduatorie e nomina il vincitore.
L'esito del concorso verra' reso noto entro e non oltre il
25 maggio 2001.
Art. 7.
Il vincitore del concorso e' tenuto a prendere posto nella Scuola
a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui
all'ultimo, comma del precedente art. 6 e comunque entro il 1o giugno
2001. In caso contrario sara' considerato decaduto.
Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti
al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di
trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge
30 dicembre 1971, n. 1204).
Chi si trova in servizio militare e' tenuto ad esibire un
certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
Chi si trova nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e' tenuto ad esibire apposito certificato medico, nel
quale devono essere indicati i periodi presumibili di astensione
previsti dalla legge medesima.
Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il
decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di
puerperio.
All'atto dell'inserimento nella Scuola, ai candidati vincitori
verranno consegnati, ai fini dell'osservanza delle norme in essi
contenute, lo statuto ed i regolamenti della Scuola, dei quali
dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento.
In caso di decadenza o rinuncia del vincitore la Scuola si
riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi al candidato
idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 8.
Gli allievi dei corsi di perfezionamento si impegnano a seguire
il percorso formativo finalizzato all'esercizio di attivita' di
ricerca di alta qualificazione proposto dalla Scuola e non possono
accettare impegni che la direzione ritenga incompatibili con i doveri
prescritti dallo statuto e dal regolamento didattico.
Essi si impegnano altresi' ad osservare le norme contenute nello
statuto e nei regolamenti della Scuola.
Il consiglio di classe nomina, per ciascun allievo, un collegio
dei docenti che ha il compito di verificare la partecipazione alle
attivita' didattiche, culturali e scientifiche della Scuola e lo
stato di avanzamento della ricerca.
Agli allievi dei corsi di perfezionamento la Scuola assicura il
vitto gratuito e l'uso della biblioteca e dei laboratori, secondo le
modalita' disposte dal proprio regolamento.
Agli stessi e' corrisposto altresi' un contributo annuo a titolo
di "contributo didattico" di L. 15.000.000 (7.746,85 Euro), nonche'
un contributo mensile a titolo di "alloggio esterno" di L. 400.000
(206,58 Euro).
I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini
fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
Gli allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca,
devono sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di
perfezionamento.
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella
discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il
diploma di perfezionamento e' a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.
Art. 9.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno accolti presso
la Scuola ed utilizzati esclusivamente per le finalita' di gestione
del concorso.
Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati a
fini di elaborazioni statistiche.
Pisa, 14 marzo 2001
Il direttore: Varaldo
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