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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di otto
allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 16° corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2017/2018.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.11 del 10/2/2017 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 17E00753 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/3/2017 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Viste le «Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare -
edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a 2 (due)
unita' in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2017/2018 un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 8 allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale», al primo anno del 16° corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione «pilota militare» - n. 4 posti;
b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» -
n. 4 posti.
3. Uno dei quattro posti disponibili per la specializzazione
«pilota militare» e uno dei quattro posti disponibili per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» sono
riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti
prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) valutazione dei titoli;
g) quattro prove orali;
h) prova facoltativa di una lingua straniera;
i) prova facoltativa di informatica;
l) visita medica di controllo per i concorrenti per la
specializzazione «pilota militare»;
m) accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i concorrenti
per la specializzazione «pilota militare»;
n) visita medica di incorporamento.
6. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
(1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1989 (compreso);
(2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
(1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2017, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire, siano nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2000, estremi
inclusi;
(2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
(3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
(4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
(5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
(6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
(7) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
(8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente
riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2016/2017.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti (3), (4),
(5), (6), (7) e (8), devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda
di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On
line», puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico» generato automaticamente dal
sistema e riportato in corrispondenza dello spazio riservato alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella
PEC a loro intestata all'indirizzo del Centro di Reclutamento
concorsoRAN.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il
«numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La relativa ricevuta
di accettazione della PEC dovra' essere, altresi', conservata per
tutta la durata del concorso.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi sul sistema automatizzato e seguire la procedura
di cui al precedente comma 3, lettera b), inviando la domanda di
partecipazione, debitamente firmata, mediante la PEC intestata ad uno
dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) allegare altresi' alla stessa, a pena di esclusione, in
formato «pdf», copia dell'atto di assenso di cui al modello in
allegato 2 sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi i genitori, nonche' copia fronte/retro del documento di
riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di validita'.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara'
considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). In tal caso il
concorrente minorenne dovra' altresi' allegare l'atto di assenso di
cui al citato modello in allegato 2, secondo le modalita' di cui al
comma 4, lettera b).
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it.
6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 5 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse,
utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
7. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza
telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui siano:
(1) compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b),
ma non inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera b) e
4;
(2) inviate secondo le modalita' di cui al comma 5 in assenza
dei relativi presupposti;
(3) presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di
invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi
informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
(4) prive della sottoscrizione se presentate secondo le
modalita' di cui ai commi 4, lettera a) e 5;
(5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a).
8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso, la relativa votazione, nonche'
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito. Coloro che, pur non
essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017 dovranno:
(1) indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito, con
il relativo indirizzo;
(2) comunicare il voto conseguito con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 3;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e/o maggiorativi di punteggio tra quelli elencati nell'art.
23. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero
le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono
essere presentate, con le modalita' e la tempistica indicate all'art.
5, comma 2.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio il cui
possesso non risulti dalla domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione ai fini della redazione della graduatoria
finale di merito;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione,
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
4. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 23, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e
di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica
della graduatoria unica di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC
all'indirizzo concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di
punteggio, tra quelli indicati nell'art. 23 nonche' di quelli
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita'.
La documentazione pervenuta oltre la data di effettuazione
dell'accertamento attitudinale non e' presa in considerazione, pur se
indicata nella domanda di partecipazione.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2016/2017 dovranno
presentare, all'atto del sostenimento della prova orale, idonea
documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio e
il relativo voto conseguito, ovvero la dichiarazione sostitutiva
redatta secondo il modello in allegato 3.
4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora
utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art.
23, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda
diretta al Ministero della difesa con cui chiedono di rinunciare a
detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia
di finanza in qualita' di allievo ufficiale, corredata da copia
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita'.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri;
f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione delle prove orali di cui all'art. 1, comma
5, lettera g), la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a) e'
integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua
inglese.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera (francese, spagnolo e tedesco) e di informatica, la
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a) e' integrata da
ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal
candidato;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione
degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di
tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in test
logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita'
linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana,
a partire dal giorno 20 marzo 2017.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 15
marzo 2017, mediante avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero
verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a).
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, saranno disponibili informazioni
sul sito internet www.gdf.gov.it
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), fissa, in apposito atto, i criteri
cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 160 posti per la specializzazione «pilota militare»;
b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale».
Sono ammessi, inoltre, i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e di
domenica) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 6
aprile 2017, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'art. 10, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con l'avviso richiamato al comma 1.
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il 28 aprile 2017, con avviso sul
sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal primo giorno
feriale successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati per la specializzazione «comandante di stazione
e unita' navale». I candidati per la specializzazione «pilota
militare» idonei alle prove di efficienza fisica saranno convocati
per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale nelle date indicate nel
predetto avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a
quello di cui al comma 5;
c) 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m,
nuoto 25 m stile libero;
b) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 4, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo
dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, una maggiorazione secondo le seguenti
fasce di merito:
===================================================
|Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a
quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e,
comunque, non oltre il 12 giugno 2017, ferma restando la validita'
degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della
comunicazione dell'infortunio subito.
8. I concorrenti per la specializzazione «pilota militare» che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 7 sono ammessi, con
riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di
cui all'art. 15, comma 2, lettera a).
Gli stessi sono esclusi qualora lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 30 maggio 2017.
9. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
10. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
11. Tali candidate sono, pertanto:
a) differite al 12 giugno 2017;
b) qualora concorrenti per la specializzazione «pilota
militare», ammesse, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a);
c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data:
(1) del 12 giugno 2017 se concorrenti per la specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale»;
(2) del 30 maggio 2017, se concorrenti per la
specializzazione «pilota militare».
12. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
13. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare», sono avviati a visita medica preliminare presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, viale
Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio
medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicate sul sito
internet www.gdf.gov.it, cosi' come richiamato dall'art. 16, comma 1,
lettera a), disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario,
l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami
strumentali e di laboratorio di cui all'art. 16, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quale pilota, sono, a cura della competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di
finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono sottoposti a visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare», dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di
essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la
riforma del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al Centro di Reclutamento per il
successivo esame della sottocommissione per la visita medica
preliminare di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente entro il decimo giorno
solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'
all'indirizzo di posta elettronica certificata,
concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
(1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza
espresso;
(2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica Militare.
In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla
lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo
aeronavale» per la specializzazione «pilota militare», anche a
seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 16, comma 7.
La suddetta istanza non e' accolta qualora non venga presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione di
cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine
suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8;
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato,
anche tramite il Centro di Reclutamento.
5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare», giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
ai sensi dell'art. 16, comma 7, dalla sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti riservati
alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»,
dichiarati non idonei al termine della visita medica preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.
Tale istanza deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a), o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
7. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche.
In tali casi, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante
che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c):
a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it
e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per
l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, ai sensi
del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei
candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto in corso di validita', rilasciato da medici iscritti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da specialisti che
operano presso strutture sanitarie pubbliche anche militari o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
b) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
concernente i markers virali, anti HAV, HbsAg, HBsAb e anti HCV;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, concernente l'emocromo con formula, VES, glicemia,
creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata;
colesterolemia totale; trigliceridemia; esame delle urine;
e) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
f) esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei
relativi referti in originale:
(1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei
mesi, qualora in possesso. Se privi di tale referto, dichiarazione di
consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici, secondo
il modello rinvenibile tra gli allegati del bando. Il concorrente
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici, invece, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al
medesimo allegato 2, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici;
(2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni, qualora in possesso.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data
della visita medica;
g) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi antecedenti la
data della visita;
h) solo per i candidati di sesso femminile:
(1) referto, in originale o copia conforme, attestante
l'esito del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
(2) ecografia pelvica, con relativo referto, in originale o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame
strumentale dovra' essere eseguito presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale;
i) certificato medico, con data di rilascio non anteriore a sei
mesi e una validita' semestrale (fac-simile in allegato 7),
rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto
accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera
h), punto (1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e
l'esclusione dal concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici
del torace e del tratto lombo-sacrale.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui alla lettera i) comporta l'esclusione dal
concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea, quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono
trattenuti presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale ed
eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle
attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 13 giugno 2017, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare,
secondo il modello in allegato 8.
6. Nel predetto allegato 8 e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne, dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
8. Ai candidati e' richiesto il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni e integrazioni e dagli articoli 586 e 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere i seguenti
requisiti fisici:
a) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e
non inferiore a cm 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a
cm 65 e non inferiore a cm 56;
b) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm 90
e non inferiore a cm 74,5.
10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito
di cui al precedente comma, il predetto Istituto di Medicina
Aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quali piloti. In tal caso, i candidati sono
immediatamente giudicati non idonei.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso:
a) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche;
b) del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del
requisito di cui al comma 2, lettera a).
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui all'art. 15, comma 8.
La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5.
8. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 7), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) stato di buona salute;
(2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 8, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un
test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal
fine, qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo
stesso certificato di cui all'art. 14, comma 9. In assenza del
referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al
test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
11. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 13 giugno 2017, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
12. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo
giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente
comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato
riconvocato, e' escluso dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 18
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale,
sono ammessi a sostenere le prove orali e le prove facoltative di
lingua straniera e di informatica, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 19
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15');
d) un esame di lingua inglese (durata massima 15').
2. I programmi riportati in allegato 9, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono suddivisi in tesi e su due
di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di
conoscenza della lingua inglese, da effettuarsi senza l'ausilio del
vocabolario, consiste:
a) nella lettura di un brano;
b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
La commissione giudicatrice, prima dell'inizio della prova,
individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali
brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto trentesimi, sono dichiarati non idonei ed
esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta
tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica,
secondo le modalita' indicate in allegato 10.
9. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4.
10. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato
10.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali e, eventualmente, nelle prove
facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque,
notificato a ogni candidato.
12. Al termine delle prove orali e delle prove facoltative di
lingua straniera ed informatica, la medesima sottocommissione
provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 23, alla
compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della
individuazione dei concorrenti per la specializzazione «pilota
militare» da avviare agli accertamenti di cui ai successivi articoli
20 e 21.
13. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.
Art. 20
Visita medica di controllo per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
1. I candidati ammessi all'accertamento dell'idoneita' al
pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo da parte
della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e).
2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione a
detta fase, devono produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell'Amministrazione.
3. Le candidate positive al test di gravidanza sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura
dell'Amministrazione sono escluse dal concorso, con provvedimento
della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e). I
provvedimenti di esclusione sono notificati alle interessate, che
possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
4. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
5. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
di cui al successivo art. 21, ad eccezione di quelli di cui al comma
2 del medesimo articolo. I concorrenti non idonei sono esclusi dal
concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
7. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
del predetto controllo.
Art. 21
Accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i candidati che
concorrono per la specializzazione «pilota militare»
1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
presso l'Aeronautica Militare i primi 6 concorrenti per la
specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 19, comma 12.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia' conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo
dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo e, se vincitori, saranno
convocati in Accademia.
3. I candidati, ammessi a tale fase, vi accedono:
a) se provenienti dai civili, in qualita' di allievo
finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a);
c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per
tutta la durata della fase;
e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 19, comma
12, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi,
rinunciatari o assenti.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai
candidati di cui al comma 3, lettera a), e' rescissa. I medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3:
a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni;
b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l'Aeronautica
Militare i candidati risultati idonei saranno convocati, se
vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 22
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 10, la
prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 14, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 18 e le prove orali,
previste dall'art. 19, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza,
solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di
Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete
intranet del Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di controllo, prevista dall'art. 20, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 24,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, via fax, entro 24 ore, ai
numeri 035/4043215 o 035/4043303 o tramite posta elettronica
all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio
discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia, che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle
lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d), non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 23
Graduatoria
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 5, a esclusione delle lettere
f), h), i) ed n), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici:
a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
quattro materie d'esame);
b) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica;
d) punteggio titoli, assegnato in base al voto del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado conseguito, secondo le
seguenti fasce di merito:
===================================================
|Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+=====================+===========================+
| da 61/100 a 70/100 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 71/100 a 80/100 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 81/100 a 90/100 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 91/100 a 95/100 | 0,50 |
+---------------------+---------------------------+
| da 96/100 a 99/100 | 0,60 |
+---------------------+---------------------------+
| 100 | 0,70 |
+---------------------+---------------------------+
| da 100 a lode | 0,80 |
+---------------------+---------------------------+
Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 2, comma 2, e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito
con il punteggio piu' favorevole;
e) punteggio titoli, assegnato ai soli concorrenti per la
specializzazione «pilota militare» per il possesso del B.P.A.
(brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di
volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00;
f) punteggio titoli assegnato ai soli concorrenti per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» in base al
possesso delle seguenti categorie di patente nautica:
(1) categoria «A»:
(a) entro le 12 miglia dalla costa: punti 0,20;
(b) senza alcun limite dalla costa: punti 0,40;
(2) categoria «B»: punti 1,00.
I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche,
cosi' come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sara'
considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio piu'
alto.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso sul sito internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
Art. 24
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art.
23, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna
specializzazione e tenuto conto della riserva di posti di cui
all'art. 1, comma 3, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di
idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 3, non beneficiano di tale riserva laddove risultino non
appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Qualora i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
saranno conferiti ad altri candidati iscritti nell'anzidetta
graduatoria, nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
7. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di
inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine di graduatoria.
8. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso.
9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei requisiti.
Art. 25
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 5, a eccezione delle lettere f), l), m) e n) ai candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale. Per i militari frequentatori di corso,
le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
limite massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24
dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta
licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove
orali per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 26
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 27
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
Art. 28
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 29
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 2 febbraio 2017
Gen. C.A. Giorgio Toschi
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